Come noto, le modalità speculative delle persone fisiche sono sempre più in rapida evoluzione.
Una delle tendenze oramai consolidate, infatti, è il cd. influencer, il quale ottiene ingenti redditi sfruttando le potenzialità ed il dinamismo del mondo digitale per mezzo di piattaforme come Instagram, YouTube e TikTok. In tale contesto, pertanto, risulta essere sempre più importante procedere con il corretto inquadramento fiscale delle attività di coloro che promuovono o svolgono attività pubblicitaria per conto di imprese o brand sui social media.
Di fatti, la rapida evoluzione di tali strumenti hanno fatto emergere notevoli dubbi sulle possibili implicazioni fiscali, posto che nel panorama tributario domestico non esistono norme che regolino puntualmente il fenomeno.
Tuttavia, di recente, alcuni interventi giurisprudenziali e decisioni ministeriali hanno iniziato a delineare le principali questioni fiscali legate a questa nuova categoria professionale.
Di recente sembrerebbe che le attività in analisi suscitino una sempre maggiore attenzione da parte degli Uffici preposti ai controlli.
In particolare, la Guardia di Finanza ha iniziato a condurre le prime verifiche nei confronti degli influencer e dei creator digitali, constatando significative differenze tra i redditi dichiarati e quelli effettivi. Oggetto dell’attività accertativa risultano essere i post, le collaborazioni aziendali, la sponsorizzazione di prodotti e anche il marketing, fino ad arrivare ai contenuti pubblicati su piattaforme per adulti.
Queste attività sono coordinate con l'Agenzia delle Entrate, con cui è stato siglato un accordo operativo per un piano congiunto volto a contrastare l'evasione fiscale nel settore dell'economia digitale dei creator.
Come anticipato, a fornire i primi chiarimenti è stata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, nel caso Ronaldo, con la sentenza n. 219/2023.
In questa sentenza, nell’ambito della figura di influencer, hanno preso in esame diversi fattori:
Alla luce di ciò, i giudici hanno concluso che la gestione professionale e abituale dell'immagine personale rientra nei tratti caratteristici dell'attività di lavoro autonomo. Pertanto, tutti i proventi derivanti dall'attività di influencer confluiscono nell'articolo 53, comma 1, del TUIR.
La determinazione di tale reddito avviene sottraendo dalle entrate totali le spese sostenute nell'esercizio dell'attività professionale durante il periodo d'imposta.
In ragione della qualificazione di tali prestazioni professionali, appare chiaro che, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, gli operatori digitali potranno fruire del regime forfettario, il quale permette di versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 15% (5% per i primi 5 anni di attività) da calcolare sul 78% dei compensi percepiti.
Per quanto concerne le imposte indirette, sulla scorta di quanto precedentemente chiarito, l’attività può generare reddito di lavoro autonomo abituale. Pertanto, tale attività risulterebbe soggetta all'IVA.
Di conseguenza, gli influencer devono:
Naturalmente, in presenza dei requisiti, è possibile optare per il regime forfettario, che ha anche il pregio di semplificare l'adempimento di diversi obblighi fiscali.
In considerazione dei profili delineati, risulta essere oramai fondamentale prestare attenzione agli impatti fiscali delle nuove prestazioni digitali, anche alla luce della rilevanza dei redditi che -potenzialmente- potrebbero essere percepiti in poco tempo.
L’attenzione ai profili fiscali, sia nell’ottica di una futura attività digitale, che in corso d’opera, risulta pertanto sempre più dirimente al fine di prevenire particolari rischi fiscali, posta la crescente attenzione dell’Amministrazione finanziaria al fenomeno.
Questo articolo è a cura di Lorenzo Portolano e Iacopo Carraro del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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