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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre 2024

Scritto da Fidinam News | 04/10/2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina & Attualità.

Legislazione

  • D.lgs. n. 139 del 2024, commentato in "In Gazzetta la riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni", Il Quotidiano del Commercialista del 3.10.2024: È stato pubblicato il DLgs. n.139/2024, recante le disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette. Si ricorda che le nuove disposizioni saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito stipulati a partire da tale data. In sintesi, tra gli interventi degni di nota, si segnalano: (i) l’esplicita inclusione del trust tra gli atti oggetto di imposta sulle successioni e donazioni ed il recepimento del principio della tassazione in uscita, sia pure con il riconoscimento della facoltà per il disponente di optare per il pagamento anticipato; (ii) per i trasferimenti esenti ex art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, la dichiarata estensione del beneficio anche ai trasferimenti che rafforzano un controllo già esistente e i chiarimenti in tema di condizioni per fruire del beneficio; (iii) la previsione dell’obbligo normativo di presentare la dichiarazione di successione esclusivamente con modalità telematica, nonché l’introduzione di un meccanismo di autoliquidazione dell’imposta di successione; (iv) l’espressa abrogazione dell’istituto del coacervo successorio di cui al co. 4 dell’art. 8 del D.lgs. 346/1990.

Giurisprudenza


  • Sentenza Cgt I grado Latina, n. 919/2024, commentata in "Indeducibilità dei costi, la prova grava sul Fisco", ItaliaOggi del 30.9.2024, pagina 27 L’onere probatorio circa la deducibilità dei costi dal reddito di impresa incombe sull’Ufficio, in virtù del nuovo articolo 7, co. 5-bis, del DLgs 546/92, norma che si applica, ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 130/2022 che l’ha introdotta. Si ritiene a tal proposito che ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando l’inattendibilità della condotta del contribuente. Dunque, si ritiene che lo novella normativa induca a ritenere che in materia di inerenza e di deducibilità i precedenti orientamenti giurisprudenziali che evocano un diverso riparto dell’onere della prova debbano essere superati. In ogni caso, la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria un ruolo centrale. L’istruttoria, nel caso di specie carente e in parte viziata sotto il profilo motivazionale, è quindi fondamentale e dirimente. Aggiungasi che, come nella specie tra l’altro dimostrato dalla contribuenza, è da ritenere inerente e, come tale, deducibile dal reddito, il costo correlato all’attività effettivamente svolta, anche se in via indiretta, potenziale o futura, a prescindere dai maggiori ricavi che abbia consentito di far conseguire all’impresa.
  • Ordinanza della Cassazione, n. 4575/2024, commentata in "Il trust non è soggetto passivo per le ipocatastali", Il Quotidiano del Commercialista del 4.10.2024: È inammissibile l’atto impositivo (avente a oggetto, nel caso di specie, le imposte ipotecaria e catastale) emesso, e poi notificato, nei confronti del trust, anziché del trustee, posto che il trust è un ente privo di personalità giuridica. Nel sancire questo principio, la Cassazione, con l’ordinanza n. 4575/2024, è tornata sul tema della soggettività passiva del trust. Difatti, costituisce principio ormai consolidato che il conferimento di beni in trust configura un atto neutro dal punto di vista fiscale, in quanto non realizza un effetto stabile, ma solo funzionale. In questo contesto, il fatto che l’art. 73 co. 1 del TUIR riconosca il trust quale soggetto passivo IRES (in assenza di beneficiari individuati), non deve trarre in inganno, posto che non modifica quanto finora detto sull’assenza di soggettività giuridica del trust dal punto di vista civilistico, né comporta “una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi”, atteso che una tale interpretazione della norma si porrebbe in contrasto con il divieto di interpretazione analogica di norme eccezionali, tra le quali ricade l’art. 73 del TUIR ove riconosce una limitata forma di soggettività a un’organizzazione priva di personalità giuridica.

Prassi

  • Risposta ad interpello n. 188 del 1° ottobre 2024, commentato in "Niente superbonus RSA con acquisto o affitto del ramo d’azienda del comodatario", Il Quotidiano del Commercialista del 2.10.2024: Con la risposta ad interpello n. 188, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune precisazioni in merito ai requisiti necessari per fruire del superbonus “rafforzato” previsto dall’art. 119 co. 8-ter e 10-bis del DL 34/2020, con particolare riferimento all’ente che acquisisce la gestione degli immobili oggetto degli interventi edilizi in forza di un contratto di acquisto o affitto del ramo di azienda del comodatario. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per gli immobili detenuti in base a un contratto di comodato, la disciplina spetta soltanto alla ONLUS, OdV o APS che ha sottoscritto il contratto registrato prima di tale data. Ciò poiché la condizione della data certa del comodato d’uso gratuito, da comprovare attraverso la registrazione del contratto, è finalizzata a cristallizzare le posizioni contrattuali identificando le parti coinvolte. Al contrario, secondo l’Agenzia delle Entrate il “superbonus RSA” non spetta se la ONLUS, l’OdV o l’APS hanno acquisito la gestione degli immobili oggetto degli interventi agevolati (per i quali sostengono le spese) mediante l’affitto o l’acquisto del ramo d’azienda dell’ente comodatario originario detentore: infatti, il requisito della data certa anteriore al 1° giugno 2021 non può ritenersi rispettato se a sostenere le spese è l’ente che subentra nel contratto di comodato in forza dell’affitto o dell’acquisto del ramo d’azienda ex art. 2558 Cod. civ.
  • Risposta ad interpello n. 187 del 1° ottobre 2024, commentata in "Revoca tardiva del consolidato fiscale solo se la condotta è coerente", Il Quotidiano del Commercialista del 2.10.2024: Con la risposta n. 187, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di revocare il regime del consolidato fiscale, beneficiando dell’istituto della remissione in bonis ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012. Questo istituto ha come obiettivo di evitare che il contribuente, in possesso dei requisiti prescritti per accedere a un beneficio fiscale, possa non fruirne a causa del mancato esercizio dell’opzione o per un inadempimento di natura formale, purché dia prova di aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionato. La risposta in commento sottolinea che per poter effettuare una revoca “tardiva”, occorre che il contribuente abbia al contempo tenuto un “comportamento concludente” compatibile con il regime ordinario e non abbia espresso altre opzioni. Infatti, come chiarito dalla circ. n. 38/2012, l’esistenza della buona fede “presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente”. L’Agenzia delle Entrate ribadisce, infine, che la mancata opzione per il regime del consolidato fiscale del caso di specie non possa essere sanata con la presentazione di una dichiarazione integrativa ex art. 2 co. 8 del DPR 322/98. Al riguardo, si richiama l’impostazione assunta con la risoluzione n. 325 del 2002, con la quale è stato sostenuto che le correzioni effettuate in sede di dichiarazione rettificativa possono attenere soltanto a errori od omissioni del contribuente, non invece a ripensamenti in ordine a scelte già formulate in precedenza.

Dottrina & Attualità

  • Valutazioni di convenienza per i neo residenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2024: L’opzione per il regime di imposizione sostitutiva IRPEF prevista dall’art. 24-bis del TUIR per coloro che trasferiscono in Italia la residenza fiscale richiede di effettuare un’attenta valutazione, avente ad oggetto diverse variabili, oltre al raddoppio della flat tax da 100.000 a 200.000 euro. In primo luogo, analizzando i criteri di territorialità convenzionali validi per ciascuna categoria di reddito, risulta non conveniente optare per il regime nei casi in cui la persona sia titolare di redditi di lavoro dipendente pubblico o di pensioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico, in quanto, in entrambi i casi, si avrebbe l’imposizione nel solo Stato che eroga il reddito, ovvero nello Stato estero. Discorso diverso vale nei casi in cui la persona sia titolare di redditi soggetti, su base convenzionale, a tassazione concorrente, assumendo in tal caso rilevanza, oltre all’ammontare del reddito di lavoro estero, che può fruire del regime di imposizione sostitutiva, anche l’aliquota del Paese estero su tale reddito. Potrebbe altresì essere conveniente esercitare l’opzione nel caso in cui la persona percepisca dividendi e interessi, posto che a fronte dell’assoggettamento in Italia all’imposizione del 26% o del 12,5%, è escluso il credito per le imposte assolte all’estero. In tal caso, le valutazioni sono connesse all’entità degli importi in gioco. Da ultimo, se la persona è titolare di redditi tassati solo in Italia in quanto Stato di residenza si torna, in mancanza di imposizione nello Stato estero, alle valutazioni legate agli importi dei redditi in questione. In questo caso, la convenienza per l’imposizione forfetaria aumenta in modo significativo a fronte di importi di reddito elevati o molto elevati.
  • Individuazione del titolare effettivo da valutare con prudenza nelle catene di controllo”, Il Quotidiano del Commercialista del 2.10.2024: Nell’attesa della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato in materia di Registro di titolare effettivo, il CNDCEC ha pubblicato un documento dedicato all’identificazione del titolare effettivo che ha riportato nuovamente l’attenzione sugli aspetti critici legati a tale adempimento. Come si legge nelle premesse, obiettivo del documento è quello di “supportare i Commercialisti sia in sede di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica dei propri clienti, che nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche tenute alla comunicazione della titolarità effettiva al Registro Imprese”. Dopo una prima parte dedicata all’inquadramento normativo delle modalità di individuazione del titolare effettivo, la parte più corposa del testo è dedicata all’illustrazione delle principali casistiche che possono presentare profili interpretativi più critici. In tale ambito assumono rilevanza le considerazioni in merito alle catene di controllo nelle quali si prende atto delle recenti indicazioni fornite dalle Autorità, secondo le quali il criterio della percentuale superiore al 25% va applicato solo al primo livello di proprietà. Con riferimento ai livelli successivi, invece, i titolari effettivi devono essere individuati secondo le disposizioni dell’art. 2359 Cod. civ, ovvero in base: (i) alla maggioranza di voti in assemblea ordinaria; (ii) alla disponibilità di voti o alla presenza di vincoli contrattuali sufficienti a esercitare un’influenza dominante nella stessa assemblea. Viene peraltro sottolineato come la complessità della fattispecie e l’imminente evoluzione normativa europea rendano opportuna la massima prudenza nella valutazione dei casi concreti.

 

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