Italia - Rassegna stampa settimanale dal 20 al 26 luglio 2024

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità

Legislazione

  • Decreto legislativo 220/2023, commentato in: “Fisco, parte la semplificazione per smaltire 295mila vecchie liti”, IlSole24Ore del 23.7.2024, pagina 5: Attraverso i decreti emanati negli ultimi mesi, e segnatamente con il decreto relativo ai contenziosi, il Fisco lancia un’operazione di semplificazione della giustizia tributaria. L’idea è quella di fare ordine tra le disposizioni, ordinando in un unico testo le disposizioni della giustizia tributaria e del processo. Il punto di partenza del documento risulta certamente essere la gestione delle innumerevoli sentenze pendenti a carico dei tribunali italiani. Nei tre gradi di giudizio, infatti, a fine 2023 si contavano ancora 295mila fascicoli aperti. In questo caso, però, la questione non è solo di amministrazione e di gestione della giustizia. Nel contenzioso fiscale, infatti, è in ballo un gettito che considerando solo primo e secondo grado arriva a 39 miliardi. In tale contesto, vista la rilevanza della cifra per le finanze pubbliche, si è deciso di implementare: (i) l’istituto del concordato preventivo, che punta a un rovesciamento di prospettiva stimolando la compliance e l’adempimento spontaneo; (ii) il contraddittorio preventivo; (iii) la motivazione rafforzata nel caso in cui il contribuente, dopo la notifica dello schema d’atto, faccia delle osservazioni all’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo, in altri termini, è quello di rafforzare la capacità contestativa, di modo che non occorra più sfociare in lunghe ed estenuanti controversie.
  • Decreto legislativo 87/2024, commentato in: “Inversione contabile non effettuata: i ritocchi del decreto sanzioni”, IlSole24Ore del 22.7.2024, pagina 16: Pochi, ma significativi, i ritocchi del decreto sanzioni al comma 9-bis dell’articolo 6, Dlgs 471/1997 per il cosiddetto “omessoreverse charge e per la regolarizzazione delle violazioni del fornitore in relazione a operazioni che ricadono in tale regime. In primis, con l’introduzione del decreto, vengono ridotte le sanzioni applicabili (da 500 fino a 10mila euro e non più fino a 20mila) per chi non applica l’inversione contabile e, inoltre, viene fissata la sanzione pecuniaria al 5% dell’imponibile (anziché dal 5 al 10) quando l’operazione non risulta dalla contabilità. Oltre a ciò, rileva la previsione che stabilisce come non punibile con la sanzione per indebita detrazione, la violazione di omesso reverse charge, qualora questa si protragga fino alla dichiarazione, rendendola infedele causa indetraibilità oggettiva o soggettiva. In questa situazione, infatti, la penalità per l’infedeltà dichiarativa assorbe quella per la violazione prodromica. In conclusione, analogamente con quanto previsto per le violazioni riguardanti le operazioni in regime ordinario, cambiano anche le regole per la regolarizzazione delle corrispondenti violazioni relative a cessioni e prestazioni in reverse charge. Sul modello di quanto dispone il nuovo comma 8 dell’articolo 6, infatti, il quarto periodo del comma 9-bis prevede che, se il fornitore non emette fattura o la emette irregolare, il cessionario/committente deve informarne le Entrate “entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.  

Giurisprudenza


  • Sentenza della Corte di Cassazione 20002/2024 commentata in “Per la residenza delle società vale sempre la sede di direzione effettiva, Il Quotidiano del commercialista del 20.7.2024: La Suprema Corte si è pronunciata nuovamente su di un caso di esterovestizione di una società controllata da società residente in Italia. Dalla sentenza si evince che, mentre un ordinario rapporto di controllo, quand’anche configuri la direzione e il coordinamento della controllata, non è idoneo a far ritenere che la sede della direzione della società sia da collocarsi presso la controllante, una eterodirezione che “usurpi” l’impulso imprenditoriale della controllata (Cass. n. 1544/2023) è idonea invece a collocare la sede dell’amministrazione nel Paese di residenza della controllante (e quindi in Italia, nel caso specifico). Nella sentenza in esame è proprio la sede dell’amministrazione, ovvero uno dei criteri di collegamento per l’individuazione della residenza delle persone giuridiche ex art. 73 comma 3 del TUIR (nella versione vigente fino al periodo di imposta 2023) ad essere presa a fondamento della contestazione di esterovestizione. Sulla base di questa constatazione, si rafforza la correttezza della valorizzazione della “sede di direzione effettiva”, come criterio di collegamento impiegato nella sentenza per la determinazione della residenza della persona giuridica.
  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 19834/2024 commentata in “Residenza fiscale, nuove norme senza retroattività, IlSole24Ore del 19.7.2024, pagina 30: Con la sentenza gli Ermellini affermano che le nuove regole sulla residenza fiscale introdotte valgono dall’1.1.2024 e non possono essere applicate retroattivamente, in quanto non si tratta di norme interpretative. Nel corso del processo, infatti, i giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che l’articolo 2 del Dpr 917/1986 è stato di recente modificato, introducendo un concetto di domicilio valevole ai fini fiscali. Più precisamente, prima della novella, la norma mutuava la nozione di residenza e domicilio dal Codice civile, secondo il quale per residenza si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale e, per domicilio, il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Con la modifica, solo la residenza è rimasta legata al Codice civile, mentre per il domicilio è stata introdotta una specifica nozione. Ora, infatti, per domicilio deve intendersi il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che la decorrenza di tale modifica è stata individuata nel 1.1.2024 ed il testo non fornisce alcun elemento idoneo a qualificare questa disposizione di interpretazione autentica.
  • Sentenza della Cgt di II grado del Lazio sentenza n. 898/2024 commentata in “Trust, tassazione fissa senza effetti immediati, ItaliaOggi del 22.7.2024, pagina 30: La Cgt di II grado, ha confermato che non potrà essere pretesa dall'ufficio finanziario alcuna imposizione fiscale in misura proporzionale sulla costituzione di un trust che si limiti a produrre una mera dotazione patrimoniale con vincolo di destinazione senza alcun effetto traslativo immediato. I giudici hanno infatti richiamato l'indirizzo interpretativo della Cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 25478/2015) in base al quale, a fronte di un trust, può essere esercitata l'imposizione fiscale in misura proporzionale solo in presenza di un effetto traslativo immediato. Normalmente l'atto di istituzione di un trust produce una dotazione patrimoniale con vincolo di destinazione, non soggetta all'imposta in discussione, che andrà applicata soltanto a fronte dell'attuazione del trust, mediante trasferimento finale del bene al beneficiario. La Cassazione, infatti, ha stabilito, in merito ai profili impositivi del trust, che l'atto costitutivo di un trust liberale non va sottoposto a imposizione proporzionale immediata: esso non è in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee (solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi sintomatica ai fini dell'imposizione). Ne consegue che la sua costituzione va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro, ipotecaria o catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario.

Prassi

  • Risoluzione n. 40/2024 commentata inAgevolati gli incentivi all’esodo dei lavoratori impatriati”, Il Quotidiano del Commercialista del 24.07.2024: L’Agenzia delle Entrate torna nuovamente sulla possibilità di fruire del regime degli impatriati con riferimento alle somme percepite a fronte di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Tali somme sono soggette a tassazione separata ex artt. 17 e 19 del TUIR, fermo il concorso delle stesse alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, laddove ciò risulti più favorevole al contribuente. In linea di principio, per le indennità percepite a fronte della cessazione del rapporto di lavoro è possibile avvalersi della tassazione separata nel limite di un milione di euro e tra le suddette indennità rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo. Per ciò che riguarda il regime degli impatriati, quest’ultimo trova applicazione nei confronti dei redditi che “ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo. In applicazione di tale principio la ris. n. 40/2010 precisa che sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Tuttavia, la ris. n. 40/2024 afferma che, qualora il contribuente intenda beneficiare del regime speciale degli impatriati può rivolgersi, all’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate che, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma (30% o 50% a seconda del regime applicabile), alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti. Per quanto concerne invece gli importi superiori al milione di euro, si tratta, come detto, di somme da assoggettare a tassazione ordinaria; ciò consente, di applicare su tali importi, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, il regime speciale degli impatriati.
     
    • Interpello n. 159/2024 commentata inProroga degli impatriati anche per chi è entrato in Italia come neo residente”, Il Quotidiano del Commercialista del 23.07.2024: L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità per un cittadino italiano, rientrato in Italia dall’estero beneficiando del regime dei neo domiciliati, di revocare quest’ultimo e accedere al regime degli impatriati e alla relativa proroga per un ulteriore quinquennio. Nella fattispecie di questo interpello, il contribuente aveva fruito del regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR per i periodi 2019, 2020 e 2021 e aveva poi revocato l’opzione per il regime, accedendo, direttamente nella dichiarazione dei redditi, a quello degli impatriati di cui all’art. 16 del Dlgs. 147/2015 per i periodi 2022 e 2023. L’Amministrazione finanziaria ricorda innanzitutto che l’art. 1 comma 154 della L. 232/2016 stabilisce la non cumulabilità tra i due regimi agevolativi sopra richiamati. Tuttavia, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2017, ferma restando la non cumulabilità dei regimi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, relativamente al medesimo periodo di imposta, non è escluso l’utilizzo alternativo dei già menzionati regimi in periodi di imposta diversi, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme.

Dottrina


  • Successioni light con l’Anagrafe dei conti”, IlSole24Ore del 25.7.2024, pagina 27: Le indicazioni provenienti dal parere sullo schema di decreto attuativo della delega fiscale, individuano l’utilizzo dell’Anagrafe dei conti, per una verifica sugli asset del defunto, come strumento adatto a semplificare le successioni e venire incontro alle esigenze dei contribuenti. Tra le osservazioni c’è quella di “intervenire agevolando e semplificando le procedure, in capo agli eredi, per presentare la dichiarazione di successione e accertare la sussistenza o meno di asset del defunto presso istituti di credito o società assicurative, anche utilizzando l’Anagrafe dei conti e dei depositi, riducendo il fenomeno dei conti dormienti e facendo emergere sopravvenienze ereditarie”. Un tentativo quindi di andare incontro al contribuente con l’utilizzo del patrimonio informativo già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, aiutandolo in una ricognizione dell’eventuale eredità spettante. Allo stesso tempo il parere approvato chiede all’Esecutivo di valutare se attribuire rilevanza alle donazioni effettuate in vita dal defunto per la determinazione dell’imposta di successione nell’ottica di “rendere coerenti i criteri di tassazione delle successioni e delle donazioni”. Oltre alle altre osservazioni, il parere punta a indirizzare una modifica anche sull’imposta di registro, ma facendo molta attenzione agli effetti sulle casse pubbliche considerando anche che si tratta di una forma di prelievo che lo scorso anno ha assicurato 5,5 miliardi di euro all’Erario. La Commissione Finanze del Senato chiede infatti al Governo di valutare “l’opportunità di inserire in un prossimo provvedimento” di attuazione della delega fiscale “compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, l’introduzione di una disciplina di modifica delle aliquote dell’imposta di registro in riferimento alla cessione di aziende ovvero di immobili strumentali alle aziende stesse”.

Attualità


  • Dal 2014 all’estero 1 milione di italiani, rientrato solo mezzo”, IlSole24Ore del 19.7.2024, pagina 5: Nell’ultimo decennio, esattamente negli anni 2014-2023, sono stati oltre un milione i cittadini italiani che sono andati a vivere all’estero, mentre nello stesso periodo ne sono entrati poco più di mezzo milione. Un saldo migratorio quindi che segna un netto deflusso, che si somma al declino della natalità. L’Istat ha diffuso un report sugli italiani all’estero, ed era dal 2003 che non veniva effettuato questo “censimento”, che ha incrociato dati dell’anagrafe italiana e dell’AIRE. Al 31 dicembre 2022 i cittadini italiani che dimorano abitualmente all’estero sono 5 milioni e 940mila, 97mila individui in più rispetto all’inizio dell’anno. Tuttavia, in termini relativi, l’incremento risulta lieve (+1,7%). Il numero di cittadini italiani residenti all’estero cresce nel 2022 per varie cause: nei flussi migratori con l’Italia gli espatri oltrepassano di oltre 25mila unità i rimpatri, la dinamica naturale è positiva (25mila nascite contro 8mila decessi) e si registrano 85mila acquisizioni di cittadinanza italiana. Tra i cittadini italiani all’estero più della metà è residente in Europa e più di 2 milioni e 384mila in America. L’analisi per luogo di nascita aiuta a interpretare la particolare struttura di questa popolazione che, di fatto, è la “sintesi storica” di migrazioni avvenute in epoche anche molto differenti.
  • Irlanda, i data center usano più elettricità di tutte le abitazioni”, IlSole24Ore del 25.7.2024, pagina 5: Il 2023 è stato l’anno in cui per la prima volta nella storia il consumo di energia elettrica dei data center ha sorpassato quello di tutte le abitazioni del Paese messe insieme. È successo in Irlanda, e i dati sono stati ufficializzati nelle scorse ore dal Central Statistics Office di Dublino. Secondo l’ente, i data center hanno rappresentato il 21% di tutto il consumo di elettricità misurato nel 2023, in aumento rispetto al 5% del 2015 e al 18% del 2022. E per la prima volta il loro consumo di elettricità ha superato quello del totale delle abitazioni del Paese, al 18% nel 2023, in calo rispetto al 19% dell’anno precedente. L’Irlanda è uno dei paesi europei dove trovano posto alcuni data center molto importanti. Fra questi il Microsoft Dublin Data Center, il Facebook Clonee Ireland, il Grange Castle II (di Google) e l’Amazon AWS DUB2. E se il 2023 è stato l’anno del sorpasso, le previsioni sono all’insegna del consolidamento: secondo i dati emersi dal Piano nazionale per l’energia e il clima, l’aumento della domanda di elaborazione dati – trainato dal boom dell’intelligenza artificiale generativa – potrebbe portare i data center irlandesi a consumare circa il 31% dell’elettricità nazionale entro i prossimi tre anni. 


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