Tassazione dei Prelievi di Capitale in Svizzera: Novità dal 2027

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Tassazione dei prelievi di capitale secondo il progetto di legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027

 

Il 29 gennaio 2025, il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulle misure di sgravio applicabili dal 2027, alfine di coprire, fra le altre spese, anche il finanziamento della 13esima rendita AVS.
L’avamprogetto adottato dal Consiglio federale prevede misure di risparmio per circa 3 miliardi di franchi all’anno (CHF 2.6 mia per l’anno 2027 e CHF 3.3 mia per l’anno 2028).
L'unica misura fiscale prevista è un aumento dell’imposizione dei prelievi di capitale dal 2° e 3° pilastro: è quindi prevista la modifica dell’art. 38 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). Tale aumento riguarderà solo l’imposta federale diretta, mentre la Legge sull’armonizzazione fiscale (LAID) non subirà alcuna modifica. 

 

1. Modifica dell'Art. 38 LIFD secondo la proposta del Consiglio federale

 

1.1 Obiettivo della riforma

Attualmente, le rendite previdenziali sono tassate con l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 36 LIFD, mentre i prelievi di capitale dalla previdenza professionale (2° pilastro) e dalla previdenza privata (3° pilastro) sono tassati separatamente con un’aliquota agevolata pari a un quinto di quella ordinaria. Ciò attenua la progressione fiscale, ma favorisce eccessivamente i prelievi di capitale rispetto alla rendita. La riforma mira a ridurre tale vantaggio fiscale per ottenere maggiori entrate.

1.2 Nuova tassazione dei prelievi di capitale

Le prestazioni in capitale continueranno ad essere imposte separatamente, ma con un'aliquota progressiva più elevata.

1.3 Parità di trattamento tra secondo e terzo pilastro

I prelievi dal secondo e dal terzo pilastro verranno trattati allo stesso modo.

1.4 Nuova scala di aliquote

La tassazione dei prelievi di capitale sarà progressiva e varierà in base all'importo prelevato. Le prestazioni in capitale del medesimo anno fiscale verranno cumulate. I coniugi verranno tassati in maniera indipendente l’uno dall’altro (nessun cumulo). Non saranno ammesse deduzioni. Importi d’imposta inferiori a CHF 25 non verranno riscossi.

La nuova tariffa speciale della Confederazione avrà sette livelli tariffali:

  • Fino a 20.000 CHF: 0,1%
  • Da 20.000 a 50.000 CHF: 0,25%
  • Da 50.000 a 100.000 CHF: 1%
  • Da 100.000 a 250.000 CHF: 3%
  • Da 250.000 a 1.000.000 CHF: 5%
  • Da 1.000.000 a 10.000.000 CHF: 7,5%
  • Oltre 10.000.000 CHF: 11,5%

 

Implicazioni della riforma

2.1 Maggior onere fiscale sui prelievi di grande importo

Con la nuova scala di aliquote, i prelievi di importi elevati subiranno un’imposizione molto più importante rispetto ad oggi, con un aumento fino al 200% dell’imposta federale diretta.

Le aliquote fiscali marginali delle prestazioni in capitale fino a CHF 100'000 saranno contenute (tra 0.1% e 1%). Dopodiché le aliquote marginali saliranno gradualmente fino a raggiungere l’11.5% per prelievi superiori a CHF 10mio. In questo modo ci si avvicina all’aliquota massima attualmente in vigore per le tariffe fiscali ordinarie pari a 11.5% (vedi art. 36 LIFD).

Ne deriva che i prelevamenti di capitale dal pilastro 3a, che tipicamente raggiungono importi relativamente bassi, continueranno ad essere tassati in maniera particolarmente bassa. Per averi più importanti si potrà ottenere una tassazione moderata unicamente nel caso in cui fosse possibile un prelevamento scaglionato su più anni.

 

2.2 Nessuna modifica alla Legge sull’armonizzazione fiscale (LAID)

La nuova tassazione si applicherà solo all’Imposta federale diretta, mentre i Cantoni rimarranno liberi di definire autonomamente la tassazione dei prelievi di capitale (vedi Canton Ticino, votazione cantonale 9 giugno 2024 -> riduzione dell’imposizione delle prestazioni in capitale della previdenza, con un’aliquota massima del 3%).

 

2.3 Promozione della proprietà d’abitazioni (PPA) e avvio di un’attività indipendente

Anche i prelevamenti per la promozione della proprietà d’abitazioni e per l’avvio di un’attività indipendente vengono tassati in maniera privilegiata ai sensi dell’art. 38 LIFD, pertanto si dovrà fare i conti con un peggioramento delle condizioni fiscali anche in tali ambiti.

2.4 Imposizione agevolata degli utili di liquidazione

L’imposizione agevolata dell’utile di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente (art. 37b LIFD) non subirà alcuna modifica.

 

2.5 Entrata in vigore 

L’entrata in vigore della riforma è prevista per il 1. gennaio 2028.

2.6 Nessuna clausola di salvaguardia per il passato (Grandfathering)

Il nuovo regime si applicherà anche agli averi previdenziali già accumulati, senza misure transitorie. Questo potrebbe ledere il principio della buona fede, in quanto molti contribuenti hanno effettuato versamenti volontari nella previdenza contando su una tassazione più favorevole.

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Graziella Kähr, Vice direttrice del Centro di competenza fiscale svizzera di Fidinam & Partners.
 

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Fonti:
- Comunicato stampa e relativi documenti: https://www.efd.admin.ch/it/nsb?id=103967
- Articolo SteuerRevue 3/2025
 

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