Italia - Rassegna stampa settimanale dal 25 al 31 maggio 2024

< Torna alla rassegna stampa di Fidinam Italia

Fidinam Italia Consulenza fiscale Rassegna stampa tributaria

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina.

Legislazione

  • Approvazione del decreto legislativo relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, commentato in:
    - “Sanzioni tributarie rimodulate”, ItaliaOggi del 27.5.2024, pagina 2: Il D. Lgs. approvato dal Consiglio dei ministri il 24 maggio, rimette mano alla disciplina sanzionatoria. Più nel dettaglio, se l'art. 1 cerca di coordinare disposizioni amministrative e penali e l'articolo 3 revisiona i principi dell'intero sistema, mentre l'art. 2 interviene sulle singole violazioni relative a tutti i tributi. Si interviene soprattutto sugli adempimenti dichiarativi dei tre comparti (imposte dirette, sostituti d'imposta e Iva), abbandonando lo schema del minimo e massimo per adottare una unica sanzione, generalmente coincidente con il valore minimo oggi previsto. Solo per le sanzioni da applicare in termini fissi è stata mantenuta la previsione di un minimo e un massimo. Inoltre, novità importante è lo specifico trattamento sanzionatorio riservato a chi, pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele, dimostri una volontà riparatoria. In merito alle dichiarazioni infedeli, la sanzione è ridotta e fissata nella misura del 70% dell'importo dovuto e non dichiarato, con un’eccezione in caso di dichiarazione fraudolenta. Da ultimo va sottolineato che le novità entreranno in vigore dal 1° settembre 2024, senza alcun favor rei.
    - “Nuove sanzioni subito operative”, ItaliaOggi del 28.5.2024, pagina 25: La decorrenza delle nuove disposizioni impatta in modo immediato sugli adempimenti dichiarativi relativi al periodo di imposta 2023 per i quali, in generale, la data di scadenza è fissata al 15 ottobre 2024. Questo per tenere conto delle nuove previsioni in materia di concordato preventivo biennale istituto in relazione al quale l'opzione deve intervenire, appunto, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Si segna come non è stato mutato l'approccio al concetto di dichiarazione omessa, che risulterà essere tale laddove non si sia provveduto alla relativa presentazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario. Posto ciò,  l'orientamento che appare emergere è quello di mantenere la deterrenza della sanzione laddove si verifichi l'inadempimento dichiarativo che confluisce nella omissione, ma di assumere come parametro l'imposta di detta dichiarazione laddove la stessa sia stata versata, in ogni caso, prima che l'Amministrazione finanziaria avvii azioni di controllo di qualsivoglia natura. In pratica, la sanzione base nei casi di omessa presentazione della dichiarazione viene fissata, in modo unitario, nel 120% dell'ammontare delle imposte dovute con un minimo di 250 euro e, se non sono dovute imposte, in un range tra 250 e 1000 euro.
    - “Specifiche definizioni per crediti inesistenti e non spettanti”, Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2024: Lo schema di decreto approfondisce il rapporto tra procedure tributarie e responsabilità penale. Su questo tema, il punto maggiormente dibattuto è stato quello relativo alla definizione di crediti “non spettanti” o “inesistenti”. Nel documento approvato vengono aggiunte, all’art. 1 del DLgs. 74/2000, specifiche definizioni per crediti inesistenti (comma 1 lett. g-quater) e per “crediti non spettanti” (comma 1 lett. g-quinquies). Rientrano nella prima categoria: (i) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; (ii) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici. Al contrario, sono crediti non spettanti: (i) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; (ii) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; (iii) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Giurisprudenza

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione penale, n. 13844 del 5.04.2024, commentata in “Nullo il trust costituito a scopo di frode”, ItaliaOggi del 27.5.2024, pagina 24: La Suprema Corte ha affermato la sussistenza del reato anche ove si ritenga l'atto non simulato, ma nullo o inesistente, precisando, inoltre, che il negozio compiuto al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto è da considerarsi comunque nullo, ai sensi dell'art. 1418 C.c., per la violazione della norma imperativa rappresentata dall'art. 11 del DLgs n. 74 del 2000. Sul punto, il Tribunale del riesame ha indicato precise circostanze di fatto in base alle quali ha ritenuto che il trust non sia stato costituito per le sue legittime finalità, ma per sottrarre i beni all'erario, quindi con una finalità fraudolenta, posto che la sua costituzione è avvenuta successivamente all'accumulo del debito erariale ed è stato accompagnato da una serie di atti volti a non comparire quale reale titolare di società. Più nel dettaglio, nel trust sono confluiti: (i) i beni immobili dal valore superiore ad un milione di euro; (ii) il trust è stato apparentemente costituito per garantire alla madre beneficiaria, deceduta però nel 2018, un decoroso tenore di vita, posto che dalle indagini è risultato che la gestione dei beni era sempre in capo all'indagato che di fatto ne ha concretamente disposto. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che tale condotta sia proseguita perché nel marzo del 2022 il trust è stato rinnovato, con le caratteristiche prima descritte, ed è dunque proseguita “l'assicurazione del patrimonio” e la sottrazione alla pretesa erariale.
  • Sentenze della Cgt di Napoli e Udine nn. 4697/2024 e 67/2024, commentata in “Prova testimoniale scritta, al giudice la valutazione sull’ammissibilità”, IlSole24Ore del 27.5.2024, pagina 22: In merito all’ammissibilità della prova testimoniale in giudizio, si sono recentemente espresse la Corte di giustizia tributaria di Napoli e quella di Udine, le quali hanno ritenuto che la possibilità processuale di introdurre la prova testimoniale sia uno strumento eccezionale la cui ammissibilità deve essere valutata caso per caso. Nel caso affrontato dalla Cgt di Napoli, riguardante un avviso di accertamento emesso a seguito di un Pvc, i giudici hanno sottolineato che la presenza di una richiesta di prova testimoniale generica e di un elevato contenuto documentale offerto dalle parti fa sì che il giudice sia in grado di emettere la decisione senza la necessità di acquisire ulteriori elementi probatori. Sulla stessa direzione si è mossa anche la Cgt di Udine che, nel decidere in merito al rimborso IMU richiesto dal contribuente per l’assenza dei presupposti impositivi, ha escluso l’ammissibilità della prova testimoniale in quanto dalla sua assunzione non emergerebbero nuovi fatti, anche alla luce della documentazione agli atti, indispensabili e decisivi per il giudizio. Si sottolinea, infine, che con il Dlgs 220/2023 è stata nuovamente modificata la disciplina relativa alla testimonianza scritta prevedendo, tra le altre novità, l’introduzione di uno specifico modello per l’assunzione della prova.
  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14925/2024, commentata in “Il versamento gratuito infragruppo senza obbligo di restituzione è una liberalità”, Il Quotidiano del Commercialista del 29.5.2024: La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla deducibilità di un versamento a fondo perduto tra società consorelle, ha affermato il principio di diritto secondo il quale, ai fini fiscali, l’attribuzione patrimoniale gratuita senza obbligo di restituzione, effettuata spontaneamente tra due società appartenenti allo stesso gruppo, assume natura di liberalità, non rilevando la distinzione civilistica tra atti a titolo gratuito non liberali e liberalità. L’onere sopportato dalla “donante” è, quindi, deducibile soltanto se risultano rispettati i limiti di cui all’art. 100 del TUIR. In particolare, nel caso sottoposto al vaglio dei giudici, una società aveva versato una cospicua somma di denaro a una società consorella, qualificando il versamento come “premio decennale”. La Corte ha avuto modo di ribadire che gli atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, requisito necessario per la donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.

Prassi

  • Risposta ad istanza d’interpello n. 116 del 24.5.2024, commentata in “Conferimenti nude proprietà in realizzo controllato”, IlSole24Ore del 25.5.2024, pagina 33: In presenza di un’unica operazione con la quale un unico soggetto conferisce una partecipazione maggioritaria in una holding unipersonale e la nuda proprietà di una ulteriore quota di per sé non idonea ad essere considerata «qualificata», si applica il regime del «realizzo controllato» di cui all’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir. La ratio della norma, infatti è di favorire la conversione di partecipazioni qualificate dirette in partecipazioni indirettamente detenute attraverso società holding interamente partecipate dal conferente. Per questo, la norma trova applicazione qualora oggetto del conferimento nella società unipersonale siano partecipazioni che complessivamente integrino almeno i requisiti di «qualificazione» di cui all’art. 177 e siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni poste dalla norma. Questo principio, affermato dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 116 del 2024, aggiunge un tassello alla comprensione della complessa meccanica dell’articolo 177, comma 2-bis. In particolare, con tale risposta, la norma viene applicata pure quando la conferitaria avrebbe potuto conseguire il controllo anche con il solo conferimento della quota in piena proprietà. Si rammenta che il conferimento del mero usufrutto non rientra nel regime di realizzo controllato, perché non ha per oggetto partecipazioni che forniscano alla conferitaria la possibilità di acquisire la qualità di socio.

Dottrina

  • Holding, la tassazione differita può mettere a rischio il reshoring”, IlSole24Ore del 31.5.2024, pagina 36: In tema di reshoring, l’agevolazione è correlata al trasferimento in Italia di attività economiche svolte in un Paese estero extra UE o SEE. Essa consente di ridurre a metà per sei anni la base imponibile IRES e IRAP delle attività riportate in Italia. Esiste, tuttavia, un meccanismo di recapture per cinque anni a partire dalla scadenza dell’agevolazione, nei quali non si può riportare all’estero (nemmeno parzialmente) tali attività, pena il pagamento delle imposte non versate più gli interessi. Inoltre, se si riporta in Italia qualcosa che originariamente era già in loco, è necessario che il trasferimento nel paese extra UE o SEE sia avvenuto almeno 24 mesi prima la data del rimpatrio. Secondo Assoholding, il reshoring deve essere coordinato con le norme di exit ed entry tax introdotte in Italia nel 2015. Infatti, a fronte di un rientro di attività che all’estero potrebbe non aver subito exit tax, in fase di ingresso in Italia ai fini dell’entry tax si beneficerà del maggior valore di determinati asset che darà luogo a maggiori ammortamenti fiscalmente riconosciuti. Senonché, poiché in questi casi vengono stanziate delle DTA legate al beneficio fiscale futuro, se in relazione ai cinque anni di reshoring si considera un’aliquota dimezzata, ciò è in grado di compromettere il beneficio fiscale del reshoring stesso. Per quanto attiene alle holding, anche la mera attività di direzione e coordinamento presuppone lo svolgimento di un’attività imprenditoriale, che può essere negata solo nel caso della holdingcassaforte”. Alla luce di ciò, una holding che esercita direzione e coordinamento e che trasferisce tale attività economica in Italia dovrebbe poter beneficiare dell’agevolazione del reshoring.
  • Titolari effettivi, reclamo al Garante: Stop alla trasmissione dei dati”, IlSole24Ore del 29.5.2024, pagina 30: La questione sollevata dall’Unione affidatari fiduciari riguarda il tempo intercorrente tra l’ordinanza della Sesta sezione di 12 giorni fa e il prossimo step giudiziario al 19 settembre. Secondo l’associazione di categoria, le Camere di commercio continuano a ricevere notifiche, in sostanza a iscrivere nuovi titolari effettivi e non hanno finora disposto la chiusura del Registro, permettendo di fatto la comunicazione a terzi dei dati sensibili degli iscritti. In particolare, sostengono i legali, se è sospeso il decreto ministeriale che regola il funzionamento del sistema, e specificatamente la normativa tecnica, «è sospesa proprio la procedura di comunicazione e registrazione dei dati dei “Te” che risulta attualmente priva della base giuridica, il che concreta un evidente profilo di illegittimità del comportamento della Camera di commercio». Da qui la richiesta urgente al Garante di inibire alle Camere «la ricezione della comunicazione dei dati del titolare effettivo, e la loro registrazione».

 

Fidinam può aiutarti

La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

È possibile rivolgerci eventuali domande tramite l'apposito formulario.

Non perderti nulla! Iscriviti alla newsletter: