Con la legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) sono stati stanziati ulteriori 100 milioni di euro al fine di assicurare la continuità della cd. agevolazione nuova Sabatini.
Facciamo un passo indietro: dal primo gennaio 2023 è entrata in vigore la disciplina nuova Sabatini, la quale prevede la possibilità -per le micro, piccole e medie imprese- di accedere ad un finanziamento agevolato finalizzato all’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono le cd. PMI che, alla data di presentazione della domanda:
Tuttavia, si evidenzia fin da subito che non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative.
Ai sensi del decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005 sono considerate PMI:
Gli investimenti che possono usufruire dei finanziamenti dal c.d. Nuova Sabatini sono:
Posto che l‘agevolazione in esame risulta strettamente connessa ad un finanziamento, l’effettivo contributo risulta ravvisabile pertanto nell’ammontare degli interessi, i quali risultano calcolati, in via convenzionale, ad un tasso annuo pari a:
Oltre a ciò, il contributo viene erogato in un’unica soluzione solamente nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a Euro 200.000.
Di contro, qualora l’importo complessivo risulti superiore ad Euro 200.000, l’erogazione avverrebbe in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.
L’avvio dell’investimento deve essere successivo alla data di invio alla banca/intermediario finanziario della domanda di accesso al contributo.
Più nel dettaglio, il programma si considera avviato se: (i) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine; (ii) sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma; e, infine (iii) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma d’investimento.
Per quanto riguarda il termine di conclusione, invece, gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Il contributo è cumulabile con diverse altre misure pubbliche, nello specifico:
In ogni caso, resta inteso che il cumulo in parola non potrà superare il limite triennale stabilito dalla disciplina Unionale, il quale mira alla salvaguardia della libera concorrenza nel mercato europeo.
Questo articolo è a cura di Ismael Bourkab e Iacopo Carraro del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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