Italia - Rassegna stampa settimanale dal 1 al 7 giugno 2024

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina.

Legislazione

  • Art. 4-bis co. 7 del DL 39/2024 del 29.3.2024, commentato in: “Eliminata la cessione “differita” per tutti gli interventi edilizi optabili”, Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2024: Ai sensi dell'art. 4-bis co. 7 del DL 39/2024, a partire dal 29.5.2024, i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione per interventi "edilizi" in dichiarazioni dei redditi non possono più optare per la cessione c.d. "differita" del credito d'imposta corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite. Dalla lettura della norma deriva che il divieto di procedere con la cessione "differita" delle rate residue riguarda: (i) la generalità degli interventi "optabili"; (ii) la generalità dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni per gli interventi "edilizi" "optabili". Diversa è la questione concernente la possibilità di cedere "da cassetto fiscale a cassetto fiscale" singole rate annuali di crediti d'imposta derivanti da opzioni di sconto o cessione già esercitate ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020. Questa possibilità permane e a nulla rileva il fatto che una o più delle annualità dello stesso credito che viene ceduto siano state già utilizzate in compensazione sul modello F24 dal fornitore o dal cedente.
  • Comunicato MEF del 6.6.2024, commentato in: “Firmato l’Accordo a regime per il telelavoro dei frontalieri in Svizzera”, Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2024: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato dell'avvenuta sottoscrizione del Protocollo di modifica dell'Accordo del 23.12.2020 con la Svizzera, avente ad oggetto il telelavoro dei frontalieri. Il testo del Protocollo conferma che gli interessati possono continuare a rivestire lo status di frontalieri anche se svolgono la propria attività di lavoro dipendente, sino ad un massimo del 25% del tempo lavorato, presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso dell'anno civile. Ciò vale sia per i "nuovi" frontalieri, per i quali è previsto un sistema di tassazione concorrente nei due Stati, sia per i frontalieri che rientrano nel regime transitorio di cui all'art. 9 dell'Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020, per i quali continua a valere il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa (la Svizzera, per i frontalieri italiani). Con l’Accordo a regime (che dal punto di vista tecnico rappresenta un Protocollo di modifica del Protocollo aggiuntivo all’Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020), il telelavoro è maggiormente penalizzato rispetto al 2023, in quanto il tempo massimo non può eccedere il 25% del tempo di lavoro complessivo; la regolamentazione è, inoltre, meno favorevole rispetto alle previsioni a regime tra Svizzera e Francia, in cui il tempo di lavoro complessivo dal proprio domicilio può arrivare al 40%. L'Accordo deve essere ora ratificato dai due Stati affinché il testo acquisisca un carattere vincolante.

 

Giurisprudenza

  • Sentenza Cassazione, Sez. V Civ., n. 6584 del 12.3.2024, commentata in "Il manifesto di carico costituisce prova dell’esportazione", Il Quotidiano del Commercialista del 6.6.2024: Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha sancito che il manifesto di carico, vidimato dall'Ufficio doganale di uscita, rappresenta una valida prova alternativa dell'esportazione e legittima l'effettuazione di una cessione in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72. La prova di uscita delle merci dal territorio doganale dell'UE è fornita dal messaggio "risultato di uscita", vale a dire il c.d. "Movement Reference Number" (MRN), il quale costituisce il visto di uscita elettronico che l'Ufficio doganale competente trasmette alla Dogana di esportazione tramite il sistema ECS (Export Control System). Tuttavia, se l'esportazione è curata da uno spedizioniere estero in uno Stato membro diverso dall'Italia, il cedente nazionale non può avere immediata visibilità del MRN al fine della corretta chiusura delle operazioni. In tal caso, la Cassazione ha riconosciuto "rilevanza al manifesto di carico, attestante il carico della merce a bordo della nave del trasportatore, vidimato dalla dogana di uscita, quale prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario", anche ai fini del regime di non imponibilità IVA della cessione all'esportazione.
  • Sentenza Cgt II Lombardia, n. 2439/2023, commentata in "La supervisione dall’Italia non fa stabile organizzazione", IlSole24Ore del 5.6.2024, pagina 32: L’applicazione del concetto di residenza fiscale va valutata attentamente laddove vi siano situazioni “ibride”, tipicamente nei casi di società straniere la cui attività risulti sviluppata in parte nel paese straniero in cui ha la sede legale, in parte in Italia. In tale ambito, con la sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia della Lombardia, riguardante fatti nel corso dei quali vigeva l'art. 73 del TUIR nella versione antecedente al recente intervento di riforma, affronta il caso di una società italiana attiva nel settore della macellazione di bestiame e della lavorazione delle carni, controllante al 100% una società francese, con analogo business. A seguito di una verifica fiscale sulla società italiana, la partecipata francese veniva qualificata come stabile organizzazione francese della controllante italiana, in considerazione del controllo capillare della società italiana su quella francese. I giudici milanesi evidenziano come la società italiana abbia provveduto ad espletare una mera attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 c.c.) che tuttavia non è sufficiente a identificare la residenza fiscale italiana a capo della società francese. In pratica, secondo i giudici, la supervisione da parte della controllante italiana su alcune fasi dell'attività della controllata, sulla quale si accentrano sia funzioni di supporto che di business di gruppo, non può far venire meno l'indipendenza gestionale ed operativa della partecipata straniera.

Prassi

  • Risposta ad istanza di interpello n. 118 del 30.5.2024, commentata in "Stock Option: rivalutazione fuori gioco per il Fisco", IlSole24Ore del 31.5.2024, pagina 33: Non è consentita la rideterminazione del valore fiscale delle stock option in quanto le opzioni non sono trasferibili a terzi e quindi non possono generare reddito diverso, che è la casistica nella quale trova spazio l’affrancamento. Nel caso esaminato, un dipendente di una compagnia assicurativa, nell’ambito di un piano di incentivazione, ha ricevuto gratuitamente dei diritti per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione ad un prezzo già predeterminato e l’istante vorrebbe rideterminare il costo di acquisto di tali opzioni ai sensi dell’art. 5 della L. 448/01. L’Agenzia delle Entrate, con parere differente, ha chiarito che l’alveo nel quale si colloca la rideterminazione del costo d’acquisto è quello dei casi in cui si realizzano redditi diversi ex art. 67, co. 1 lett. c) e c-bis del TUIR. Quindi anche con riferimento ai diritti di opzione, la facoltà di rideterminazione è vincolata ad una cessione a titolo oneroso di tali diritti, in grado di produrre una plusvalenza. La bocciatura dell’Agenzia delle Entrate si fonda sul fatto che, quei diritti hanno natura personale e non sono trasferibili in base alle condizioni contrattuali previste fra la compagnia e i dipendenti beneficiari del piano. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate il loro costo non è nemmeno affrancabile.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 123 del 3.6.2024, commentata in "Plusvalenze realizzate dal residente USA non imponibili in Italia", IlSole24Ore del 4.6.2024, pagina 33: In caso di cessione di partecipazioni in una società italiana da parte di un soggetto non residente (iscritto all’AIRE) la plusvalenza è imponibile solo negli USA e non in Italia, applicandosi le previsioni della convenzione che prevalgono sulla norma interna. Nel caso di specie, l'istante, munito di doppia cittadinanza Italia/USA e residente negli Stati Uniti, ha venduto ai propri fratelli una partecipazione in una società italiana. In merito alla questione della tassazione della plusvalenza realizzata dalla cessione delle partecipazioni, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini interni, in base all'articolo 23 co. 1, lett. f) del TUIR, si considerano prodotte in Italia da non residenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. Tuttavia, rispetto alla norma domestica, prevale il diritto internazionale pattizio (come previsto dall'articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del DPR 600/73). Si fa riferimento, quindi, all’articolo 13, paragrafo 4 della Convenzione Italia/USA del1999, conformemente al modello OCSE del 2017, per cui le plusvalenze da cessione delle partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente. La chiave è data dall'avverbio “soltanto”, per cui l'imponibilità avviene nel solo Stato contraente di cui l’alienante è residente, ovvero gli Stati Uniti, ma è esclusa qualunque tassazione concorrente che darebbe poi luogo al recupero dell'imposta pagata all'estero mediante il meccanismo del credito d'imposta. Chiaramente la residenza fiscale del cedente esula dall'interpello, trattandosi di un elemento che l'Agenzia delle Entrate, nella risposta, dà per assodato e veritiero.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 125 del 3.6.2024, commentata in "Pensioni AVS e LPP con imposta sostitutiva del 5% ad ampio raggio", Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2024: Con la risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla tassazione degli emolumenti erogati ad un soggetto residente in Italia dalle gestioni previdenziali svizzere AVS e LPP. Secondo la Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni internazionali (ratificata con L. n. 943 del 23.12.78), gli emolumenti in esame rientrano nell'ambito applicativo degli artt. 18 e 21 del Trattato internazionale. Tali disposizioni sono accomunate dal fatto che prevedono la tassazione esclusiva dei redditi ai quali si applicano nello Stato di residenza del contribuente. Pertanto, gli emolumenti per le pensioni AVS e LPP sono imponibili esclusivamente in Italia se il percipiente risulta ivi residente. L'art. 76 co. 1-ter della L. 413/91 ha uniformato il regime fiscale delle rendite AVS e LPP ovunque percepite dai residenti in Italia con quelle che applicano la ritenuta alla fonte del 5%. In particolare, la norma afferma che si applica l'imposizione sostitutiva del 5%: (i) per le somme ovunque corrisposte senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani; (ii) e in qualunque forma e titolo erogate, anche maturate sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte. La risposta chiarisce che la circostanza che le somme in esame possano essere "erogate in qualunque forma" estende l'ambito applicativo della norma sia alle somme erogate sotto forma di rendita dall'assicurazione AVS che a quelle corrisposte sotto forma di capitale dalla gestione LPP

Dottrina

  • Vendite tramite marketplace - Disciplina applicabile”, Il Quotidiano del Commercialista del 2.6.2024: Per le vendite effettuate tramite marketplace è necessario fare attenzione al grado di intervento della piattaforma, in quanto da esso discendono obblighi fiscali differenti. Si ricorda, in primis, che, ai sensi dell'art. 2-bis del DPR 633/72, la piattaforma assume il ruolo di "fornitore presunto" ai fini IVA soltanto per: (i) le vendite a distanza di beni di modico valore (non superiore a 150,00 euro) importati da Stati o territori terzi, ovunque sia stabilito il fornitore; (ii) le vendite all'interno dell'UE (nazionali e intracomunitarie), solo se il fornitore non è stabilito nell'UE. In tale contesto secondo la dottrina: (i) se la piattaforma si limita a fungere da mero "espositore" dei prodotti, il fornitore italiano può limitarsi a contabilizzare le cessioni come per qualsiasi vendita a distanza effettuata in Italia, distinguendo però le vendite rientranti nell'OSS da quelle verso l'Italia rientranti nella dichiarazione IVA nazionale; (ii) se invece la piattaforma fornisce anche servizi di logistica, con trasferimento dei beni in magazzini gestiti dalla piattaforma in altri Stati UE, posto che i beni restano di proprietà dell'impresa italiana, si configura un "trasferimento a se stessi" ex art. 41 del DL 331/93, per cui l'impresa deve essere a conoscenza di tale situazione per dotarsi di una posizione IVA nell'altro Stato membro ed emettere tempestivamente fattura.
  • Niente tassazione in uscita per i trust già tassati in entrata”, Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2024: Con il documento di ricerca del 6.6.024, il CNDCEC e la FNC hanno esaminato le problematiche connesse al trattamento da riservare, ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 346/90, ai trust con dotazioni patrimoniali che si sono perfezionate anteriormente all'emanazione della circolare n. 34/2022, cui si deve l'accoglimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del principio della tassazione "in uscita". A tal proposito, si osserva che la circolare n. 34/2022 subordina la possibilità di evitare la tassazione "in uscita" sui trasferimenti in trust già assoggettati a tassazione "in entrata", nel vigore del precedente indirizzo interpretativo, al verificarsi della duplice condizione che le attribuzioni: (i) siano dirette a vantaggio degli stessi beneficiari; (ii) abbiano ad oggetto i medesimi beni e diritti sui quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento dell'imposta. Per il CNDCEC e la FNC, questa tesi non è, tuttavia, condivisibile poiché fondata su una lettura del concetto di "rapporto tributario esaurito" che non trova alcuna conferma presso il formante legislativo e giurisprudenziale. Al fine di evitare l'imposizione in uscita, il contribuente dovrebbe, invece, invocare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria il principio comunitario della tutela dell'affidamento riposto negli atti della pubblica autorità e, segnatamente, nelle precise indicazioni sulla tassazione "in entrata" dell'atto di dotazione del trust contenute nelle circolari n. 48/2007 e n. 3/2008. Nello specifico, l'invocazione in giudizio di tale principio sarebbe volta ad ottenere l'annullamento dell'atto impositivo da parte del giudice tributario.

 

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