Italia - Rassegna stampa settimanale dal 6 al 12 luglio 2024

< Torna alla rassegna stampa di Fidinam Italia

Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina & Attualità.

Legislazione

  • Regolamento 2024/1624/Ue commentato in L’Unione europea indica in 10.000 euro il limite per i pagamenti in contanti”, Il Quotidiano Del Commercialista del 9.7.2024: È in vigore il regolamento 2024/1624/Ue relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Rispetto ad esso, appare opportuno soffermare l’attenzione su quanto stabilito dall’art. 80. Per la prima volta, infatti, si decide di imporre a livello europeo un limite per i pagamenti in contanti: limite individuato nell’importo di 10.000 euro. Tuttavia, spiega il Considerando n. 61, i “soggetti obbligati” che effettuino operazioni in contanti al di sotto di tale limite rimangono vulnerabili ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in quanto offrono un punto di ingresso nel sistema finanziario dell’Unione. È pertanto necessario imporre l’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela per mitigare i rischi di uso improprio del contante. Per garantire che le misure siano proporzionate ai rischi posti dalle operazioni di valore inferiore a 10.000 euro, tali misure dovrebbero limitarsi all’identificazione e alla verifica del cliente e del titolare effettivo quando questi effettuino operazioni occasionali in contanti pari almeno a 3.000 euro, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia eseguita con un’unica operazione o mediante operazioni collegate. Tale limitazione non esime il soggetto obbligato dall’applicare tutte le misure di adeguata verifica della clientela qualora sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o dal segnalare operazioni sospette alla competente autorità.
  • Bozza di decreto legislativo di riforma fiscale, commentato in: “Scissione con scorporo neutrale per il fisco Escluso l’abuso del diritto”, IlSole24Ore del 5.7.2024, pagina 32: Il nuovo Decreto legislativo preliminarmente approvato, provvedendo in materia, consentirà il decollo di un nuovo strumento relativamente alle scissioni con scorporo. Nello specifico, si tratta di una scissione parziale mediante la quale si assegna una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e si attribuiscono le partecipazioni nel capitale delle beneficiarie alla stessa società scissa. Infatti, il fatto che le partecipazioni spettino alla società e non ai soci rende l’istituto molto più simile al conferimento che a una scissione tradizionale: proprio questo aspetto è il criterio guida per l’introduzione di regole specifiche in campo fiscale. Sotto il profilo operativo, gli aspetti più rilevanti da un punto di vista civilistico e contabile sono che, in caso di scissione con scorporo, nella maggior parte dei casi non è necessaria la perizia di valutazione richiesta invece in caso di conferimento e che i valori recepiti dalla beneficiaria sono quelli contabili in capo alla scissa. Dal punto di vista fiscale, la differenza di grande rilievo riguarda il fatto che nella scissione vige sempre la regola di neutralità dell’operazione, mentre nel conferimento è necessario che l’oggetto della operazione sia un’azienda oppure un ramo di azienda. Questo significa, ad esempio, che solo attraverso la scissione con scorporo possono essere realizzate operazioni di sistemazione societaria senza applicazione di imposte: si pensi, ad esempio, alla scissione di immobili a favore di una società immobiliare di nuova costituzione destinata a diventare il soggetto che detiene tutti gli immobili di un gruppo industriale.

Giurisprudenza

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 18724 del 9 luglio 2024 commentata in “Donazione indiretta, il tempo per il Fisco parte dalla voluntary disclosure, IlSole24Ore del 10.7.2024, pagina 30: La Corte di cassazione, nella sentenza n. 18724, pronunciata a seguito di una donazione indiretta “confessata” nell’ambito di una procedura di voluntary disclosure, ha stabilito che quando una donazione indiretta è oggetto di tassazione per il fatto di esser stata compresa in “dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi” (articolo 56-bis, del D.lgs 346/1990) il termine di decadenza dell’azione del fisco decorre non dalla data della donazione indiretta, ma dalla data della dichiarazione. Viene poi osservato che il suddetto articolo stabilisce che le donazioni indirette si rendono tassabili al ricorrere dei seguenti presupposti: (i) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; oppure (ii) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 1,5 milioni se donatario è una persona gravemente disabile, 1 milione se donatario e donante sono coniugi o parenti in linea retta, 100 mila se sono fratelli o sorelle.
  • Sentenza Corte di giustizia tributaria della Lombardia n. 175/2024 commentata in “Transfer price, le quote di avviamento non rilevano nel calcolo del margine IlSole24Ore del 8.7.2024, pagina 18: Con la sentenza n. 175/2024 la Corte di giustizia tributaria della Lombardia si è espressa in merito alla natura dei costi di ammortamento ed avviamento, affermando che quest’ultimi hanno natura eccezionale e non devono essere considerati nel calcolo del margine ai fini delle analisi di transfer pricing. La vicenda oggetto del giudizio ha origine da avvisi di accertamento in cui venivano contestati alla contribuente ricavi derivanti da transazioni con parti correlate in misura inferiore al valore normale in violazione dell’articolo 110, comma 7, del TUIR. In particolare, veniva contestato un errato calcolo del margine, poiché non era stato considerato il costo derivante dall’ammontare delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, in gran parte riferibili all’avviamento derivante da intervenute operazioni di fusione, che invece avrebbe dovuto partecipare alla determinazione del risultato operativo. L’avviamento rinveniva, infatti, da un generale e più ampio processo riorganizzativo di gruppo, da cui era derivata una evidente eccezionalità, sia in termini quantitativi (importo avviamento, incremento fatturato, incremento numero di dipendenti, e così via) sia in termini qualitativi (riferibilità all’intero gruppo).

Prassi


  • Risposta dell’Agenzia delle entrate a interpello n. 103/2024 commentata inIl ravvedimento non sana il 110% con fatture a cavallo tra 2023 e 2024”, Il Quotidiano del Commercialista del 11.07.2024: La prassi dell’Agenzia delle Entrate, sin dalla circ. n. 24/2020, ha sempre affermato che, nel caso di sconto sul corrispettivo applicato ex art. 121 del DL 34/2020 sulle spese agevolate nella misura del 100% del loro ammontare (ossia nel caso di sconto sul corrispettivo applicato alle spese agevolate con il noto superbonus 110%), le spese “integralmente scontate” si considerano sostenute per cassa dal beneficiario “alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”. In occasione della transizione dall’anno 2023 all’anno 2024, considerato il décalage del superbonus dal 110% (con possibilità quindi di applicare in fattura lo sconto “integrale” del 100%) al 70%, questa prassi applicativa ha reso particolarmente importante avere adeguata contezza di cosa si intenda per data di emissione della fattura da parte del fornitore. L’Agenzia delle Entrate, infatti, dopo aver in realtà contribuito ad alimentare la confusione sul punto, con risposte orali “ufficiose”, ha finalmente fatto chiarezza con la risposta a interpello n. 103/2024, ai sensi della quale “ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo sconto integrale in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto)” anche se la data di trasmissione al Sistema di Interscambio è successiva alla data indicata in fattura, qualora la trasmissione al Sistema di Interscambio sia comunque avvenuta entro i 12 giorni successivi.
  • Risposta dell’Agenzia delle entrate a interpello n. 147/2024 commentata inRimborso IVA a non residenti precluso se la richiesta di partita IVA è tardiva”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.07.2024: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello ha riesaminato i limiti che non consentono di accedere al rimborso dell’IVA assolta in Italia, da parte di un soggetto non stabilito, qualora egli: (i) non sia in possesso di una posizione IVA italiana al momento di effettuazione degli acquisti; (ii) non abbia rispettato il termine decadenziale per l’accesso al rimborso di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72. In tale sede, l’Agenzia ribadisce che le modalità per il recupero dell’imposta sono: (i) l’identificazione diretta nel territorio dello Stato (o la nomina di un rappresentante fiscale), con la conseguente attribuzione di una partita IVA italiana; e (ii) la domanda di rimborso, quale soggetto non stabilito in Italia, mediante la procedura del “portale elettronico”. Il discrimine tra i due metodi di recupero dell’imposta discende dall’intestazione delle fatture per le quali è chiesto il rimborso IVA. È ammesso il ricorso al “portale elettronico” solo se le fatture di acquisto sono intestate alla partita IVA del soggetto non residente in Italia. Non è, invece, consentito il rimborso mediante “portale” se le fatture passive sono intestate alla partita IVA italiana.

Dottrina & Attualità


  • Commercialisti: «Più incentivi per l’adesione al concordato preventivo biennale»”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.7.2024: L’Associazione Nazionale Commercialisti, in data 9 luglio 2024, si è espressa in merito alla legislazione sul concordato preventivo biennale, affermando che è necessario aumentare gli incentivi, introducendo delle misure che diano certezza sui benefici riconosciuti a chi decide di avvalersi di tale strumento. Infatti, è particolarmente critica la posizione dell’Associazione Nazionale Commercialisti rispetto al concordato preventivo biennale, la cui adesione “non offre nessun paracadute al contribuente per quanto riguarda ulteriori accertamenti in materia IVA”. Perplessità anche sulle cause di eventuale decadenza dall’istituto, come il riscontro di valori reddituali difformi dal dichiarato per oltre il 30% o la presenza di errori nell’indicazione di alcuni dati, anche extra-contabili, richiesti in sede di compilazione degli ISA o dello stesso modello CPB. “La nuova procedura – ha spiegato l’ANC – rischia di avere uno scarso appeal, considerata la situazione di totale incertezza dell’attuale scenario economico/sociale” e l’assenza di previsioni normative che consentano di “uscire dal concordato senza penalizzazioni” in presenza di determinate cause impreviste. Per questo, per rendere più attrattivo l’istituto, oltre a un più incisivo sistema premiale, vanno previste delle clausole di uscita, ad esempio, in caso di malattia, infortunio o gravidanza del titolare dell’impresa o del libero professionista.
  • Auto elettrica al rallentatore: Volkswagen, primi tagli IlSole24Ore del 11.7.2024, pagina 3: Il colosso tedesco, primo costruttore automobilistico continentale e secondo nel mondo (per volumi) dietro la giapponese Toyota, non ha mai chiuso uno stabilimento in Europa. Eppure, il sito di Bruxelles potrebbe fare le spese della scarsa domanda di suv elettrici, i modelli più datati del brand premium Audi, come Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron. In vista delle riduzioni dei futuri budget di spesa, i sindacati prospettano fino a 2.600 licenziamenti entro il 2025. Infatti, l’industria automobilistica europea si sta confrontando con una frenata delle vendite di veicoli elettrici (in particolare a batteria) e il fenomeno ha a che fare con la fine di una fase iniziale in cui gli early adopters, i consumatori più abbienti e sensibili alle nuove tecnologie, hanno sposato la causa della transizione ecologica. Nella nuova fase che si è aperta, dopo che le case costruttrici hanno investito centinaia di miliardi per non pagare sanzioni a Bruxelles, i consumatori sono diventati più attendisti, per diverse ragioni: prezzi (in tempi difficili per l’economia), difficoltà di ricarica e autonomia. Secondo il Consumer Mobility Pulse 2024 di McKinsey solo il 18% dei consumatori nel mondo desidera un’auto a batteria come prossima vettura. Il 20% un ibrido plug-in. Uno su cinque non vuole passare a un’elettrica, mentre un possessore su tre di elettrica, a livello mondiale, vorrebbe tornare al motore termico per fare a meno dei problemi di ricarica.


Fidinam può aiutarti

La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

È possibile rivolgerci eventuali domande tramite l'apposito formulario.

Non perderti nulla! Iscriviti alla newsletter: