Italia - Rassegna stampa settimanale dal 27 luglio al 2 agosto 2024
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Pubblicato il
2
agosto
2024
Fidinam Italia
Consulenza fiscale
Rassegna stampa tributaria
Legislazione
- Legge 104/2024, commentata in: “Esclusa la responsabilità solidale degli enti del Terzo Settore per l’imposta su successioni e donazioni”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2024: Tra le norme, assai eterogenee, contenute nel sopracitato provvedimento si segnala, in particolare, l’art. 7, il quale contempla un intervento modificativo dell’art. 36 del DLgs. 346/1990, volto a escludere la responsabilità solidale, normalmente gravante sugli eredi, per il pagamento complessivo delle imposte di successione e donazione, a carico degli enti del Terzo settore. Nel testo attualmente vigente, in linea generale, ciascun erede è obbligato solidamente al pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivo dovuto dagli eredi e dai legatari. La norma in questione, come chiarito dalla giurisprudenza, richiama la nozione di solidarietà passiva di cui all’art. 1292 c.c., il quale, muovendo dal presupposto che più debitori siano obbligati alla medesima prestazione, stabilisce che ciascuno di essi può essere costretto dal creditore all’adempimento della totalità. Con la nuova modifica, l’art. 7 della L. 104/2024 esclude espressamente l’operatività del regime di solidarietà sopra descritto nei confronti dei beneficiari di trasferimenti non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 346/1990 e dell’art. 82 comma 2 del DLgs. 117/2017, che prevedono la non imponibilità per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo Settore.
- Decreto legislativo 87/2024, commentato in: “Più proporzionalità nella determinazione delle sanzioni”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2024: Il quarto comma del decreto in questione attribuisce al giudice il potere discrezionale di ridurre la sanzioni alla luce delle circostanze concrete. L’art. 7 comma 4 del DLgs. 472/97 prevedeva che, in caso di “eccezionali circostanze” che rendessero manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, fosse possibile procedere alla riduzione sino alla metà del minimo. Il legislatore del 2015 ha scelto di rendere meno stringente la possibilità di applicare la riduzione non prevedendo più le circostanze eccezionali. Venendo ora alle novità del decreto sulle sanzioni, a partire dal 1° settembre 2024, il legislatore ha stabilito che, da un lato, in caso di sproporzione tra violazione commessa e sanzione, questa può essere ridotta sino a 1/4 della misura prevista, sia essa proporzionale o fissa, dall’altro, in via speculare, “se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà”. Il criterio residuale fa riferimento, nello specifico, alla gravità della violazione, alla personalità del contribuente e alle condizioni economiche e sociali. La modifica intende ricondurre quanto più possibile l’iter di quantificazione delle sanzioni al principio di proporzionalità, in attuazione dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 17 marzo 2023.
Giurisprudenza
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21472 /2024 commentata in “Non è omessa la dichiarazione se è compilato solo il frontespizio”, Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2024: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21472, ha stabilito che la presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non può considerarsi omessa o nulla. Inoltre, la Corte ha posto in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova che il servizio telematico aveva generato la comunicazione di errore bloccante, al fine di consentire al contribuente l’invio di una seconda dichiarazione emendata dall’errore. La Cassazione, sconfessando le argomentazioni portate avanti dall’Agenzia delle Entrate durante il processo, ha stabilito che “può affermarsi che la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione in bianco, che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla. Del resto, sarebbe spettato all’Amministrazione finanziaria fornire la prova che, invece, il servizio telematico aveva in realtà generato una comunicazione di errore bloccante, che avrebbe reso necessaria una seconda tempestiva trasmissione della dichiarazione, ovviamente emendata dal segnalato errore”. I giudici spiegano che la precedente sentenza della Cassazione n. 10759 del 10 maggio 2006, che aveva ritenuto inesistente, quindi omessa, una dichiarazione ove risultava compilato il solo frontespizio, non poteva trovare applicazione al caso in esame, in quanto si riferiva a un contesto normativo superato, trattandosi all’epoca di una dichiarazione cartacea.
- Ordinanze della Corte di Cassazione n. 20158/2024 e 20185/2024 commentate in “Dubbi sulla residenza in caso di acquisti a catena per la prima casa”, Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2024: Con due recenti ordinanze, la Corte di Cassazione si è soffermata sul tema delle condizioni agevolative di “prima casa” in caso di acquisti “a catena”. La questione riguarda la realizzazione della condizione della residenza quando il contribuente, dopo aver acquistato un immobile con le agevolazioni ex Nota II-bis all’art. 1, DPR 131/86, lo rivenda e ne acquisti un altro prima ancora dello scadere del termine (18 mesi) che la norma agevolativa concede per soddisfare la condizione della residenza. In questa situazione si intersecano due disposizioni: quella sull’impegno a trasferire la residenza e quella sulla decadenza dal beneficio in caso di rivendita infraquinquennale dell’immobile. In un primo tempo, la giurisprudenza (Cass. nn. 15266/2015 e 3749/2013) ha assunto una posizione rigorosa affermando che la deroga alla decadenza può operare solo se le condizioni agevolative siano integrate già in riferimento al primo acquisto, di modo che un’alienazione prima dei 18 mesi, senza aver perfezionato il trasferimento della residenza, non permetterebbe comunque di conservare il beneficio. Sviluppando ancora il ragionamento, con le pronunce nn. 20158 e 20185, la Corte ha stabilito che, per impedire la decadenza è risultato sufficiente che entro il termine di un anno dalla vendita della prima casa il nuovo immobile fosse adibito ad abitazione principale.
Prassi
- Circolare n. 17/2024 commentata in “Plusvalenze non residenti con estensione del regime Pex”, IlSole24Ore del 30.07.2024, pagina 26: L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti. La finalità della norma, introdotta dalla legge di bilancio 2024, mira a estendere anche ai non residenti il regime Pex, superando così il contrasto con le norme unionali già stigmatizzato dalla giurisprudenza. Quest’ultimo riguarda le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, da società ed enti residenti UE o SEE, privi comunque di stabile organizzazione in Italia. Sotto il profilo soggettivo sono ricompresi società ed enti commerciali sottoposti ad un’imposta paritetica all’Ires nello Stato di residenza, con esclusione dei soggetti non commerciali, delle persone fisiche, delle società di persone, associazioni e trust. Così ai sensi del citato comma 2-bis i soggetti non residenti UE o SEE assoggettati a un’imposta sul reddito delle società e con forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale beneficiano della Pex. L’esclusione per i soggetti non residenti con branch in Italia è connessa al fatto che la branch consegue reddito d’impresa e beneficia già ex se della Pex.
- Risposta n. 165/2024 commentata in “Retrocessione degli immobili in trust senza imposta di donazione”, Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2024: L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla risoluzione del trust attuata mediante rinuncia alla posizione di beneficiario di Trust, la quale: (i) non comporta l’applicazione dell’imposta di donazione; (ii) se redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata va registrata con applicazione dell’imposta di registro fissa; (iii) se determina la “retrocessione” di immobili ai disponenti, determina il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale fisse. L’Amministrazione ricorda che con la circ. n. 34/2022 è stato chiarito come solo gli atti di trasferimento finale di beni ai beneficiari realizzino il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, mentre l’atto istitutivo e l’atto di dotazione del trust non siano assoggettati a tali imposte perché, in linea con quanto affermato della Corte di Cassazione, “non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust”. Allo stesso modo e per le stesse ragioni, anche la retrocessione ai disponenti dei beni originariamente apportati in trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni. In conclusione, quindi, dato che, per effetto della rinuncia e della conseguente risoluzione, non si verifica un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione.
Dottrina
- “Test unitario per la norma anti «bare fiscali»”, IlSole24Ore del 29.7.2024, pagina 18: La riforma fiscale interessa anche la norma di contrasto al commercio delle “bare fiscali”. Il tema è trattato nell’art. 84 del TUIR, secondo il quale, quando la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società viene trasferita o acquisita da terzi, le perdite di tale società non possono essere riportate se nei due anni antecedenti o successivi a quello del trasferimento risulta modificata l’attività principale di fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. Questo a meno che non sia superato il test di vitalità, che, tuttavia, nell’attuale versione della norma differisce leggermente rispetto a quello previsto per le fusioni e scissioni. A tal proposito la prima modifica prevista dallo schema di decreto legislativo di revisione dell’Irpef e dell’Ires è proprio quella di uniformare il test di vitalità degli articoli 84 e 172 del TUIR. Ma le novità non si fermano qui, perché per allineare le due disposizioni viene introdotto anche per le perdite dell’articolo 84 il limite del patrimonio netto, negli stessi termini previsto per le fusioni. Si interviene, inoltre, sulla definizione di “modifica dell’attività principale”, la quale ha generato notevoli incertezze interpretative, dato che l’Agenzia ha ritenuto integrata la condizione anche in situazioni in cui il nuovo socio avesse provveduto al rilancio dell’attività mediante una mera immissione di nuove risorse finanziarie, senza alcuna modifica né del settore economico né del comparto merceologico di operatività della società. La nuova norma prevede espressamente, in proposito, che la modifica si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o di acquisizione di aziende o rami di aziende.
- “Residenza delle società su direzione effettiva e gestione ordinaria”, IlSole24Ore del 31.7.2024, pagina 23: La circolare Assonime n. 15 ripercorre le novità normative della legge delega che hanno modificato il concetto di residenza delle società e degli enti. Di fatto il nuovo comma 3 dell’art. 73 del TUIR prevede, accanto alla sede legale, la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria che servono a chiarire meglio i criteri di residenza delle società. I due criteri si ricollegano al place of effective management (POEM), che dal 2017 non costituisce più una tie breaker rule, ma solo uno dei fattori che serve a definire la residenza delle società. Nella tradizione anglosassone esso coincide con la punta più alta del governo societario, rappresentata dal board of directors. Invece la tradizione dell’Europa continentale ha puntato di più sul concetto del day to day management, ovvero laddove è collocato l’head office. Per il Regno Unito vi è sempre stata la preminenza del board of directors, anche nei casi in cui poi l’head office governasse la società presso un altro paese differente dal Regno Unito. Con gli anni 2000 a seguito dello sviluppo tecnologico, delle molteplici residenze dei membri del board e della globalizzazione delle funzioni aziendali, è sempre stato più difficile utilizzare il POEM per la risoluzione dei conflitti di residenza. Viene abbandonato, quindi, il criterio dell’oggetto principale come criterio di collegamento con il territorio dello Stato in aderenza alla disciplina societaria. Ciò in quanto tale criterio ha dato origine a notevoli incertezze interpretative e, in ogni caso, rivive soprattutto nella “gestione ordinaria in via principale”.
Attualità
- “Frescobaldi: «Le cantine scoppiano di invenduto e ora c’è allarme prezzi»”, IlSole24Ore del 26.7.2024, pagina 20: Mentre in Sicilia si tagliano i primi grappoli d’uva dell’annata 2024 il presidente dell’Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi, si sofferma sulla prospettiva di una vendemmia su livelli quantitativi standard dopo il crollo dello scorso anno (38 milioni di ettolitri, meno 23% sul 2022 e il raccolto più scarso degli ultimi 76 anni) e la trova tutt’altro che rassicurante. “Ormai neanche più il mondo agricolo esulta per il primato produttivo italiano, afferma Frescobaldi. Le cantine scoppiano per il vino persino dopo un’annata scarsa come quella. Lo scorso anno l’Abruzzo, una delle principali regioni produttrici, a causa degli attacchi di peronospora ha prodotto il 70% in meno. Quest’anno tornerà alla normalità. Avere tanto vino serve a poco se non si vende. E il mercato sta facendo fatica. I consumi sono in calo un po’ ovunque e soprattutto stanno cambiando. Cambiano le occasioni di consumo e cambia cosa si acquista: sempre meno vini rossi mentre tengono invece bianchi e gli spumanti. I francesi che, spesso, sono più avanti di noi ora lo sono anche nella crisi. A Bordeaux si espiantano vigneti e i valori fondiari sono crollati. Se vogliamo evitare la caduta dobbiamo correre ai ripari. Ed è necessario che anche i produttori in campo comincino a tenerne conto”. “Non vogliamo – prosegue Frescobaldi – che la distruzione delle vigne venga finanziata con risorse che servono invece alla competitività delle imprese. Non vanno penalizzati gli aiuti agli investimenti e alla promozione all’estero. E siamo per fissare paletti rigidi: estirpazioni vietate in collina e in montagna e per quei vigneti che hanno ricevuto contributi alla ristrutturazione. Non si può prima farsi aiutare per rifare il vigneto e poi per distruggerlo”.
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