Fidinam - Rassegna stampa

Italia - Rassegna stampa settimanale dal 7 al 13 settembre 2024

Scritto da Fidinam News | 13/09/2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina.

Legislazione

  • D.Lgs. Irpef-Ires approvato il 29 aprile, commentato in:
    - “Le holding personali mirano anche ai passaggi generazionali”, IlSole24Ore del 11.09.2024, pagina 27: Il decreto Irpef-Ires, approvato il 29 aprile, ma ancora atteso in Parlamento, interviene sul tema del conferimento di partecipazioni, ampliando le possibilità per chi intende dotarsi di una holding personale finalizzata a gestire sia le partecipazioni sia, eventualmente, i successivi passaggi generazionali. Più nel dettaglio è prevista la possibilità per i soci di minoranza di aggregarsi anche a maggioranze preesistenti sfruttando la normativa del realizzo controllato e quindi senza la necessità di assoggettare a tassazione l’eventuale plusvalenza implicita nella quota integrativa conferita. Peraltro, dopo l’entrata in vigore del decreto sarà possibile anche conferire in una holding residente, ex art. 177 del TUIR, le partecipazioni detenute in società estere. Un ulteriore intervento importante è previsto sull’art. 177, co. 2 bis, del TUIR: consentire la creazione di holding familiari con più di un socio. Difatti, con la nuova formulazione della norma, saranno ammesse holding in cui i soci sono familiari, ovvero coniuge, parenti fino al terzo grado o affini fino al terzo grado. In questo modo, si potrà costituire una sola società nella quale verrà conferito il 50% cumulativamente detenuto. Va però precisato che la creazione di queste holding miste potrà avvenire solo se ciascuno dei conferenti possiede autonomamente e conferisce una quota di minoranza qualificata, ovvero superiore al 20%.
    - “Semplificati i conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata”, IlSole24Ore del 11.09.2024, pagina 27: Nell’ambito di ristrutturazioni societarie più articolate, si può verificare che le partecipazioni di minoranza qualificata, da conferire in base all’attuale attuale art. 177, co. 2 bis, del TUIR, siano in una società holding. Su questa tematica l’attuazione della delega sarà davvero importante in termini di semplificazioni. Innanzi tutto, con il decreto Irpef-Ires verrà cambiata la definizione di holding applicando l’articolo 162 bis del TUIR: si considereranno holding le società in cui, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni è superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale. In secondo luogo, in base alla normativa attuale per effettuare un conferimento di minoranza qualificata il requisito che la partecipazione sia superiore alla percentuale del 20% deve riguardare tutte le partecipazioni direttamente o indirettamente possedute, svolgendo quindi l’indagine a tutti i livelli; dopo la riforma, il calcolo delle percentuali di partecipazione riguarderà solo le società operative e verrà svolto seguendo un criterio di prevalenza generale.

Giurisprudenza

  • Sentenza Cassazione, n. 23865/2024, commentata in "La cartella ipotecaria non è denaro contante", IlSole24Ore del 7.9.2024, pagina 26: La Cassazione con la sentenza 23865/2024 ha tracciato i confini dell’obbligo dichiarativo dell’art. 3 del Dlgs 195/2008. La norma impone a chiunque entri o esca dal territorio nazionale con denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro, di dichiararlo all’Agenzia delle Dogane. La nozione di «denaro contante» cui fa la norma fa riferimento è più ampia di quella comune, includendo non solo le banconote e le monete metalliche aventi corso legale ma anche tutti gli strumenti non tracciabili utilizzati come mezzi di pagamento. Proprio in considerazione della sua ampiezza, la norma non sempre è di facile e pronta applicazione. Sul punto, della controversia avente ad oggetto una cartella ipotecaria, veniva investita la Cassazione, affermando il principio di diritto per cui tale cartella non rientra nella nozione di denaro contante, accolta dalla normativa valutaria. Secondo il ragionamento seguito dalla Corte, se la ratio della norma valutaria è quella di consentire la tracciabilità del denaro contante, la possibilità di includere nella nozione di denaro contante strumenti monetari e negoziabili al portatore, diversi da quelli normativamente indicati presuppone che gli stessi presentino le stesse caratteristiche che sono proprie del denaro contante a partire non solo dalla immediata trasferibilità ma anche dall’immediata riutilizzabilità come mezzo di pagamento.
  • Pronuncia della CGT del Piemonte, n. 291/2024, commentata in "Opere d’arte ereditate, la vendita abituale online è attività d’impresa", IlSole24Ore del 9.9.2024, pagina 20: La Cgt del Piemonte n. 291/2/2024 ha affermato che i proventi del collezionista privato, derivanti dalla cessione abituale e continuativa di opere d’arte e beni d’antiquariato, comportano la qualificazione degli stessi come reddito d’impresa. Un contribuente alienava, a titolo oneroso, opere d’arte e beni d’antiquariato di vario genere, anche tramite piattaforme online. L’ufficio contestava tali operazioni, ritenendole parte di un’attività di commercio di natura imprenditoriale, così le recuperava a tassazione. La Cgt ha distinto tra i vari operatori: si considera mercante d’arte colui che ne esercita abitualmente e professionalmente il commercio, con il fine ultimo di trarne profitto; è speculatore occasionale chi acquista con lo scopo di rivendere e conseguire un utile; è un mero collezionista chi acquista opere con scopi culturali, senza l’intento di rivendere i beni per realizzare una plusvalenza e che quindi ha lo scopo di incrementare i propri beni per il piacere di possedere le opere e per l’interesse all’arte. La rilevanza delle cessioni compiute da un soggetto risiede, dunque, nell’abitualità delle operazioni compiute: l’esercizio dell’attività commerciale si fonda sull’esistenza di elementi significativi, idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità delle operazioni, come il numero di transazioni eseguite, gli importi elevati, il numero di soggetti con cui si sono intrattenuti rapporti, la varietà della tipologia di beni alienati. A nulla rileva, poi, che le opere e i beni ceduti abbiano provenienza ereditaria, proprio per via della sola rilevanza dell’attività economica esercitata in qualsiasi forma.

Prassi

  • Provvedimento n. 350036 del 9.9.2024, commentato in "Pronto il modello di comunicazione integrativa per il bonus ZES unica Mezzogiorno", Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2024: L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 350036 di ha approvato il modello per la nuova comunicazione integrativa relativa al credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno, con le relative istruzioni. L’art. 1 del DL 9 agosto 2024 n. 113 (c.d. DL “omnibus”), ha previsto la presentazione di una nuova comunicazione integrativa per fruire dell’agevolazione. La nuova comunicazione va presentata dalle imprese che hanno inviato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 5 co. 1 del decreto 17.05.2024, per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria. La comunicazione integrativa, pena lo scarto, reca l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione relativa all’effettivo sostenimento delle spese. Le istruzioni per la compilazione del modello precisano che la comunicazione integrativa può avere a oggetto uno o più progetti d’investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d’investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A. La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dal 18.11.2024 al 2.12.2024, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato.

Dottrina

  • La Pex si infrange ancora sulla <commercialità>”, IlSole24Ore del 9.9.2024, pagina 17: Il regime Pex previsto dall’art. 87 del TUIR presenta ancora degli aspetti dubbi, in particolare per quanto riguarda la verifica del requisito dell’«esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale». Il problema risiede nel fatto che l’art. 87, per la definizione di “attività commerciale”, richiama l’art. 55 che, tuttavia, è una norma alquanto generica, anche perché non riveste un ruolo così centrale nell’ambito della disciplina del reddito di impresa, dato che è comunque previsto che le società di capitali, nonché le Snc e le Sas, realizzino sempre reddito di impresa, pure se non esercitano un’attività di impresa. Invece, ai fini Pex non è sufficiente che la partecipata dichiari un reddito di impresa, ma è necessario che questa eserciti effettivamente un’attività di impresa commerciale e che tale requisito sussista ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo della partecipazione. Per presunzione assoluta la norma prevede che non vi è attività commerciale per le società con patrimonio prevalentemente costituito da beni immobili diversi dai cosiddetti “beni merce” e dagli impianti e fabbricati utilizzati “direttamente” nell’esercizio dell’impresa. È invece da considerarsi “non commerciale” la società “senza azienda”, in quanto la volontà del legislatore è quella di subordinare l’applicazione del regime Pex ai soli casi in cui il sottostante patrimonio della società partecipata si configuri come azienda e soprattutto quest’ultima risulti utilizzata nell’esercizio dell’attività d’impresa. Occorre quindi la presenza contemporanea di due elementi, uno di natura oggettiva, rappresentato dal possesso di un complesso di beni organizzato per l’esercizio di un’impresa, e l’altro, di natura fattuale, concernente l’effettivo utilizzo di tale complesso aziendale per l’esercizio di un’attività commerciale.
  • Partecipazioni in società con effetti sulle imposte di successioni e donazioni”, Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2024: Ad oggi, grazie agli interventi del legislatore si è registrata una significativa crescita dell’autonomia dei soci nella pianificazione della governance societaria, in particolare nelle srl con la possibilità di riconoscere particolari diritti, amministrativi e patrimoniali, ai singoli soci ovvero di creare, a determinate condizioni, categorie di quote simili alle azioni della spa e fornite di diritti diversi. La presenza di categorie di quote o azioni, potrebbe inoltre avere parzialmente riflessi fiscali nei trasferimenti a titolo gratuito, sia che avvengano inter vivos che mortis causa. Anche se non vi è una posizione concorde in dottrina, la presenza di categorie di quote o azioni che consentono di avere un potere di voto in assemblea eccedente la propria partecipazione, potrebbe avere delle conseguenze rispetto al riconoscimento dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90. In verità, per fruire dell’agevolazione, qualora oggetto del trasferimento siano partecipazioni in società di capitali, deve essere acquisito o integrato il controllo di diritto di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. È pertanto fondamentale verificare se, grazie alla partecipazione trasferita, sia poi possibile nel concreto esercitare la maggioranza in assemblea ordinaria. Stanti le riflessioni che precedono, appare evidente che nella costruzione dell’architettura patrimoniale, le famiglie, allorquando sia presente una holding tipizzata come società di capitali, avente speciali categorie di azioni o di quote, devono tenere in considerazione i derivanti risvolti legali successori o fiscali.


 

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