Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale (IA) ha conosciuto una rapida evoluzione, portando sia opportunità che sfide giuridiche, specialmente in materia di trasparenza e tracciabilità delle decisioni automatizzate. La Svizzera, pur non disponendo ancora di una legislazione specifica sull’IA, ha riconosciuto la necessità di valutare il proprio quadro normativo in relazione alle nuove regolamentazioni internazionali, come la Convenzione del Consiglio d’Europa e l’AI Act dell’UE. Per questo motivo, il Consiglio Federale ha incaricato il DATEC (UFCOM) e il DFAE (Segreteria di Stato, Divisione Europa) di elaborare un’analisi della situazione attuale, che servirà da base per definire un approccio regolatorio equilibrato1.
Con questo approccio, il Consiglio federale mira a garantire un equilibrio tra innovazione e protezione dei diritti fondamentali, evitando oneri sproporzionati per le imprese, assicurando allo stesso tempo che il quadro giuridico svizzero resti adattabile alle evoluzioni tecnologiche e agli standard internazionali per non creare barriere al commercio.
Il Consiglio Federale ha deciso di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sull’Intelligenza Artificiale, optando per un approccio più flessibile e meno vincolante rispetto all’AI Act dell’UE.
La Svizzera ha ritenuto che il quadro normativo europeo fosse eccessivamente restrittivo, introducendo obblighi rigidi per le aziende e imponendo requisiti di classificazione del rischio che potrebbero penalizzare l’innovazione. La Convenzione offre un quadro più flessibile, lasciando agli Stati maggiore autonomia nell’attuazione delle misure necessarie.
La Svizzera dispone già di normative settoriale applicabile all’AI e di una Legge sulla protezione dei dati (LPD) tecnologicamente neutra, che garantisce la protezione dei dati senza bisogno di un quadro regolatorio rigido come quello dell’UE.
Ad esempio, i seguenti settori hanno già adottato regolamenti specifici per gestire i rischi e le opportunità dell’AI:
Per quanto riguarda la LPD, la sua revisione totale è stata formulata in modo tecnologicamente neutro e pertanto direttamente applicabile anche al trattamento dei dati basati sull’IA3. Va ricordata l’introduzione di obblighi vincolanti per il titolare del trattamento come l’obbligo di trasparenza, di mitigare i rischi dei trattamenti, allestire valutazione d’impatti in presenza di rischio elevato, e i diritti delle persone interessate come ad esempio quello di opporsi ad un trattamento automatizzato dei dati e la possibilità di richiedere un intervento umano di fronte a decisioni individuali automatizzate.
Tuttavia, l’addestramento dei sistemi IA richiede una raccolta di massa di dati personali da numerose fonti e di conseguenza non è in linea con i principi di minimizzazione, riconoscibilità, accuratezza o finalità dei dati.
Pertanto, pur essendo già regolata in modo relativamente completo dal quadro legislativo esistente, alcune modifiche potrebbero essere necessarie per rafforzare la trasparenza e migliorare l’efficacia delle garanzie esistenti. Tra le possibili misure legislative4:
Oltre alla legislazione e agli interventi normativi, il Consiglio Federale prevede l’attuazione di misure non giuridicamente vincolanti per facilitare l’applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e garantire una regolamentazione più flessibile. Queste misure comprendono per esempio:
Queste misure non vincolanti si affiancano agli interventi normativi per creare un ecosistema regolatorio equilibrato, che garantisca l’innovazione e la protezione dei diritti fondamentali senza ostacolare lo sviluppo tecnologico.
il Consiglio Federale ha delineato una serie di azioni future per garantire un quadro normativo aggiornato e coerente con le evoluzioni tecnologiche:
Questo articolo è stato redatto da Isabel Costa, Manager Privacy di Fidinam & Partners.
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[1] Testo del rapporto all’attenzione del Consiglio federale al seguente link: file:///C:/Users/costa/Downloads/Regolamentazione%20(1).pdf
[2] link al sito dell’ufficio federale delle comunicazione UFCOM : https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/digitale-e-internet/strategia-svizzera-digitale/intelligenza-artificiale.html
[3] Nota dell’IFPDT del 9.11.2023 al seguente Link : https://www.edoeb.admin.ch/it/09112023-lattuale-legge-sulla-protezione-dei-dati-e-direttamente-applicabile-allia
[4] Analisi giuridiche di base pagina 58: cf. al seguenti link (sito dell’ufficio delle comunicazione UFCOM ): https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/digitale-e-internet/strategia-svizzera-digitale/intelligenza-artificiale.html
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