Lussemburgo: adozione di nuove misure fiscali 2024/2025

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L'11 dicembre 2024, il Parlamento lussemburghese ha adottato una serie di misure fiscali precedentemente annunciate, a sostegno delle persone fisiche e della competitività delle imprese. È stata presentata richiesta di rinuncia al secondo voto. Se accettata dal Consiglio di Stato, il passo successivo del processo legislativo è la promulgazione del progetto di legge da parte del Granduca. Alcune misure si applicheranno a partire dall'anno fiscale 2024, altre a partire dall'entrata in vigore della legge o dal 1° gennaio 2025, a seconda dei casi. In questo articolo, ci focalizzeremo in particolare sulle principali misure in favore alle imprese. 
 

Le principali misure in favore alle imprese in sintesi

Riduzione di un punto percentuale dell’aliquota di imposta sul reddito delle società

A partire dal 1° gennaio 2025. L'aliquota principale passa al 16%, riducendo l'aliquota d’imposta complessiva al 23,87% dall’attuale 24,94% (compresa l'imposta comunale sulle imprese e la sovrattassa di solidarietà per il fondo per l’occupazione) per le società con sede nella città di Lussemburgo.

Imposta minima sul patrimonio netto (Impôt sur la fortune)

Viene introdotta una semplificazione (di calcolo), principalmente eliminando le condizioni legate alla composizione del bilancio e riducendo il numero di scaglioni (con minor incidenza fiscale). A partire dal 1° gennaio 2025 si applicherà una NWT minima progressiva compresa tra 535 e 4.815 euro, a seconda dell'importo totale del bilancio:

  • EUR 535 se il totale di bilancio è <= EUR 350.000;
  • EUR 1.605 se il totale di bilancio è > EUR 350.000 e <= EUR 2.000.000;
  • EUR 4.815 se totale di bilancio > EUR 2.000.000

Regime fiscale dei riacquisti/rimborsi delle classi azioni

Disciplina le condizioni che consentono di considerare il riacquisto/rimborso di un’intera categoria di azioni come una liquidazione parziale ai fini fiscali e quindi di non essere assoggettato alla ritenuta alla fonte:

  • il riacquisto/rimborso è relativo ad un’intera categoria di azioni; le azioni devono essere annullate entro sei mesi;
  • le classi di azioni devono essere create al momento della costituzione della società o in occasione di un aumento di capitale:
  • ad ogni classe di azioni deve essere collegato un diritto patrimoniale differente (ad es: dividendi privilegiati, diritti finanziari collegati alla performance di uno o più asset o attività dirette o indirette della società);
  • lo statuto deve prevedere i criteri di determinazione del prezzo di riacquisto/rimborso della classe di azioni; il prezzo così determinato deve riflettere il valore di mercato stimato della suddetta classe di azioni al momento del riacquisto o del rimborso.

    Possibilità di rinunciare al regime della participation exemption

Viene introdotta la possibilità di rinunciare all'esenzione totale/parziale (50%) dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione, ma solo quando il beneficio dell'esenzione è garantito dal raggiungimento della soglia del prezzo di acquisizione di almeno 1.200.000 euro per i dividendi e di 6.000.000 euro per le plusvalenze (vale a dire che il raggiungimento della partecipazione minima del 10% non consentirebbe di optare per la deroga). Questa modifica offre una maggiore flessibilità alle società, consentendo di scegliere se utilizzare le perdite riportate o se beneficiare automaticamente dell'esenzione del reddito da partecipazione (in base al solo criterio del prezzo di acquisto).


 

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Per ulteriori informazioni, è a disposizione la nostra esperta Silvia Negri del Centro di Competenza Fiscale Internazionale di Fidinam & Partners

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