Italia - Rassegna stampa settimanale dal 8 al 14 giugno 2024

< Torna alla rassegna stampa di Fidinam Italia

Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Adempimenti & Attualità.

Legislazione

  • Recepimento della Direttiva 2021/2101 UE, commentato in: “Obbligo di pubblicità sulle imposte versate dalle multinazionali”, IlSole24Ore dell’11.6.2024, pagina 37: Per i gruppi multinazionali di grandi dimensioni (oltre 750 milioni di ricavi) il cd. “Country by country report” diventerà pubblico in applicazione del decreto legislativo approvato dal Governo (in attesa dell’esame delle Commissioni parlamentari) che recepisce la Direttiva 2021/2101. La Direttiva ha infatti lo scopo di aumentare la trasparenza in relazione alle attività delle imprese multinazionali per: (i) consentire al pubblico di valutarne l’impatto sull’economia reale; (ii) migliorare la capacità degli azionisti di valutare adeguatamente i rischi assunti dalle imprese; nonché (iii) rafforzare la capacità dei decisori politici di valutare l’efficacia e l’impatto della legislazione nazionale. Gli obblighi di pubblicità, che saranno introdotti dal decreto legislativo a partire dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a decorrere dal 22 giugno 2024 (data entro la quale sarebbe dovuto avvenire il recepimento in Italia della Direttiva), si sommano a quelli di natura prettamente fiscali già in vigore nell’ambito dello scambio internazionale di informazioni previsti dall’articolo 8-bis della Direttiva 2011/16/UE e recepiti in Italia dall’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge 208 del 2015 e dal decreto ministeriale 23 dicembre 2017.

 

Giurisprudenza

  • Ordinanza Cassazione, Sez. V Civ., n. 16052 del 10.6.2024, commentata in "L’amministrazione di sostegno «assorbe» le procure preesistenti", IlSole24Ore dell’11.6.2024, pagina 40: La procura rilasciata da una persona poi sottoposta ad amministrazione di sostegno si estingue se gli atti che il procuratore è abilitato a compiere rientrano tra quelli per i quali, nel decreto che apre l’amministrazione di sostegno, la persona amministrata è dichiarata priva della capacità di agire. È questo il principio che la Cassazione detta con l’ordinanza n° 16052 del 10 giugno 2024, priva di precedenti. L’ordinanza è stata emanata in esito a un giudizio nel quale è stato contestato a un amministratore di sostegno (che, nel caso specifico, era un avvocato, figlio della persona amministrata) di aver continuato ad agire, dopo la sua nomina, come procuratore della persona amministrata, in base a due procure, rilasciate anteriormente all’apertura dell’amministrazione di sostegno: una procura generale a gestire il patrimonio della madre (ritenuta irrevocabile dall’amministratore-procuratore in quanto conferita anche nell’interesse del procuratore stesso, ai sensi dell’articolo 1723 del Codice civile); e una procura generale alle liti, in relazione al cui utilizzo l’amministratore si era auto-attribuito compensi professionali per diverse centinaia di migliaia di euro, senza mai farsi autorizzare, dal giudice tutelare, né ad agire in giudizio né a pagare le sue parcelle con prelievi dal conto corrente della persona amministrata.
  • Sentenza Cgt I grado di Milano n. 1165/2024, commentata in "Imu, fa fede il termine di ultimazione lavori", ItaliaOggi del 10.6.2024, pagina 28: L’operatività della struttura alberghiera per la quale venga comprovato anche il termine di fine lavori, ben precedente alla data della DOCFA presentata dal contribuente, consente l'applicazione dell'IMU secondo il valore del bene attribuibile dalla data di ultimazione lavori e non quello successivo relativo alla dichiarazione di parte. Nel caso in esame dei contribuenti impugnavano, con ricorsi distinti poi riuniti, vari avvisi di accertamento, su IMU di diverse annualità, emessi dal comune di Rho. Nel merito veniva eccepita l'illegittimità della pretesa in quanto fondata su una variazione imposta dall'ufficio comunale nel 2012, momento in cui l'ente riteneva ultimati i lavori del complesso alberghiero assoggettato. Il proprietario, dante causa dei ricorrenti, non aveva però dichiarato l'immobile ai fini IMU fino al 2020, anno di presentazione della DOCFA. Il comune, considerando tale dato, emetteva però gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2014 al 2020, tenendo conto dei valori riferibili al 2012, anno di conclusione dei lavori di costruzione del complesso. La Corte milanese ha condiviso l'operato dell'ente comunale e respinto i ricorsi considerando che, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 23/2011, per individuare il momento rilevante ai fini della imponibilità del fabbricato bisogna fare riferimento al momento di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se precedente, alla data a partire dalla quale il fabbricato è comunque utilizzato.

Prassi

  • Circolare n. 13 del 13.6.2024, commentata in "Bastano i lavori superbonus trainanti sulle parti comuni per generare la plusvalenza", Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2024: Dalla cessione dell’unità immobiliare si genera plusvalenza anche se sono stati effettuati soltanto interventi cd. “trainanti” con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, sulle parti comuni dell’edificio. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 13/2024, che si è occupata delle cessioni di immobili sui quali sono stati realizzati interventi per i quali si è fruito del superbonus che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, generano in capo al cedente plusvalenze imponibili come redditi diversi ex art. 67 del TUIR. Alle casistiche “storiche” previste dall’art. 67, infatti, dal 1° gennaio 2024 si aggiungono le plusvalenze previste dalla nuova lett. b-bis), ossia quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di “immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati” di cui all’art. 119 del DL 34/2020 “che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione”, con l’esclusione però degli “immobili acquisiti per successione” e di “quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte” del periodo di riferimento.
  • Risposta ad istanza d’interpello n. 132 del 12.6.2024, commentata in “L’imposta pagata all’estero incrementa il costo della partecipazione italiana", Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2024: La risposta ad interpello affronta il caso di un contribuente residente in Italia che ha ricevuto, a titolo di legato, delle azioni di una società quotata francese, assolvendo l’imposta sulle successioni in Francia. Oggetto dell’istanza è come si debba determinare il costo fiscale delle azioni ricevute ai fini di una eventuale futura cessione, in applicazione dell’art. 68 comma 6 del TUIR. A mente della norma, le plusvalenze che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. c), c-bis) e c-ter) del TUIR sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo di vendita ed “il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi”. La disciplina interna, quindi, prevede in modo esplicito l’ipotesi in cui il titolare delle partecipazioni abbia scontato l’imposta di successione, senza però precisare se possa essere presa in considerazione anche un’imposta pagata in un diverso Stato. Di qui il quesito, cui l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta positiva, confermando che anche l’imposta pagata all’estero può essere portata ad incremento del costo fiscale della partecipazione.

Adempimenti & Attualità

  • Deducibilità costi black list al test dell’interesse economico”, IlSole24Ore dell’8.6.2024, pagina 26: Con l’approssimarsi della scadenza per il versamento del saldo e l’eventuale primo acconto delle imposte, da eseguirsi per i cosiddetti “solari” entro il 30 giugno, salvo proroghe, anche quest’anno le imprese devono tenere in debita considerazione eventuali costi parzialmente deducibili conseguenti a operazioni realizzate con soggetti black list. Infatti, con la legge di Bilancio 2023 è stato riproposto il regime di deducibilità dei costi black list, introducendo all’articolo 110 del TUIR i commi da 9-bis a 9-quinquies che disciplinano i limiti di deducibilità delle spese derivanti da operazioni effettuate con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati «non cooperativi».
  • Gdf, verifiche sulle criptovalute” ItaliaOggi 13.6.2024, pagina 21: Partono le prime verifiche sulla corretta imposizione delle criptovalute. La guardia di finanza, dopo un periodo di analisi e studio, sta infatti iniziando ad avviare i primi controlli con contestuali contestazioni a contribuenti che presentano anomalie sull’imposizione. Contestualmente si implementano inoltre le soluzioni tecnologiche per gli adempimenti antiriciclaggio. A tal proposito, infatti, da tempo gli alert della Gdf monitorano fenomeni potenzialmente elusivi e ad alto rischio riciclaggio legate alle criptovalute, tant'è che nella circolare operative di marzo 2024 si ravvisa il seguente passaggio: “le esperienze investigative maturate in materia di riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo consentono, da un lato, di segnalare il sempre più frequente utilizzo delle criptovalute e di sistemi finanziari alternativi e, dall'altro, la necessità di alimentare una fitta circolarità informativa con le omologhe agenzie di law enforcement estere e con gli organismi internazionali”. Pertanto, un forte impulso in tal senso è arrivato, da un lato, dall' operazione di voluntary disclosure sulle cripto attività varata con la legge di bilancio per l'anno 2023, che secondo gli addetti ai lavori ha avuto poco appeal, e, dall'altro, dalla definizione della disciplina fiscale delle cripto da parte della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 20 ottobre 2023.

 

Fidinam può aiutarti

La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

È possibile rivolgerci eventuali domande tramite l'apposito formulario.

Non perderti nulla! Iscriviti alla newsletter: