Il reshoring delle attività economiche: profili applicativi

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Il D.Lgs. n. 209/2023, recante le disposizioni in materia di fiscalità internazionale, ha introdotto una significativa e del tutto nuova agevolazione fiscale relativa al trasferimento in Italia di attività economiche provenienti da Paesi extra UE.

La disciplina in esame (cd. reshoring), per come prevista dal Legislatore, apre a diversi spunti di analisi relativamente alle società holding ed al regime della cd. entry tax.  

L'agevolazione

Il regime del reshoring prevede, in termini generali, la riduzione al 50% della base imponibile, ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e dell’ Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), del reddito derivante da attività d’impresa o da arti o professioni esercitate in forma associata, trasferite da Paesi extra-Ue in Italia.

L’agevolazione, tuttavia, non viene riconosciuta per le attività già esercitate in Italia nei 24 mesi precedenti al trasferimento e, inoltre, decade in caso di ri-trasferimento dell’attività agevolata fuori dai confini unionali nei 5 periodi d’imposta successivi al termine del regime.

La riduzione della base imponibile avviene nel periodo d’imposta in cui l’attività è trasferita e per i 5 periodi successivi; in sostanza, l’agevolazione potrebbe pertanto avere, se debitamente pianificata, una durata complessiva di 6 periodi d’imposta.  

 

Il trasferimento delle attività economiche

Con specifico riferimento alle attività d’impresa, rientrerebbero nell’agevolazione le attività produttive e commerciali imputabili ad aziende o rami di aziende, ossia esercitate attraverso la gestione di un complesso organizzato di beni; mentre, al contrario, non risulterebbe agevolabile il trasferimento in Italia di singoli asset, che non sono collegati all’esercizio di un’ autonoma attività d’impresa.

In merito alle modalità di trasferimento delle attività d’impresa, sarebbe ammissibile ogni soluzione tecnica tramite la quale possa avvenire un’allocazione dell’attività in Italia; pertanto, non si ravviserebbero preclusioni alle fusioni o scissioni societarie transnazionali.

Il reshoring in Italia di una holding

Come anticipato, tra le attività economiche agevolabili devono ritenersi comprese le attività produttive e commerciali, escludendo il trasferimento di un singolo asset.

A tal proposito, con particolare riferimento ad una holding di partecipazioni, per poter valutare la sussistenza di un’ effettiva attività d’impresa, si dovrebbe verificare che la titolarità delle partecipazioni sia combinata ad una effettiva attività economica, ossia alla capacità di influenzare, anche indirettamente, l’attività svolta dalle società partecipate.

Posto ciò, potrebbero fruire delle regime fiscale di favore unicamente le cd. holding dinamiche, le quali, ad esempio, intervengono nella gestione corrente delle società controllate.

Di conseguenza, le grandi escluse dall’accesso al regime in esame sarebbero proprio le holding statiche o pure e le c.d. IP companies, in quanto mere titolari di asset immateriali.

Difatti, benché tali società si considerino titolari di reddito di impresa, si sollevano dubbi circa il fatto che le stesse possano rientrare nel campo di applicazione della disciplina in esame, posto che la finalità del regime del reshoring è di incentivare il trasferimento e lo svolgimento di attività commerciale sul territorio italiano, escludendo pertanto la semplice detenzione passiva degli asset.

In altri termini, ai fini dell’accesso al regime, assumerebbero rilievo esclusivamente le attività economiche che siano suscettibili di essere esercitate da un’impresa e che pertanto producano effettive oscillazioni di mercato in termini di offerta di beni e/o fornitura di servizi.

 

La disciplina dell’entry tax

In linea generale, il trasferimento della residenza in Italia delle società estere è disciplinato dall'art. 166-bis del TUIR. La disposizione, più nel dettaglio, regola i criteri di valorizzazione fiscale delle attività e delle passività imputabili all'impresa trasferita in Italia, le quali risultano appostabili a valore di mercato nell’ipotesi in cui il Paese di provenienza della società attui un adeguato scambio di informazioni fiscalmente rilevanti con l’Italia.

L’iscrizione a bilancio di tali valori può pertanto incidere sulla determinazione del reddito d’impresa degli esercizi successivi al trasferimento, posto che emergerebbero, dalle poste attive contabilizzate a valore di mercato, maggiori ammortamenti e, di conseguenza, una maggior deduzione del reddito imponibile.

 

Il reshoring e l’applicazione del regime dell’entry tax

Posto ciò, nella valutazione circa l’opportunità di accesso al regime, si potrebbe considerare l’applicazione combinata del regime agevolativo con la disciplina relativa all’entry tax, nel caso in cui (i) il trasferimento in Italia sia di un soggetto precedentemente residente in uno Stato extra-Ue che (ii) consente un effettivo scambio di informazioni.

Difatti, ad oggi, sembrerebbe che il riferimento della norma ai redditi derivanti dalle attività d’impresa trasferite, non escluda in alcun modo l’applicazione dell’agevolazione sul reshoring in presenza di aumento dei valori fiscali delle attività trasferite previsto all’art. 166- bis.

A questo punto, è evidente che l’interazione tra l’entry tax ed il regime di reshoring , si tradurrebbe in una significativa riduzione dell’imposizione: il trasferimento in Italia, ove accompagnato dalla valorizzazione degli attivi trasferiti a valori di mercato, consentirebbe infatti la deduzione di maggiori ammortamenti e, in aggiunta, un abbattimento del 50% del reddito imponibile per effetto del reshoring.

 

In attesa dell’autorizzazione della Commissione europea

Quanto sin qui considerato, tuttavia, resta in attesa di attuazione, posto che, essendo l’agevolazione potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, per l’effettiva operatività del regime occorre l’autorizzazione da parte della Commissione UE, in quanto chiamata a tutelare il principio unionale della libera concorrenza.

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano e Iacopo Carraro del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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