Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.
Legislazione
- D.L. 39/2025, commentato in “Catastrofi, la proroga non porta l’annullamento delle polizze già stipulate”, IlSole24Ore del 08.04.2025, pagina 38: Il D.L. 39/2025 ha prorogato i termini per l’obbligo di assicurazione contro rischi catastrofali: le piccole e microimprese entro il 1° gennaio 2026, le medie imprese entro il 1° ottobre 2025, le grandi imprese entro il 1° aprile, con tolleranza. Nonostante la proroga, non si ritiene possibile l’annullamento dei contratti già perfezionati, poiché l’obbligo resta vigente e la polizza mantiene la sua utilità. La copertura obbligatoria deve includere frane, terremoti e alluvioni, secondo il contratto base previsto dal Dm 18/2025. Sono ammesse estensioni opzionali, ma non la riduzione delle coperture, anche se l’impresa è poco esposta, per evitare la selezione avversa del rischio. Il sistema si basa su mutualità e proporzionalità del premio, e resta da verificare se ci sarà spazio per adattamenti contrattuali nella pratica.
- D.L. 36/2025, commentato in “Cittadinanza, porte chiuse alla diaspora italiana”, IlSole24Ore del 08.04.2025, pagina 18: Il Consiglio dei ministri n. 121 del 28 marzo 2025 ha approvato una riforma restrittiva delle norme sulla cittadinanza per discendenza (jus sanguinis), limitando l’accesso agli italo-discendenti con un avo italiano nato in Italia nelle ultime due generazioni. I nuovi requisiti includono legami effettivi con l’Italia (residenza, nascita in Italia, voto, pagamento tasse, richiesta documenti ogni 25 anni), registrazione della nascita entro i 25 anni e un aumento del costo della domanda a 700 euro. La riforma mira a contrastare abusi e a ridurre il carico amministrativo, ma secondo molti chiude la porta alla diaspora, trascurando il potenziale strategico di oltre 90 milioni di oriundi italiani nel mondo, che potrebbero contribuire al soft power, all’economia e alla cultura italiana.
Giurisprudenza
- Sentenza delle SEZIONI Unite PENALI n. 13783/2025, commentata in “Confisca sempre proporzionale tra tutti i concorrenti nel reato”, IlSole24Ore del 09.04.2025, pagina 32: Le sezioni unite penali, con la sentenza in oggetto, stabiliscono le regole sulla confisca nei procedimenti penali. La confisca è diretta solo se si trova un legame causale tra il bene e il reato; in caso contrario, è per equivalente. In caso di reato commesso da più persone non c’è solidarietà passiva e, quindi, la confisca si applica a ciascun concorrente solo per la parte di profitto effettivamente conseguita, accertata tramite prove. Se la quota individuale non è chiara si divide in parti uguali. Inoltre. la sentenza abbandona l’idea che un concorrente possa rispondere per l’intero importo, sottolineando il principio di proporzionalità: la confisca deve essere adeguata alla responsabilità personale e non eccessivamente compressiva del diritto di proprietà.
- Sentenza della Cassazione n. 8905/2025, commentata in “Il promissario acquirente che provoca la risoluzione del preliminare risarcisce il danno”, Il Quotidiano del Commercialista del 05.04.2025: La Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha definito tre principi chiave relativi a un preliminare di compravendita immobiliare. In primo luogo, i giudici hanno confermato che il promissario acquirente che ignora l’altruità del bene non può risolvere il preliminare prima del termine per il contratto definitivo, poiché il venditore ha la possibilità di adempiere acquistando il bene o facendolo trasferire dal terzo. In secondo luogo, è stato precisato che la diffida ad adempiere da parte del promittente venditore deve solo indicare un termine per l’adempimento, senza necessità di specificare giorno, ora e luogo della stipula del contratto definitivo, poiché l’onere di attivarsi per l’adempimento spetta alla parte intimata. Infine, la Cassazione ha stabilito che, nel caso di inadempimento dell’acquirente, il danno subito dal venditore va quantificato come la differenza tra il prezzo del preliminare e il valore commerciale del bene al momento dell'inadempimento.
Prassi
- Risposta ad istanza di interpello 90/2025, commentata in “Pex, premi ai manager deducibili al 5%”, IlSole24Ore del 08.04.2025, pagina 36: L’Agenzia delle Entrate, tramite questa risposta, chiarisce la deducibilità fiscale di un premio assegnato al management team di una holding che ha venduto una partecipazione. La holding ha beneficiato della Pex, ossia del regime che rende imponibile la plusvalenza da cessione di partecipazioni nel limite del 5% e ha contabilizzato il premio dei dipendenti a deconto della plusvalenza stessa. L’Amministrazione finanziaria è, però, di parere contrario, ribadendo infatti il principio dell’indeducibilità dei costi direttamente connessi alla cessione di partecipazioni che beneficiano della Pex. Di conseguenza, L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come i premi concessi ai manager a seguito della cessione di una partecipazione siano deducibili solo per il 5% del loro ammontare.
- Risoluzione n. 20/2025 dell’Agenzia delle Entrate, commentata in “Disciplina del pro rata sui beni ammortizzabili da rivedere”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.04.2025: La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, riprendendo la sentenza n. 13162/2024 delle Sezioni Unite, ha affermato che il concetto di bene ammortizzabile, nel contesto giuridico dell’IVA, non può essere inteso sulla base delle norma del TUIR, ma bisogna fare riferimento alla nozione di “beni investimento”, adottata nella direttiva UE 2006/112/CE. Tale interpretazione impatta sia il pro-rata di detrazione IVA (art. 19-bis DPR 633/72), dove l’esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili potrebbe riguardare pure cespiti non ammortizzabili (es. immobili patrimonio), sia la rettifica della detrazione (art. 19-bis.2), che dovrebbe anch’essa riferirsi ai beni di investimento.
- Risposta ad istanza di interpello 93/2025, commentata in “Esenti da ritenuta gli interessi corrisposti dalle SIIQ”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.04.2025: Con la risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interessi corrisposti da una Società di Investimento Immobiliare Quotata (SIIQ) residente in Italia alla propria controllante residente in un altro Stato UE sono esenti da ritenuta ai sensi dell’art. 26-quater del DPR 600/73. L’esenzione, quindi, si applica anche nel caso in cui la società italiana benefici di un regime speciale di esenzione fiscale parziale (per i redditi da locazione immobiliare), poiché il requisito dell’“assoggettamento all’imposta”, richiesto dalla norma, va interpretato come “assoggettabilità generale”. Il chiarimento ha valore generale e può estendersi ad altre società con regimi agevolati parziali. Inoltre, è stato chiarito dall’Amministrazione finanziaria che, a differenza degli interessi, i dividendi distribuiti dalla SIIQ non possono beneficiare dell’esenzione da ritenuta prevista per la Direttiva “madre-figlia”.
Dottrina e Attualità
- “Il nodo delle società di capitali nella verifica del titolare effettivo”, IlSole24Ore del 07.04.2025, pagina 36: L'ordinanza n. 8248 del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024 ha sospeso il Registro dei titolari effettivi e ha rimandato sei questioni alla Corte di Giustizia UE. Dunque, per ora, non è possibile consultare il Registro né fare richieste di accreditamento. Tuttavia, gli obblighi di adeguata verifica della clientela restano in vigore, e i professionisti devono continuare a identificare il titolare effettivo. Per le catene di controllo, la titolarità effettiva è determinata da una partecipazione al capitale sociale superiore alla soglia del 25%. In caso di proprietà indiretta, il calcolo della soglia va fatto risalendo la catena partecipativa. Inoltre, il regolamento UE n. 1624/2024, che entrerà in vigore dal 10 luglio 2027, stabilisce che la titolarità effettiva va identificata anche in caso di partecipazione azionaria indiretta, sommando le azioni direttamente o indirettamente detenute dalla stessa persona fisica.
- “Antiriciclaggio Usa. Sospeso il registro dei titolari effettivi”, IlSole24Ore del 08.04.2025, pagina 11: Il 21 marzo 2025, il Financial Crimes enforcement network (FinCEN) ha annunciato la sospensione dell’obbligo di comunicare i beneficiari effettivi delle società statunitensi, di fatto bloccando l’applicazione del Corporate Transparency Act per le aziende americane. La decisione, giustificata come tutela delle PMI dalla burocrazia, si inserisce nella nuova linea politica dell’amministrazione Trump, ispirata al piano Project 2025 della Heritage Foundation, che promuove una forte deregulation e la revisione del sistema antiriciclaggio. La riforma esenterà le società costituite negli Usa dagli obblighi di trasparenza, lasciandoli solo alle entità estere, riportando il sistema a un livello di opacità pre-2024. Ciò potrebbe indebolire la lotta ai crimini finanziari, creare disallineamenti con l’UE e favorire arbitraggi normativi, proprio mentre a livello globale si rafforzano gli strumenti contro l’illegalità economica.
- “Affitti negli Usa con determinazione analitica”, Il Quotidiano del Commercialista del 09.04.2025: L’articolo evidenzia il crescente interesse degli italiani per gli investimenti immobiliari negli Stati Uniti, nonostante i rapporti Europa-Usa non siano al loro massimo. Per i redditi da locazione, dichiarati in Italia nel quadro RL del modello REDDITI PF, si applicano le indicazioni contenute nella risoluzione DRE Lombardia n. 12155/2010: il reddito imponibile è il netto Usa (Schedule E), calcolato sottraendo dai canoni le spese deducibili (manutenzione, interessi, ammortamenti, ecc.), con detrazione dell’imposta Usa pagata. Negli Usa, le spese sono dedotte analiticamente, distinguendo tra uso personale e locazione, e l’ammortamento si applica solo al fabbricato, non al terreno. Il netto, spesso molto inferiore ai canoni lordi per le deduzioni, è il valore da dichiarare in Italia, anche se il reddito Usa complessivo si azzera per altre deduzioni.
- Norma di comportamento n. 229 dell’AIDC, commentata in “Cessione partecipazioni, Pex a portata ampia per i non residenti”, IlSole24Ore del 10.04.2025, pagina 42: La Norma di comportamento n. 229 dell’AIDC chiarisce che le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società italiane da parte di soggetti non residenti sono imponibili in Italia se non c’è una Convenzione contro le doppie imposizioni o se è prevista tassazione concorrente. Se il soggetto ha una stabile organizzazione in Italia, si applica il regime Pex (esenzione 95%); altrimenti, le plusvalenze sono redditi diversi, imponibili sul 5% al 26% se rispettano l’art. 68, comma 2-bis, TUIR. La norma sottolinea che il principio UE sulla libera circolazione dei capitali impone il riconoscimento del regime Pex anche per soggetti extra-UE che scambiano informazioni con l’Italia, in contrasto con l’orientamento più restrittivo dell’Amministrazione finanziaria.
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