Italia - Rassegna stampa settimanale dal 13 al 19 luglio 2024

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità

Legislazione

  • Decreto legislativo 87/2024, commentato in: “Dal 1° settembre ravvedimento meno caro”, Il Quotidiano del commercialista del 18.7.2024: Il DLgs. 87/2024 ha apportato una significativa riforma delle sanzioni amministrative tributarie rendendo, nel complesso, le sanzioni stesse meno onerose. Quanto esposto ha ovviamente riflesso sul versante del ravvedimento operoso. In primo luogo, bisogna rammentare che ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 87/2024, le novità operano per le violazioni commesse dal prossimo 1.09.2024. Pertanto, se, ad esempio nel 2025, il contribuente intende ravvedere una violazione commessa nel Modello Redditi 2023, dovrà tenere conto della previgente normativa non solo ai fini delle sanzioni ma anche per quanto riguarda il ravvedimento operoso. Il DLgs. 87/2024 ha, infatti, modificato tale strumento, ma le novità operano esclusivamente per le violazioni commesse dal 1.09.2024. Inoltre, con particolare riferimento alla disciplina del ravvedimento operoso, la recente disposizione ha eliminato la riduzione “intermedia” a 1/7 per le violazioni sanate entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa. Se si sfora il termine della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa la riduzione sarà sempre a 1/7 del minimo, essendo venuta meno, a questi fini, la riduzione a 1/6 del minimo (operante, nel sistema precedente, per il ravvedimento oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa).
  • Schema di decreto correttivo n. 170, commentato in: “L’adempimento collaborativo si potenzia”, ItaliaOggi del 18.7.2024, pagina 28: Il contenuto dello schema di decreto correttivo introduce modifiche all’adempimento collaborativo, potenziandolo attraverso: (i) sanzioni azzerate per i periodi precedenti all’ammissione al regime; (ii) scudo penale; ed (iii) accesso esteso all’intero perimetro di gruppo. Oltre alle novità in tema di adempimento collaborativo, il provvedimento contiene disposizioni dedicate all’istituto del concordato preventivo ed alle nuove regole per gli adempimenti tributari. Focalizzandosi sulle novità per la cooperative compliance, il decreto correttivo mantiene l’impegno di potenziare l’istituto, procedendo a riscriverne alcune parti, rispetto a quanto in origine previsto dal DLgs 221/2023. In particolare, le disposizioni integrative in esame riguardano tre direttive. In primo luogo, per la disciplina della certificazione del TCF, vengono definite: (i) le ipotesi di infedeltà della certificazione; (ii) la sanzione irrogabile ai certificatori; (iii) la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di valutare l’infedeltà della certificazione ai fini dell’ammissione e permanenza delle imprese nel regime. In secondo luogo, il decreto amplia le modalità di accesso, rendendo ammissibili le istanze presentate da società appartenenti a un gruppo in senso civilistico, superando l’attuale disposizione relativa al consolidato nazionale ex art. 117 e ss. del TUIR.  Da ultimo, gli effetti premiali conseguenti alla fruizione nel regime comprendono una serie di disposizioni, dal riconoscimento dell’azzeramento delle sanzioni anche per le fattispecie comunicate relative ai periodi d’imposta precedenti all’accesso, sino all’esclusione della rilevanza penale per le fattispecie di infedeltà dichiarativa dipendenti da rischi fiscali comunicati preventivamente all’Agenzia delle Entrate.

Giurisprudenza


  • Ordinanza della Corte di Cassazione 16493/2024 commentata in “Onere della prova, le nuove regole non rilevano in caso di presunzioni, IlSole24Ore del 15.7.2024, pagina 19: La Suprema Corte, con l’ordinanza 16493/2024, si è espressa in merito alla disposizione sull’onere della prova in materia tributaria, di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs. 546/1992, stabilendo che quest’ultima non rileva per gli accertamenti fondati su presunzioni semplici, né su quelli basati su presunzioni legali. In particolare, con l’ordinanza in analisi, si stabilisce definitivamente che “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato”. In aggiunta, viene statuito che l’onere probatorio spetta al contribuente per le liti da rimborso. Si prevede, poi, che il giudice basi la decisione sugli elementi di prova che emergono dal giudizio e annulli l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca, è contraddittoria o se è insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fondano le pretese impositive. Peraltro, sulla falsariga civilistica, viene stabilito che, qualora non sia raggiunta la prova del fatto dedotto in giudizio, il giudice sia tenuto a decidere la controversia in senso sfavorevole a chi non sia stato in grado di dimostrare la sussistenza della sua pretesa.
  • Sentenza della Cassazione n. 19843/2024 commentata in “Interessi economici prevalenti su quelli personali per la residenza delle persone fisiche, Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2024: Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che il domicilio civilistico (e quindi anche quello “fiscaleante 2024) va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi. Si tratta di una pronuncia di particolare importanza in quanto, per la prima volta, la giurisprudenza afferma in modo esplicito che i nuovi criteri da considerare per stabilire il domicilio non possono valere per dirimere le controversie relative ai periodi d’imposta fino al 2023. Infatti, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del DLgs. 209/2023 all’art. 2 del TUIR, i criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche sono rappresentati dalla residenza civilistica, dal domicilio, inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”, dalla presenza nel territorio dello Stato, nonché, salvo prova contraria, dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. Tali condizioni devono verificarsi, alternativamente, per la maggior parte del periodo di imposta. Nella nuova versione dell’art. 2, quindi, viene individuata una nozione ad hoc di “domicilio” ai fini fiscali, ricollegato al luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari. Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, in mancanza di norme di interpretazione autentica, la nuova disciplina si applica a fattispecie sostanziali che si siano verificate dal 1.01.2024, e non anche a quelle formatesi precedentemente ove accertate dall’Ufficio o trattate in giudizio successivamente a tale data.
  • Ordinanza della Cgt di II grado della Campania 1658/2024 commentata in “Riforma fiscale alla Consulta, ItaliaOggi del 12.7.2024, pagina 25: Con l’ordinanza in commento, la CGT ha rinviato alla Suprema Corte il nuovo art. 58, co. 3, del D.lgs 546/1992, il quale impedisce la produzione di nuovi documenti in appello. Il rinvio è legato a dubbi in merito alla ragionevolezza della norma introdotta con la riforma del processo tributario ex D.lgs. n. 220/2023. Nello specifico, essa dispone il divieto, in sede di appello, del deposito di “nuove deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”. Il rinvio del collegio campano, prendendo le mosse da una ipotetica disparità di trattamento tra le parti in causa, ritiene che la parte pubblica si sia trovata improvvisamente ed ingiustamente privata della possibilità di deposito documentale in appello, quando invece prima era possibile. In aggiunta, si ravviserebbe un contrasto di ragionevolezza tra due commi dell’art.58; in particolare, il primo ammette la possibilità di introdurre nuovi documenti ove questi risultassero indispensabili, mentre il terzo ne precluderebbe assolutamente il deposito in appello.

Prassi


  • Risposta ad istanza di interpello n. 156/2024 commentata inIl patto di riservato dominio evita le plusvalenze su immobili con superbonus”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.07.2024: Con la risposta a interpello n. 156, l’Agenzia delle Entrate conferma che non si realizza plusvalenza imponibile secondo l’ex art. 67 comma 1 lett. b-bis) del TUIR se l’immobile, oggetto di interventi superbonus ultimati a dicembre 2023, viene ceduto, con contratto di vendita a rate con riserva della proprietà stipulato nel 2024, che preveda il pagamento dell’ultima rata nel 2034. In questo caso, infatti, trascorrono più di dieci anni tra l’ultimazione dei lavori e l’acquisto della proprietà da parte dell’acquirente. Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate si attiene al dato normativo dell’art. 67 del TUIR e dell’art. 1523 c.c., secondo il quale “nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo”. Come illustrato anche in giurisprudenza di legittimità, la vendita a rate con riserva posticipa l’effetto traslativo della proprietà al momento del pagamento dell’ultima rata, mentre la consegna del bene avviene subito. Pertanto, posto che la lett. b-bis) dell’art. 67 del TUIR impone di considerare l’intervallo tra fine lavori e “cessione”, dovrà farsi riferimento al momento in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà dell’immobile oggetto degli interventi agevolati e, quindi, al pagamento dell’ultima rata.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 152/2024 commentata inIl tirocinio preclude il beneficio degli impatriati”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.07.2024: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 152 del 15.07.2024, ha chiarito che il beneficio per i lavoratori impatriati che si trasferiscono in Italia per svolgere attività lavorativa sul territorio nazionale non può essere fruito da coloro che frequentano un MBA e, in tale contesto, effettuano un tirocinio formativo percependo un’indennità di partecipazione. Il caso trattato dall’interpello rientra nell’ambito di applicazione del regime transitorio di cui all’art. 5 co. 9 del DLgs. 209/2023, in virtù del quale ai soggetti iscritti all’APR entro il 31.12.2023 può applicarsi, in presenza delle condizioni di legge, l’agevolazione prevista dall’abrogato art. 16 del DLgs. 147/2015. Il tirocinio curricolare, nella specie svolto nell’ambito di un programma di MBA, non costituisce un rapporto di lavoro ma un periodo di formazione e di orientamento al lavoro; pertanto, ad avviso dell’Agenzia, non può trovare applicazione il regime speciale degli impatriati.

Dottrina


  • Donazioni, contano i lavori dei beneficiari”, IlSole24Ore del 15.7.2024, pagina 17: Per gli immobili acquisiti dal cedente per successione si deve ritenere, alla luce della formulazione dell’art. 67 del TUIR, che non comportino emersione di plusvalenze non solo gli interventi di superbonus effettuati dal de cuius, ma anche quelli effettuati dagli stessi eredi. Alcuni autori hanno eccepito che un’interpretazione di questo tipo sarebbe in contrasto con la ratio della norma, non essendo “coerente” a livello di sistema escludere da tassazione la cessione realizzata da un soggetto che ha effettuato interventi superbonus per il solo fatto di aver ricevuto, magari molti anni addietro, l’immobile in successione. Dubbi rilevanti sussistono, invece, in caso di immobili che sono stati oggetto di donazione. L’art. 68 del TUIR, nello stabilire le regole per la quantificazione delle plusvalenze, prevede che il prezzo di acquisto o costo di costruzione debba essere determinato in misura pari a quello sostenuto dal donante. Per quanto riguarda restauri effettuati dal donante sull’immobile, l’omissione di indicazioni esplicite nella norma ci induce pertanto a ritenere che non abbiano rilievo eventuali interventi superbonus effettuati dal donante: nel caso di immobili ricevuti in donazione, dunque, il presupposto imponibile si verificherebbe soltanto in presenza di interventi realizzati dal donatario (o da altri aventi diritto) post donazione.
  • Interessi esteri, tassazione doc”, ItaliaOggi del 18.7.2024, pagina 32: L’Associazione Italiana Dottori Commerciali ed esperti contabili di Milano, con la norma di comportamento n. 225, è intervenuta per definire la base imponibile necessaria per la tassazione diretta, ex comma 5 dell’art. 26 del dpr 600/1973, degli interessi su finanziamenti erogati da soggetti esteri. La norma evidenzia che i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciali non riconducibili a stabili organizzazioni collocate sul territorio italiano, sono assoggettati a ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta. L’art. 151 del dpr 917/1986 (TUIR), dispone che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti è determinato esclusivamente dai redditi prodotti sul territorio italiano, mentre ai fini dell’individuazione dei redditi che si devono intendere prodotti nel territorio dello Stato, si deve far riferimento all’art. 23 del medesimo testo unico. Di conseguenza, si considerano prodotti in Italia, i redditi di capitale, compresi gli interessi, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni collocate sul territorio di soggetti residenti all’estero, con la sola esclusione degli interessi e degli altri proventi provenienti da depositi e conti correnti bancari e con alcune esenzioni previste da disposizioni domestiche.

Attualità

  • Nickel, litio, cobalto: dominio cinese più forte con la caduta dei prezzi”, IlSole24Ore del 17.7.2024, pagina 5: I metalli usati nelle batterie, tra i quali litio, nickel, cobalto, sono crollati di prezzo, a livelli che non si vedevano da anni, ma questa è solo in parte una buona notizia. Un calo dei costi di produzione può favorire, ad esempio, la diffusione dell’auto elettrica, agevolando la transizione energetica. Ma c’è anche il rovescio della medaglia: da come si stanno mettendo le cose c’è un rischio concreto che il controllo della Cina sulle materie prime “green” si rafforzi al punto da vanificare gli sforzi di Europa e Stati Uniti per diversificare i fornitori. Infatti, le società cinesi, con il paracadute di fondi statali, sono in parte la causa della debolezza del mercato, elemento a sua volta sfruttato dall’industria cinese per espandersi ulteriormente, con nuovi investimenti e acquisizioni. Le impese minerarie occidentali si stanno invece tirando indietro, rinunciando a progetti di sviluppo della produzione e addirittura fermando miniere già in attività per arginare le perdite. Un caso eclatante, per quanto atteso, riguarda Bhp. Il maggior gruppo minerario diversificato al mondo ha annunciato nei giorni scorsi la “sospensione temporanea”, da ottobre, delle operazioni di Nickel West in Australia: attività estrattive, fonderie e raffinerie di metallo, tra cui anche l’impianto di Kwinana, l’unico nel Paese che, dal 2021, produce solfati di nickel utilizzabili nelle batterie. Tra i clienti della prima ora c’è Tesla, alla quale si sono accodate le giapponesi Panasonic e Toyota.


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