Con l’approvazione della legge del 20 dicembre 2024, vengono definitivamente introdotte, a partire dal 1° gennaio 2025, misure fiscali mirate a sostegno delle persone fisiche (e dei nuclei familiari) e della competitività delle imprese e dell’attrattività economica del Paese.
Tra le misure a sostegno di quest’ultima, rientra il nuovo regime impatriati, previsto dall’Art. 115-13b L.I.R., che mira a contrastare la “concorrenza internazionale” sul mercato del lavoro e attrarre lavoratori qualificati.
Introduzione del nuovo regime impatriati
Esenzione forfettaria e limiti applicabili
Diversamente dal regime precedente basato su una serie di esenzioni e/o bonus, il nuovo regime prevede un’esenzione forfettaria pari al 50% della retribuzione annua lorda (ad eccezione delle prestazioni in denaro esenti, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 115, nonché delle prestazioni in natura), con un limite massimo di EUR 400.000.
L’esenzione si applica per un periodo massimo di nove anni, vale a dire fino all’ottavo anno successivo all’anno in cui il lavoratore impatriato si è effettivamente trasferito dall’estero e ha iniziato a lavorare per un datore di lavoro in Lussemburgo.
Requisiti di ammissibilità
I requisiti di ammissibilità al regime sono rimasti sostanzialmente invariati:
- L'impatriato non deve essere stato residente fiscale, né aver esercitato un'attività professionale in Lussemburgo, né aver risieduto a meno di 150 km dalla frontiera nei cinque anni precedenti l’entrata in Lussemburgo.
- Deve svolgere principalmente la sua attività in Lussemburgo, vale a dire almeno il 75% del suo tempo di lavoro per l'attività dipendente che dà diritto al regime.
- La retribuzione annua lorda (al netto delle prestazioni in denaro e/o delle prestazioni esenti) deve raggiungere almeno 75.000 euro.
- Non deve sostituire un altro dipendente non impatriato che svolgeva la stessa funzione.
- In caso di distacco, deve avere almeno 5 anni di anzianità nel gruppo oppure avere una specializzazione professionale di almeno 5 anni nel proprio settore.
- Nel caso di assunzione diretta: deve dimostrare una profonda specializzazione nel settore altamente strategico interessato.
- Il numero totale dei dipendenti che beneficiano del regime non può superare il 30% della forza lavoro totale dell'azienda in Lussemburgo.
Periodo transitorio e opzione per il nuovo regime
La legge introduce un periodo transitorio per consentire a chi ha beneficiato del regime nella versione applicabile fino all'anno fiscale 2024, di rimanere soggetto ad esso per il periodo in cui le condizioni continuano ad essere soddisfatte. Tuttavia, è prevista la possibilità di richiedere espressamente e irrevocabilmente l'applicazione del nuovo regime a partire dall'anno fiscale 2025.
Tale scelta deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria e rimane valida fino alla fine dell'ottavo anno fiscale successivo a quello in cui il lavoratore impatriato inizia a lavorare in Lussemburgo.
Fidinam & Partners
Per ulteriori informazioni, è a disposizione la nostra esperta Silvia Negri del Centro di Competenza Fiscale Internazionale di Fidinam & Partners.