Quadro RW – Interposizione ed approccio look through

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L’RW, come noto, è un quadro non reddituale della dichiarazione dei redditi, il quale deve essere compilato da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali -compresi i trust- che detengono attività patrimoniali all'estero, in quanto suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

In tale contesto, ricopre particolare interesse la compilazione del Quadro a fronte della detenzione di partecipazioni in società estere.

Partecipazioni estere: la compilazione del quadro RW

In merito alla detenzione di partecipazioni in società estere, il contribuente residente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore nominale della partecipazione detenuta.

Tale impostazione, tuttavia, risulta corretta solamente al verificarsi di due condizioni: (i) la società risulta operativa, ovvero svolge effettivamente un’attività; e (ii) risulta localizzata in un Paese collaborativo, ovvero ricompreso nella cd. white list.

Diversamente, qualora la società estera risulti fittiziamente interposta o localizzata in un cd. Paese non collaborativo, la compilazione del Quadro RW avverrebbe in modo del tutto differente.

 

L’interposizione fittizia

In termini generali, l’interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il contribuente residente in Italia e le attività detenute all’estero, comporta che il monitoraggio fiscale debba essere effettuato dal contribuente cui le attività sono riconducibili, come se il soggetto interposto non esistesse.

Ciò posto, in presenza di società fittiziamente interposte in qualità di intestatarie formali delle attività estere, si dovrà assumere che l’investimento sottostante sia riconducibile direttamente al contribuente residente, desumendo la sostanziale inesistenza del soggetto societario formalmente intestatario del patrimonio estero o delle attività finanziarie estere.

In tal caso, a differenza pertanto di quanto precedentemente delineato, il contribuente dovrà indicare nel quadro RW, in luogo della partecipazione societaria del soggetto interposto, direttamente i singoli asset della società, monitorando quindi sia beni immobili (con contestuale liquidazione dell’IVIE) che finanziari (con contestuale liquidazione dell’IVAFE) siti all’estero, come se fossero direttamente detenuti in prima persona.

 

Società in paesi non collaborativi e approccio look through


Diverso discorso deve invece essere svolto per le partecipazioni detenute in società operative residenti in Paesi non collaborativi.

In tale ipotesi, infatti, è necessario indicare, in luogo del valore nominale della partecipazione, il valore degli asset della società, seguendo, per l’appunto, un approccio look through o “per trasparenza”.

L’approccio look through, tuttavia, comporta un monitoraggio fiscale diametralmente opposto a quello che dovrebbe essere perfezionato in presenza di una società fittiziamente interposta, in quanto:

  • verrebbe compilato un solo ed unico rigo nel quale il valore inserito corrisponde alla somma di tutti gli asset sociali – mentre in caso di interposizione si dovrebbe compilare un rigo per ciascun bene, alla stregua di come avverrebbe se quest’ultimi fossero direttamente posseduti dalla persona fisica; e
  • nella casella che individua il bene oggetto monitoraggio si inserirebbe il codice relativo alle partecipazioni societarie e, di conseguenza, non verrebbe liquidata né l’IVIE né l’IVAFE.

 

White List e Black List: un po’ di chiarezza

Da quanto sopra esaminato, si evidenzia quindi che occorre adoperare l’approccio look through solo nell’ipotesi in cui la società risulta localizzata in una giurisdizione estera che non collabora ai fini fiscali. A tal proposito, è tuttavia opportuno ricordare che il Legislatore italiano ha emanato due diverse liste:

  • la cd. white list individua i cd. Paesi non collaborativi (DM 4.9.96); mentre
  • la cd. black list individua i cd. Paesi a fiscalità privilegiata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (DM 4.5.99).

Ne consegue che, nell’ambito del monitoraggio fiscale ai fini dell’approccio look through, occorre attenzionare unicamente i cd. Paesi non collaborativi, i quali si determinano per esclusione in quanto non compresi nella white list.

In realtà, non sempre tale impostazione determina un’agevole individuazione del Paese non collaborativo. Difatti, per territori collaborativi si intendono quelli che assicurano un controllo dell’Amministrazione finanziaria italiana, tramite lo scambio di informazioni.

A tal proposito, anche qualora un Paese estero non risultasse compreso nella cd. white list, si riterrebbe ugualmente collaborativo nel caso in cui:

  • abbia stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato italiano; o
  • abbia sottoscritto uno accordo internazionale (ad esempio, un tax information exchange agreement, c.d. TIEA); o
  • trovino applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

 

Il caso della Confederazione svizzera

Infine, si ritiene utile anche rammontare la posizione della Confederazione Elvetica, la quale con l’approvazione del DM 9 agosto 2016, è stata inclusa all’interno della già richiamata white list.

Di conseguenza, nel caso di partecipazioni societarie, l’approccio look through non risulta necessario in presenza di società operative elvetiche detenute da persone fisiche residenti in Italia.

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro e Lorenzo Portolano del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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