Nella sua comunicazione del 6 Agosto 2019, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha comunicato di aver ricevuto il 6 Dicembre 2018 una richiesta raggruppata dall’Agenzia delle Entrate italiana in merito a conti detenuti da cittadini residenti in Italia presso UBS Switzerland AG, eventualmente non oggetto della Voluntary Disclosure Program (VDP), e detenuti nel periodo 23 Febbraio 2015 fino al 31 Dicembre 2016.
Fino alla firma del protocollo che modifica la Convenzione tra Italia e Svizzera, avvenuto appunto il 23 Febbraio 2015, lo scambio di informazioni per il mezzo di richieste di amministrative e di gruppo non era contemplato dalla Convenzione Doppia Imposizione. Per contro, dal 1.1.2017 vige uno scambio automatico di informazioni tra la Svizzera ed i Paesi dell’UE, tra cui appunto anche l’Italia. L’oggetto della presente richiesta di assistenza amministrativa verte quindi sull’identificazione di eventuali conti preesistenti al 23 Febbraio 2015 di cittadini italiani detenuti presso UBS Switzerland AG che non sono stati oggetto di VDP.
Nello specifico, sono richieste informazioni su persone fisiche che, nel periodo dal 23 Febbraio 2015 al 31 Dicembre 2016, soddisfavano tutti i criteri seguenti:
L’AFC indica anche una serie di criteri di esclusione dal processo di trasmissione dei conti; sono dunque esclusi coloro:
Oppure
oppure
oppure
Qualora il titolare del conto non si sia regolarizzato con il fisco italiano, seguendo l’art. 14a cpv. 5 della Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, l’AFC indica che il termine per notificare l’indirizzo di un rappresentante legale in Svizzera è di 20 giorni. Tale termine non è prorogabile e non è sospeso dalle festività, per cui verrà a scadere il prossimo 26 Agosto 2019.
In seguito il titolare del conto dovrà in prima istanza decidere se accettare la procedura semplificata oppure intende avvalersi della procedura ordinaria per la regolarizzazione del patrimonio. La prima possibilità non prevede l’emissione di una decisione finale, la seconda sì. Su questa base, se si vuole riservare la possibilità di interporre ricorso contro la decisione con cui verosimilmente l’AFC deciderà di trasmettere le informazioni fiscali richieste all’Agenzia delle Entrate, è importante non acconsentire alla procedura semplificata. Un eventuale ricorso avrà un effetto sospensivo bloccando la trasmissione dei dati verso il Paese richiedente. La decisione del TAF sarà a sua volta impugnabile di fronte al Tribunale Federale. Durante questo periodo di contenzioso il cliente potrà attivarsi per cercare di chiudere la pratica nei confronti del fisco italiano.
La mancata comunicazione dell’indirizzo svizzero di un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni comporterà che queste saranno notificate mediante pubblicazione in forma anonima nel Foglio Federale (FF). Il termine di ricorso, sia in caso di notifica al rappresentante svizzero sia sul Foglio Federale, è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno seguente quello della pubblicazione sul Foglio Federale oppure dal giorno successivo alla ricezione della decisione. È pertanto fondamentale per tutti coloro che tra il 23 Febbraio 2015 e il 31 Dicembre 2016 erano domiciliati in Italia, disponevano di una relazione presso la banca implicata e non li avessero dichiarati presso l’Agenzia delle Entrate, di nominare un rappresentante legale con indirizzo in Svizzera entro la scadenza indicata.
Fidinam & Partners, attraverso i suoi esperti, è pronta a fornirvi la consulenza necessaria per analizzare discretamente la vostra posizione e fornirvi la consulenza adeguata, sia impugnando l’eventuale decisione dell’AFC di trasmettere tali informazioni allo stato richiedente, che coordinando la regolarizzazione delle posizioni in questione attraverso i nostri professionisti di Fidinam Italia.
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Christian Ballabio
Esperto Fiscale dipl. fed.
Managing partner e Amministratore Delegato di Fidinam & Partners SA
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