La Legge del 30 dicembre 2023, n. 213. (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto l’incremento delle aliquote dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE).
In particolare, dal 1° gennaio 2024, l’aliquota ordinaria dell’IVIE passa dallo 0,76 all’1,06%; raddoppia invece l’aliquota dell’IVAFE -dallo 0,2 al 0,4%- limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.
L’Imposta sul Valore degli Immobili Esteri o IVIE (art. 19, commi 13-17, D.L. n. 201/2011) è dovuta da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia che detengono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati.
L’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale e, oltre a ciò, il versamento non è dovuto se l’importo complessivo non supera euro 200.
Come anticipato, con le novità in esame, l’aliquota ordinaria aumenta all’1,06% incrementando in tal modo la pressione fiscale esercitata dallo Stato italiano sui soggetti ivi residenti, detentori di beni immobili esteri.
Rimane valida, infine, la detrazione dall’IVIE dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è sito l’immobile.
L’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere o IVAFE (introdotta dall'art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011) impone anch’essa le persone fisiche, società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Generalmente, L’IVAFE è dovuta:
A tal proposito, tuttavia, la Legge di Bilancio interviene incrementando l’aliquota applicabile ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999 (cd. “Black List”).
Per questi ultimi, infatti, si ravvisa un raddoppio dell’aliquota che, quindi, passa dal 0,2% al 0,4%, a partire dal primo gennaio 2024.
Specificatamente, l’ambito oggettivo della norma introdotta è circoscritto ai soli prodotti finanziari; pertanto, l’incremento non riguarderà il possesso o la detenzione di cripto-valute.
In aggiunta, si rileva che, sempre con riferimento ai prodotti finanziari, la base imponibile dell’IVAFE è determinata dal valore di mercato, calcolato al termine di ciascun anno solare nello Stato o nel territorio in cui essi risultano detenuti, anche mediante la documentazione dell’intermediario estero di riferimento. Sul punto, tuttavia, qualora le attività venissero alienate prima del 31 dicembre il valore di mercato verrà rilevato al termine del periodo di detenzione.
Oltre a ciò, per completezza, si rammenta infine che il DM 20 luglio 2023 ha espunto, a decorre dal 2024, la Svizzera dalla Black List; di conseguenza, l’aggravio impositivo in questione non riguarderebbe i prodotti finanziari detenuti nello Stato elvetico.
In sostanza, mentre l’IVIE è stata sottoposta ad un aumento generalizzato, applicabile a tutti gli immobili rientranti nell’ambito oggettivo dell’imposta, per l’IVAFE la nuova aliquota raddoppiata è indirizzata esclusivamente a determinate attività finanziarie, ovvero quelle detenute in Paesi o territori che si prestano maggiormente ad operazioni di elusione fiscale (cd. Black List).
Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano e Iacopo Carraro del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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