Italia - Rassegna stampa settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2024

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità

Legislazione

  • Bozza di decreto di riforma dell’imposta di successione e donazione, commentato in “Donazioni informali del trustee, trasferimenti sempre tassati”, IlSole24Ore del 1.07.2024, pagina 17: Sia nella versione vigente, sia in quella che risulterà dalle modifiche del decreto di riforma dell’imposta di successione e donazione, il Dlgs 346/1990 (TUS) disciplina la rilevanza fiscale delle liberalità diverse dalle donazioni. In particolare, liberalità indirette e donazioni “informali” hanno una rilevanza diversa nella nuova disciplina fiscale dei trust per quanto riguarda il regime di “tassazione all’uscita”. La bozza di testo riformato del TUS, infatti, nel definire l’ambito applicativo dell’imposta, all’art. 1 sottolinea la rilevanza dei “trasferimenti derivanti da trust” a titolo gratuito. Il comma 1 del nuovo art. 4-bis, inoltre, prevede che ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione e donazione, i trust rilevano “in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari” e che l’imposta trova applicazione “al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari”. Come conseguenza di ciò, sono soggetti a imposta non solo gli atti di trasferimento dal trustee ai beneficiari, ma anche tutte le donazioni “informali” realizzate dal trustee, che comportano un trasferimento gratuito, diretto e finale dal trustee a un beneficiario: per esempio l’esecuzione di un bonifico bancario o il trasferimento di un dossier titoli.
  • Decreto legislativo sul concordato preventivo biennale, commentato in “Sul concordato preventivo biennale si lavora alla flat tax incrementale”, ItaliaOggi del 3.07.2024, pagina 26: Sono cominciati giovedì in Senato i lavori di analisi sul decreto legislativo che ha correzioni sia sugli adempimenti sia sul concordato preventivo biennale. Il presidente della Commissione finanze è in procinto di avviare un ciclo di audizioni dei rappresentanti di imprese e professionisti. La volontà di questi ultimi è di riproporre quanto già chiesto al viceministro Maurizio Leo, riaprendo dunque la strada per addolcire la curva delle soglie di imposizione richieste. Una vera e propria flat tax incrementale. Per i soggetti ISA che aderiranno al CPB (che scontano la progressività IRPEF, ovvero soggetti IRES tassati ad aliquota del 24%) andrebbe previsto, su base opzionale, che sul differenziale fra il reddito dichiarato e quello “normalizzato” a 10, sia applicabile una tassazione ad imposta sostitutiva (IRPEF, addizionali regionali e comunali ed IRES).
  • Decreto legislativo n. 87 del 14.06.2024, commentato in “In arrivo la nuova dichiarazione infedele”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.06.2024: Nel Decreto legislativo del 14 giugno 2024 n. 87 di riforma delle sanzioni tributarie, molte sono le novità apportate, sia dal punto di vista amministrativo che penale. Nella riforma vengono, come considerazione generale, abbassate varie sanzioni, riformati in chiave garantista alcuni istituti e riviste alcune fattispecie sanzionatorie. Una delle fattispecie più impattate è la dichiarazione infedele, disciplinata negli artt. 1 (dichiarazione dei redditi e IRAP), 2 (dichiarazione del sostituto di imposta) e 5 (dichiarazione IVA) del D.lgs. 471/97. Le principali modifiche alla violazione da dichiarazione infedele sono le seguenti: (i) per le fattispecie base, non ci sarà più la forbice edittale dal 90% al 180% dell’imposta, ma una percentuale fissa del 70%, con un minimo di 150 euro; (ii) in caso di condotte fraudolente, la sanzione base non è più aumentata della metà, ma dalla metà al doppio (prima poteva, in altre parole, essere dal 135% al 270% mentre in futuro potrà essere dal 105% al 140%); e (iii) non ci sarà più l’aumento del terzo per i redditi esteri non dichiarati.

Giurisprudenza

  • Sentenza della Cgt di primo grado di Roma n. 1447/2024, commentata in "Esenzione Imu, bastano i consumi ridotti", ItaliaOggi del 1.7.2024, pagina 26: La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma ha concluso che ai fini IMU, i consumi ridotti (ma non insignificanti) sono sufficienti per confermare l'agevolazione concessa per l'abitazione principale. Lo stile lavorativo e di vita del nucleo familiare, infatti, possono confermare e apparire compatibili con la dimora non assidua, ma continua, della famiglia. La vertenza riguarda un avviso di accertamento emesso dal Comune nel tentativo di recuperare l’IMU, le sanzioni e gli interessi relativi all'anno 2016, per un immobile che l'Ufficio non riteneva potesse costituire la dimora prevalente. Tuttavia, la CGT capitolina ha accolto il ricorso e confermato l'agevolazione. Difatti, la presunzione del Comune, basata esclusivamente sui ridotti consumi elettrici del nucleo familiare, non è sufficiente a negare il presupposto della dimora abituale e conseguentemente l’esenzione. Lo stile di vita lavorativo della contribuente e la necessità di studio quotidiano dei figli, studenti universitari a Roma, conducono a ritenere che indipendentemente dai consumi elettrici ridotti, l'immobile possa effettivamente essere dimora abituale del nucleo familiare.
  • Sentenza Corte di Cassazione n. 17747 del 27.6.2024, commentata in "Contributi versati all’estero dedotti dalle retribuzioni convenzionali", Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2024: La Corte di Cassazione ha stabilito che, per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali, è ammessa la deducibilità dei contributi versati nello Stato estero in ottemperanza a disposizioni di legge. Il tema si era posto sin dall’introduzione dell’art. 51 comma 8-bis del TUIR e si era convenuto che il sostituto d’imposta italiano potesse direttamente scomputare i contributi all’atto delle retribuzioni periodiche. Nella sentenza n. 17747/2024, riferita a un soggetto residente in Italia con attività lavorativa in Svizzera, una parte dei contributi non era stata dedotta ai fini della determinazione dell’imponibile svizzero, mentre i contributi stessi erano stati portati interamente in deduzione dell’imponibile italiano, determinato con le retribuzioni convenzionali. La vicenda giudiziaria si è conclusa con le pretese dell’Amministrazione annullate in toto, sulla base di argomentazioni giuridiche che si basano sulla interrelazione, in termini di specialità reciproca, tra oneri deducibili ai fini della determinazione del reddito appartenente ad una singola categoria e oneri deducibili dal reddito complessivo.

Prassi


  • Istruzioni al modello redditi 2024, commentato in "Paperoni al rush della sostitutiva. Nuovi accessi con il quadro NR", IlSole24Ore del 1.07.2024, pagina 19: Le indicazioni che emergono dalle istruzioni al modello Redditi 2024 spiegano che i neo-residenti che optano per l’imposta sostitutiva di 100mila euro prevista dall’articolo 24-bis del TUIR devono compilare il quadro NR del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione. Questa direttiva sembra discostarsi da quanto affermato nel modello 2023, poichè le istruzioni precisavano, infatti, che la compilazione era alternativa alla presentazione dell’istanza di interpello e della relativa check-list. Quest’anno, invece, è possibile accedere al regime anche in assenza di interpello: malgrado l’articolo 24-bis preveda l’accesso in caso di esito favorevole all’interpello, il provvedimento dell’Agenzia n. 47060/2017 ne sottolinea la facoltatività. Tendenzialmente, i neo-residenti hanno presentato, in via prudenziale, il modello Redditi con il quadro NR anche a seguito di interpello positivo. Per quanto riguarda le adesioni fino al 2022 di chi non ha compilato il quadro (ed eventualmente omesso il modello Redditi) non si vedono conseguenze né di tipo sanzionatorio, né tantomeno di accesso al regime, in quanto le istruzioni ai modelli dichiarativi non ne precisavano la necessità.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 143 del 2.07.2024, commentata in “Carried interest agevolati anche in caso di investimenti indiretti nel soggetto controllante”, Il Quotidiano del Commercialista del 3.07.2024: Con la risposta n. 143, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di qualificare come redditi di natura finanziaria (e quindi soggetti a tassazione al 26%) quote aventi diritti patrimoniali rafforzati, ovvero i c.d. carried interest, sottoscritte dai manager che raggiungono la soglia dell’1% anche attraverso l’investimento indiretto nella società controllante. In merito al requisito dell’1%, si osserva che il comma 3 della disposizione in esame consente, ai fini della determinazione della soglia, di considerare anche l’ammontare sottoscritto in azioni senza diritti patrimoniali rafforzati. La ratio dietro alla risposta dell’Agenzia delle Entrate si basa sul fatto che la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito. Inoltre, la base di commisurazione dell’investimento dei manager o dipendenti è condizionata anche dagli investimenti posti successivamente in essere, mediante sottoscrizione di quote/azioni in sede di aumento di capitale o acquisto di partecipazione societarie, da altri soggetti, diversi dai manager.

Dottrina


  • Lavoratori impatriati, nel 2024 tre regimi distinti", IlSole24Ore del 1.07.2024, pagina 19: A partire dal 2024, in Italia convivono tre regimi impatriati: (i) il nuovo introdotto dall’art. 5 del Dlgs 209/23; (ii) quello estremamente vantaggioso introdotto dal decreto Crescita a partire dal 30.04.2019; (iii) e infine quello precedente che si applica a chi si è trasferito entro il 29.04.2019, con possibile strascico anche per chi è arrivato a maggio e il cui inquadramento è stato ed è fonte di difficoltà applicative. Nel dettaglio, una novità importante del 2024 riguarda la misura del reddito di lavoro dipendente o autonomo imponibile: l’abbattimento è del 50%, con possibilità di elevare la detassazione al 60% quando il lavoratore ha almeno un figlio minore anch’egli residente in Italia. Inoltre, viene introdotto anche un limite di reddito da detassare pari a 600mila euro. Sul punto, l’importo eccedente non beneficia dell’abbattimento del 50% (o 60%). Per quanto riguarda la durata dell’agevolazione, la quale è confinata ai primi cinque periodi d’imposta senza possibilità di proroga, è prevista un’estensione per altri tre anni nel caso, infrequente, del contribuente trasferitosi nel 2024 con immobile residenziale adibito ad abitazione principale acquisito entro il 31.12.2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti il trasferimento. In merito ai requisiti temporali, invece, è ora richiesto di aver risieduto all’estero almeno tre periodi di imposta, con revoca dell’agevolazione (maggiorata di interessi ma non di sanzioni) per chi si ritrasferisce all’estero prima del quarto periodo.
  • "Exit tax per l’incorporazione della subholding italiana", Il Quotidiano del Commercialista del 3.07.2024: Quanto accaduto di recente circa le contestazioni mosse alle società del gruppo Campari ripropongono alcuni temi critici connessi alle modalità con cui vengono congegnate le operazioni di trasferimento all’estero del controllo di gruppi multinazionali. L’operazione contestata è una fusione per incorporazione di una subholding italiana, la quale controllava alcune società operative, tra le quali quella di produzione e commercializzazione dei prodotti, nella propria holding lussemburghese. In particolare, secondo i verificatori, risultava dovuta l’imposizione in uscita prevista, secondo l’art. 166 del TUIR, ove una società italiana venga incorporata da una società non residente, nella misura in cui i plusvalori latenti nei beni posseduti, in questo caso le partecipazioni, non siano rimasti attratti da una stabile organizzazione italiana. Sempre in base alle informazioni disponibili, le contestazioni della Guardia di Finanza riguarderebbero l’omesso versamento della exit tax prevista dall’art. 166 del TUIR.

Attualità

  • Riciclaggio, Montecarlo nella lista grigia dei Paesi sotto osservazione”, IlSole24Ore del 29.06.2024, pagina 27: il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) inserisce Il Principato di Monaco e il Venezuela nella lista grigia antiriciclaggio, mentre esclude dal gruppo di Paesi Giamaica e Turchia. Sul punto, nonostante Monaco abbia compiuto progressi significativi su molte delle azioni raccomandate, tra cui l’istituzione di una nuova unità combinata di informazione finanziaria e di vigilanza antiriciclaggio, e abbia rafforzato il suo approccio sull’individuazione del finanziamento del terrorismo, il Principato ha ancora della strada da fare per uscire dall’elenco in analisi. Gli aspetti su cui Monaco dovrà innovarsi riguardano: (i) la capacità di rilevare il rischio connesso al riciclaggio di denaro ed alle frodi fiscali; (ii) le misure volte all’incremento dei sequestri di beni derivanti da attività illecite; (iii) nonché l’applicazione di sanzioni dissuasive e proporzionate. Il Governo monegasco ha assicurato il massimo impegno per un’uscita dalla lista entro il 2026, data individuata come auspicabile per un miglioramento tangibile del Paese in merito alla trasparenza fiscale.
  • Litio, minimi da tre anni: l’auto elettrica non corre”, IlSole24Ore del 28.06.2024, pagina 29: I prezzi del litio sono in caduta libera, depressi da un eccesso di produzione al quale si accompagna una frenata della domanda. Il carbonato di litio in particolare scambia su valori inferiori a 13mila dollari per tonnellata, l’idrossido di litio si avvicina a quota 12mila dollari: livelli ai quali non scendevano da luglio 2021, quasi tre anni fa. All’origine del fenomeno vi sono più concause: in primis, il crescente pessimismo sul ritmo del processo di decarbonizzazione e in particolare sulla diffusione dell’auto elettrica, che delude le previsioni che circolavano fino a poco tempo fa; in secondo luogo, un rallentamento del tasso di crescita dell’espansione del mercato delle auto elettriche rispetto al 2023, che è stato percepito anche nell’importante mercato cinese delle auto elettriche. Inoltre, i dazi sulle auto elettriche cinesi, imposti di recente, peseranno sul mercato, con probabili effetti negativi sulla domanda dei materiali usati nelle batterie, a cominciare dal litio, di cui si osserva già un surplus crescente.

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