Italia - Rassegna stampa settimanale dal 12 al 17 aprile 2025

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Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

 

  • Legge n. 35/2025, commentata in “Stop ai risarcimenti illimitati nei confronti di sindaci e sindaci revisori”, Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2025: La Legge in esame modifica l’art. 2407 del C.c., introducendo un tetto al risarcimento dovuto dai sindaci (anche revisori) in caso di colpa, calcolato in multipli del compenso percepito. Ad ogni modo, la nuova disciplina si applica solo alle condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della legge, in base al principio di irretroattività; al contrario, infatti, si violerebbe l’affidamento del danneggiato ad ottenere il pieno risarcimento. Tuttavia, il Ddl n. 1426, recentemente presentato al Senato, propone di estendere la nuova disciplina anche ai giudizi pendenti.


Giurisprudenza


  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4663/2025, commentata in “Studi associati, nessun obbligo di addebitare i costi ai collaboratori”, IlSole24Ore del 14.4.2025, pagina 19: La Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stabilito che i titolari di uno studio associato non sono obbligati ad addebitare ai collaboratori le spese generali (locazione, utenze ecc.), poiché questi operano sotto la loro direzione e non in autonomia. È quindi corretto che tali costi siano dedotti solo dallo studio. Inoltre, è confermata la deducibilità del canone di locazione, anche se pagato ad una società immobiliare riconducibile agli associati, ritenendolo un costo effettivo ed inerente. Inoltre, la decisione della Suprema Corte chiarisce che il riaddebito dei costi ha senso solo in presenza di un uso autonomo e condiviso degli spazi da parte dei collaboratori.
  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9699/2025, commentata in “La presenza di una causa di forza maggiore non ferma gli interessi”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2025: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito che gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 20 del DPR 602/73, hanno natura compensativa e decorrono automaticamente dal termine di pagamento fino alla consegna del ruolo, indipendentemente dalla presenza di una causa di forza maggiore. Diversamente dalle sanzioni, per cui l’art. 6, comma 5, del DLgs. 472/97 prevede l’esclusione in caso di forza maggiore, tali interessi sono dovuti per il solo decorso del tempo e non sono subordinati alla colpevolezza del contribuente.



Prassi

 

  • Riposta a interpello n. 97/2025, commentata in “Compensi di insegnanti e ricercatori esenti in Italia per un massimo di due anni, Il Quotidiano del Commercialista del 15.4.2025: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi percepiti da un cittadino ceco per un’attività di ricerca svolta per due anni in un’università italiana non sono imponibili in Italia, ai sensi dell’art. 20 della Convenzione Italia-Cecoslovacchia. Nel dettaglio, l’esenzione si applica anche se il rapporto è di lavoro dipendente, purché l’attività sia temporanea e finalizzata alla ricerca o all’insegnamento, senza necessità di trasferire la residenza fiscale in Italia.
  • Riposta a interpello n. 98/2025, commentata in “Conciliazione giudiziale con prelievo in Italia”, IlSole24Ore del 15.4.2025, pagina 39: La riposta in esame chiarisce che le somme erogate a seguito di conciliazione giudiziale sono redditi di lavoro dipendente, tassabili in Italia se riferiti a periodi di residenza italiana, anche se percepite successivamente all’estero. Nel dettaglio, si applica la tassazione separata (art. 17 Tuir) e, in caso di non residenti, l’art. 23 del Tuir.
  • Riposta a interpello n. 101/2025, commentata in “Pex con credito d’imposta estero da riparametrare”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2025: Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione dell’art. 165, co. 10 del Tuir in caso di plusvalenza parzialmente esente in Italia e in Francia, affermando che anche il credito d’imposta estero debba essere ridotto proporzionalmente. La posizione si fonda sul Commentario OCSE e sulla coerenza con il diritto interno, ma non tiene conto del fatto che la Convenzione Italia-Francia non recepisce tale meccanismo. Pertanto, il tema resta aperto, anche in virtù della diversa evoluzione di altri Trattati più recenti e della simmetria parziale tra le esenzioni nei due Paesi.
  • Risposta a interpello n. 109/2025, commentata in “Le cause di esclusione dagli ISA bloccano il CPB”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.4.2025: La risposta a interpello in esame chiarisce che la presenza di una causa di esclusione dagli ISA nel periodo d’imposta precedente all’efficacia del concordato preventivo biennale (CPB) impedisce l’adesione alla proposta formulata dall’Agenzia. In particolare, è causa ostativa l’effettuazione di operazioni straordinarie come la trasformazione societaria, riconducibili a ipotesi di “inizio o cessazione attività” ai sensi dell’art. 9-bis, co. 6, lett. a), del DL 50/2017. Pertanto, ai fini dell’accesso al CPB è necessario che nel periodo “ante CPB” non sussistano cause di esclusione dagli ISA e che questi siano effettivamente applicati.


Dottrina e Attualità

 

  • Cessione di partecipazioni rivalutate ancora a rischio abuso”, Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2025: Secondo l’atto di indirizzo in esame, la rivalutazione delle partecipazioni finalizzata alla cessione non configura abuso del diritto se rispetta lettera e ratio della norma, rappresentando un lecito risparmio d’imposta. In particolare, il valore rivalutato è utilizzabile anche in caso di cessione a soci (c.d. “recesso atipico”), fermo restando il limite delle “operazioni meramente circolari”, come la cessione alla stessa società. In tali casi, l’Agenzia considera indebito il risparmio d’imposta. In definitiva, viene confermato l’orientamento dell’Amministrazione, evidenziando l’importanza della sostanza economica e della valutazione caso per caso.
  • Scissioni con scorporo e Pex, decisive le immobilizzazioni”, IlSole24Ore del 14.4.2025, pagina 18: Il Decreto legislativo in esame ha introdotto nel Tuir (art. 173, comma 15-ter) la disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, stabilendone la neutralità, anche per beni non aziendali. La partecipazione ricevuta dalla scissa eredita il valore fiscale e, in caso di aziende, anche il periodo di possesso. In particolare, si specifica che, (i) se l’oggetto è un’azienda detenuta da più di 12 mesi, i requisiti Pex sono integrati subito; (ii) in caso di partecipazioni aventi i requisiti Pex, il periodo di detenzione prosegue; (iii) se vengono scissi beni privi del requisito Pex, il regime potrà applicarsi una volta maturati i requisiti. Al contrario, resta escluso il regime Pex se le partecipazioni scorporate non erano immobilizzazioni nel bilancio originario.
  • Sanità a pagamento per gli italiani all’estero”, IlSole24Ore del 15.4.2025: Il Ddl approvato in Commissione Affari Sociali prevede che alcuni italiani iscritti all’AIRE e residenti fuori dall’UE o EFTA possano mantenere l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale versando un contributo annuo di 2.000 euro. In particolare, tale contributo darà diritto a ricevere la tessera sanitaria e ad accedere alle cure quando si trovino in Italia. Ad ogni modo il Ddl, presentato da Andrea Di Giuseppe, potrebbe essere discusso alla Camera già a maggio.
  • Tassazione peculiare dei canoni nella nuova Convenzione”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2025: Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova Convenzione Italia-Cina, che prevede aliquote ridotte sulle royalties: (i) 10% sul lordo per i diritti su beni immateriali e (ii) 5% effettivo per l’uso di attrezzature (10% su base ridotta del 50%). Si specifica che la disposizione convenzionale prevale sul regime interno, superando l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che imponeva la ritenuta sul lordo senza deduzioni. La clausola si allinea agli orientamenti UE in tema di parità di trattamento tra residenti e non residenti. Nel frattempo, i soggetti non residenti possono valutare richieste di rimborso.

 

 

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