Successioni e donazioni, cambiano le regole del gioco in Italia

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Novità Fidinam Italia Consulenza fiscale

Nell’ambito del progetto di riforma fiscale, il Consiglio dei ministri (nel seguito anche “CdM”) ha approvato lo schema di D.lgs. attuativo dell’art. 10 della Legge-Delega n. 111/2023, il quale ha incaricato il Governo di razionalizzare e semplificare la disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni.

La bozza di Decreto, sebbene non apporti sostanziali interventi alla disciplina, si prospetta di notevole impatto, posti i numerosi interventi ravvisabili.

Trasferimenti di partecipazioni ed aziende sempre più esenti

Il CdM ha confermato e ampliato la nota esenzione -relativa ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di discendenti e coniuge- disciplinata all’articolo 3 comma 4-ter del D.lgs. 346/1990 (nel seguito “TUS”).

A tal proposito, una delle principali novità, riguarda l’espressa specificazione delle condizioni necessarie per poter beneficiare dell'esenzione, le quali risultano ora differenti a seconda dell’oggetto del trasferimento:

  • per il trasferimento di quote di società di capitali è necessaria l’acquisizione o l’integrazione del controllo ed il mantenimento dello stesso per almeno cinque anni;
  • per il trasferimento di quote di società di persone, occorre il trasferimento e il mantenimento quinquennale della “titolarità” del diritto sulla quota;
  • per il trasferimento di aziende o rami di azienda, è necessario che gli aventi causa proseguano l’attività d’impresa per almeno cinque anni.

Tale prospettata formulazione, in primis, stabilisce che, ai fini dell’applicazione del beneficio, il tanto dibattuto requisito dell’esercizio dell’attività d’impresa (si ricorda la risposta ad interpello n. 552/2021), assume rilevanza esclusivamente in relazione ai trasferimenti di azienda o rami di essa; mentre, per quanto attiene ai trasferimenti di azioni o quote di società (i.e. holding miste e pure), ai fini dell’applicazione del beneficio risulta sufficiente l’acquisizione o l’integrazione ed il mantenimento del controllo per almeno cinque anni.

Oltre a ciò, sempre con riferimento alle quote di società di capitali, la bozza di Decreto precisa che l’esenzione spetterebbe altresì quando il trasferimento consente di integrare “un controllo già esistente”. Tale estensione, assumendo la veste di norma di interpretazione autentica, si porrebbe pertanto in netto contrasto con la prassi dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha sempre optato –da ultimo nella risposta ad istanza di interpello 72/2024- per l’assoggettamento ad imposta ordinaria in tutti i suddetti trasferimenti “integrativi” del controllo.

Infine, viene riconosciuta -anche a livello normativo- l’applicabilità dell’agevolazione ai trasferimenti di partecipazioni in società residenti in Paesi appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali (ovvero ricompresi nella cd. white list – Dm 4.09.1996).

Trust – opzionale la cd. imposizione “in entrata

Un ulteriore novità prevista dalla bozza del Decreto riguarda la possibilità di optare per il cd. versamento dell’imposta al momento di dotazione dei beni in trust da parte del Disponente o dal Trustee (i.e. la cd. imposizione in entrata”).

In particolare, pur stabilendo che il presupposto impositivo risulta ordinariamente ravvisabile nel momento in cui i beni della Trust Property vengono attribuiti ai beneficiari (i.e. la cd. imposizione in uscita” - in linea con il noto e ultrannuale orientamento degli Ermellini), la bozza prevede altresì la possibilità di optare per il pagamento anticipato dell'imposta al momento dell’apporto del trust, anziché attendere l’attribuzione del patrimonio ai beneficiari.

Tuttavia, tale imposta versata anticipatamente sarebbe considerata definitiva e quindi non rimborsabile, anche nell’ipotesi in cui il trasferimento finale del patrimonio ai beneficiari avvenga in misura ridotta o non avvenga affatto.

Liberalità indirette

Tra i vari interventi contemplati dal Decreto vi è anche la modifica delle disposizioni del TUS in materia di accertamento delle liberalità indirette. Tali liberalità si configurano come operazioni che, sebbene perfezionate in assenza di atto pubblico, producono effetti simili, determinando un arricchimento del donatario con il correlativo depauperamento del patrimonio del donante.

Più nel dettaglio, ai sensi del Decreto attuativo, tali liberalità -in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate- saranno soggette all’imposta sulle donazioni determinata sulla base dell’aliquota più elevata dell’8%, per la parte che eccede l’eventuale franchigia prevista.

Autoliquidazione dell’imposta di successione

La proposta di riforma volge all’introduzione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta di successione (attualmente l'autoliquidazione riguarda solo le imposte ipotecaria e catastale).

Tuttavia, con la nuova proposta, i contribuenti dovranno autoliquidare le imposte entro tempi specifici:

  • l'autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e,
  • l'autoliquidazione dell'imposta di successione entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, in alternativa, sarà altresì possibile versare il 20% dell'imposta entro 90 giorni e, il rimanente importo, in rate trimestrali (fino ad un massimo di 12).

Come desumibile, l’intervento in procinto di approvazione, sebbene non snaturi i presupposti delle imposte in questione, apporta numerose semplificazioni e fornisce alcuni chiarimenti di non poco conto, i quali verranno certamente adoperati dagli esperti a vantaggio dei soggetti che beneficiano delle condizioni richieste.

In altri termini, l’Italia riconferma la propria politica fiscale -certamente controcorrente rispetto al resto dei paesi Unionali- volta a supportare i trasferimenti a titolo gratuito dei patrimoni di famiglia.

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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