Italia - Rassegna stampa settimanale dal 7 al 13 dicembre 2024

< Torna alla rassegna stampa di Fidinam Italia

Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

  • D.lgs. di riforma IRPEF-IRES, commentato in: Esteso ai conferimenti di partecipazioni in società non residenti il realizzo controllato”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.12.2024: Il D.lgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato in via definitiva, reca alcune modifiche alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni con effetti transfrontalieri. Nel dettaglio, un primo intervento riguarda l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 177 co. 2 del TUIR, in quanto la disposizione modificata richiama ora, quanto alle società scambiate, quelle di cui all’art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR e, quindi, le società fiscalmente non residenti. Nel merito, l’intervento consentirebbe di perseguire una duplice finalità: (i) superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario; e (ii) facilitare l’attuazione di processi riorganizzativi, in cui le partecipazioni in società fiscalmente non residenti in Italia detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente. In aggiunta, si segnala che è stato modificato, nel corso dell’iter parlamentare, l’art. 178 del TUIR al fine di renderne possibile l’applicazione anche quando la società scambiata e quella conferitaria appartengano al medesimo Stato UE; modifica che risulterebbe coerente con quanto ora previsto per i conferimenti di cui all’art. 177 co. 2.
  • Decreto di recepimento Regolamento UE 2018/1672, commentato in: “In dogana scatta il trattenimento sul contante anche solo sospetto”, IlSole24Ore del 8.12.2024, pagina 14: Sanzioni più pesanti, ma anche misure cautelari più estese nel decreto legislativo su ingresso e uscita di contante con riferimento ai Paesi UE. Nel dettaglio, inedita è la disposizione che introduce la misura del trattenimento di contanti, sia in entrata sia in uscita, quando esistono anche solo indizi che facciano sospettare che il denaro, indipendentemente dall’importo, possa essere collegato ad attività criminale. Sul piano cautelare sparisce il riferimento al limite di 10.000 euro che metteva al sicuro le somme di importo inferiore dal sequestro in caso di mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione. In caso di omissione di dichiarazione, il sequestro è eseguito nel limite: (i) del 50% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro, se l’eccedenza non è superiore a 10.000 euro; (ii) del 70% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro, quando l’eccedenza è compresa tra 10.000 e 100.000 euro. Al contrario, sopra i 100.000 euro di eccedenza il sequestro colpirà l’importo integrale. In aggiunta, sono previste particolari soglie di sequestro nel caso in cui la violazione degli obblighi informativi consiste nell’aver fornito informazioni inesatte o incomplete. Per quanto invece riguarda le sanzioni per la trasgressione degli obblighi informativi subiscono tutte un innalzamento.

Giurisprudenza


  • Ordinanza Cassazione, n. 30677/2024, commentata in Se l’atto del genitore di pagare il prezzo d’acquisto non è liberalità registro al 3%, Il Quotidiano del Commercialista del 12.12.2024: L’intervento del genitore nel contratto di acquisto immobiliare per pagare il corrispettivo dovuto, precisando che non si tratta di liberalità, in quanto l’acquirente si obbliga alla restituzione, sconta l’imposta di registro del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, configurando adempimento del terzo di cui all’art. 1180 C.c., rilevante ai fini dell’imposta di registro in quanto disposizione avente contenuto patrimoniale. Lo afferma la Cassazione, con l’ordinanza del 28 novembre 2024 n. 30677, precisando, in aggiunta, che il carattere oneroso o gratuito dell’adempimento del terzo va stabilito tenendo conto della sua causa concreta (Cass. SS.UU. n. 6538/2010) e, nel caso di specie, il riferimento espresso alla natura non liberale dell’attribuzione (tra genitore e figlio) e l’obbligo del figlio di restituire le somme escludevano un mero effetto solutorio, ma evidenziavano il contesto negoziale in cui l’operazione è stata realizzata.
  • Sentenza CGT I grado di Milano n. 1302/2024, commentata in “Cartelle di pagamento motivate nei dettagli”, ItaliaOggi del 9.12.2024, pagina 28: Qualora la cartella di pagamento costituisca il primo e unico atto conosciuto dal contribuente con il quale l’ente impositore eserciti la pretesa tributaria, essa dovrà essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, dovendone contenere, sotto il profilo degli interessi richiesti, l’importo dovuto, la natura degli stessi e il tipo di tributo a cui accedono. È il canone ribadito dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 1302/2024. Nel merito, il ricorso di una Snc aveva a oggetto proprio una cartella di pagamento con la quale il concessionario aveva portato in riscossione IVA e IRAP iscritte a ruolo dall’Ente impositore. La cartella, infatti, derivava da controlli ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 e veniva impugnata dal rappresentante della contribuente che ne chiedeva l’annullamento per omessa notifica dell’atto prodromico e per difetto assoluto di motivazione sia rispetto alla pretesa che agli annessi interessi.

Prassi


  • Risoluzione n. 60 del 9.12.2024, commentata in “Trasferimenti di valuta estera non imponibili per conti intestati allo stesso soggetto”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2024: Con la risoluzione n. 60 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si considera imponibile come reddito diverso il trasferimento di valuta estera in un conto diverso da quello originario, purché anch’esso sia effettuato nella stessa valuta e intestato al medesimo soggetto. La fattispecie oggetto di esame si sostanzia in un’operazione di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso contribuente, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni che sottendono una finalità di investimento. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che in questo caso non ricorra un’ipotesi di prelievo fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR. In sostanza, la norma intende evitare che le somme in valuta estera, una volta prelevate, possano essere, fuori dal circuito tracciato, convertite in altra valuta, realizzando in maniera occulta una plusvalenza sui differenziali di cambio. La risoluzione n. 60/2024 osserva quindi che nell’ipotesi in esame non si realizza un prelievo nell’accezione prevista dalla norma, ma un trasferimento contestuale e per pari importo, da un conto a un altro (entrambi intestati allo stesso soggetto) nella medesima valuta estera e senza acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un’attività di investimento.
  • Risposta all’interpello n. 254 del 12.12.2024, commentata in “Senza effetti fiscali la destinazione delle quote alla procedura concorsuale”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2024: In attesa della stabilizzazione del regime della rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni da parte della legge di bilancio 2025, continuano gli interventi di prassi a commento di questa normativa. Con la risposta in analisi, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’individuazione del capital gain prodotto da una persona fisica che ha messo a disposizione della procedura concorsuale il corrispettivo derivante dalla metà delle proprie quote che ha successivamente ceduto a titolo oneroso. Nel caso di specie, il contribuente ha rideterminato il valore fiscale delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2023, in applicazione dell’art. 1 co. 107 – 109 della L. 197/2022. In particolare, entro il termine del 15 novembre 2023, è stata versata la prima rata dell’imposta sostitutiva del 16% sul 100% della partecipazione, secondo quanto previsto da apposita perizia di stima. Quindi, il nuovo valore poteva essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto, sulla base della relativa perizia. Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la manifestazione di volontà con cui il contribuente mette a disposizione della curatela della procedura di liquidazione giudiziale il 50% delle proprie quote, il cui controvalore sarebbe stato messo a disposizione dei creditori, non possa rappresentare un contratto con il quale vengono trasferite le quote di partecipazione. Pertanto, è con la cessione delle partecipazioni che vengono realizzati redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR.

Dottrina e Attualità

  • Il Registro titolari effettivi finisce nel limbo”, IlSole24Ore del 7.12.2024, pagina 26: Il Registro dei titolari effettivi dell’Italia finisce definitivamente nel limbo. La comunicazione con cui la Corte di giustizia del Lussemburgo ha notificato alle parti il “rigetto dell’istanza di trattazione accelerata nelle cause pregiudiziali riunite C-684/24 e C-685/24” dice in realtà molto di più del suo stretto contenuto tecnico. La tempistica del contenzioso giudiziario, iniziato all’indomani del DM di operatività del Registro, imbocca definitivamente una parabola lunga: entro il 16 febbraio 2025 i contro-interessati potranno presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte; da lì il procedimento verrà radicato e nei canonici 16-18 mesi potrebbe arrivare a sentenza, destinata poi a far riprendere il contenzioso davanti al Consiglio di Stato italiano. Considerato che con la VI Direttiva, che entrerà in vigore definitivamente nel 2027, cambieranno anche le regole del Registro europeo, non è azzardato sostenere che la corsa a ostacoli del Registro italiano finisca qui, all’indomani tra l’altro della decisione di Unioncamere di sospendere gli obblighi di comunicazione.
  • Riciclaggio, Monaco vicino all’uscita dalla lista grigia, IlSole24Ore del 11.11.2024, pagina 35: Per il Principato di Monaco si avvicina l’uscita dalla lista grigia del GAFI. Il rapporto pubblicato da Moneyval, l’organo di monitoraggio permanente del Consiglio d’Europa, sottolinea che il Principato, durante due anni (di tre) di questo quinto ciclo di valutazione ha “migliorato le misure” di prevenzione e contrasto “dimostrando progressi significativi nel livello di conformità con gli standard”. In particolare, nel lungo rapporto di Moneyval si rileva che la piazza finanziaria ha migliorato la normativa in materia di confische e misure provvisorie, ha provveduto ad adeguare le sanzioni finanziarie mirate, a sottoporre a controlli le organizzazioni senza scopo di lucro e le persone politicamente esposte. Miglioramenti sensibili, e cioè conformità agli standard, anche per le misure relative a imprese e professioni non finanziarie, nella compliance per la trasparenza e titolarità effettiva delle persone giuridiche.

 

Fidinam può aiutarti

La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

È possibile rivolgerci eventuali domande tramite l'apposito formulario.

Non perderti nulla! Iscriviti alla newsletter: