Italia - Rassegna stampa settimanale dal 20 al 26 gennaio 2024

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Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità

Legislazione

  • D.Lgs. “Accertamento”, commentato in “Concordato preventivo biennale a prescindere dal punteggio ISA”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2024: La versione definitiva del DLgs. “Accertamento” -approvato dal CDM- introduce il concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni. Le novità più rilevanti incidono sia sui requisiti di accesso che sulla relativa procedura; in aggiunta, il nuovo istituto sarà applicabile ai contribuenti forfettari in via sperimentale nel 2024. In primo luogo, è stato eliminato il requisito che richiedeva, per i soggetti ISA, un’affidabilità fiscale elevata (pari almeno a 8); sul punto, l’art. 10 del decreto non individua nessun punteggio minimo ai fini della fruibilità, limitandosi a richiedere l’assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente. L’estensione della platea dei potenziali beneficiari del concordato preventivo biennale a tutti i soggetti ai quali si rendono applicabili gli ISA porta con sé diverse conseguenze; in particolare, i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale a prescindere dalla loro affidabilità fiscale: (i) avranno accesso al regime premiale ISA; (ii) non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi. Si evidenzia, altresì, che un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia delle Entrate collocherebbe il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti. Il nuovo decreto, come anticipato, interviene anche sulla procedura del concordato: (i) le nuove piattaforme telematiche ai fini della comunicazione dei contribuenti saranno rese disponibili dall’Amministrazione entro il 15 giugno 2024; (ii) il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal proposito, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, la presentazione della dichiarazione viene differita al 15 ottobre 2024.

 

  • D.Lgs. 209/2023 (cd. decreto “Fiscalità internazionale”), commentato in “Regime opzionale CFC con sostitutiva del 15%”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.1.2024: L’art. 3 del DLgs. 209/2023 è intervenuto sul regime delle CFC, coordinando la verifica del livello impositivo della partecipata estera con la disciplina dell’imposizione minima globale del 15% e introducendo un innovativo regime opzionale di imposizione sostitutiva. Più nel dettaglio, a partire dal 2024, attraverso una modifica all’art. 167 comma 4 lett. a) del TUIR, per stabilire se si applica il regime CFC, si introduce la possibilità di ricorrere ad una verifica semplificata, basata sull’assoggettamento della controllata ad imposizione effettiva inferiore al 15%. In tal caso, è necessario riferirsi “al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d’esercizio e l’utile ante imposte dell’esercizio risultante dal predetto bilancio”. A tal fine, il bilancio d’esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di certificazione dei professionisti autorizzati nello Stato estero. Posto ciò, mediante il calcolo semplificato: (i) risulta più semplice l’individuazione del livello effettivo di imposizione estera; (ii) per il calcolo del tax rate effettivo della controllata non occorre determinare il c.d. “tax rate virtuale domestico”, in quanto l’aliquota effettiva estera si confronta direttamente con la soglia del 15%. Se il bilancio della controllata estera non è oggetto di revisione e certificazione, oppure nel caso in cui la controllata estera sconti una tassazione effettiva inferiore al 15%, il nuovo art. 167 comma 4 lett. a) del TUIR prevede l’applicazione dell’ETR test “ordinario”, secondo il quale i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati ad un’imposizione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. In ogni caso, la novità maggiore sembra essere quella contenuta nei nuovi commi 4-ter e 4-quater dell’art. 167 del TUIR, per i quali, in alternativa a quanto previsto al comma 4 lett. a), i soggetti controllanti -con riferimento ai soggetti controllati non residenti- possono corrispondere un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.


Giurisprudenza

  • Sentenza Cassazione, n. 2129 del 2024, commentata in "SOS da inviare con ricorso frequente e ingiustificato al contante", Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2024: La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2129, ha precisato che il commercialista responsabile della contabilità di una società è obbligato a segnalare -come operazioni sospette di riciclaggio (SOS)- l’effettuazione di numerosi e rilevanti prelevamenti in contanti dai conti correnti, senza che si possa constatare alcun rilievo il fatto che i beni siano stati poi rivenduti ad altra società con pagamento tramite assegni bancari tracciabili. Nel caso di specie, le operazioni non segnalate e oggetto di contestazione, erano costituite da ben 186 prelievi in contante, succedutesi nell’arco di poco più di due anni, per un importo complessivo di oltre 12 milioni di euro. Ciò valeva l’applicazione di una sanzione amministrativa di circa 600.000 euro (poi ridotta a 300.000 euro) nei confronti del commercialista. Il MEF, ricorrente in Cassazione, ha sottolineato come i prelevamenti in contante, in assenza di valida giustificazione, potevano essere finalizzati a rendere lo stesso non tracciabile. Sussistevano, altresì, indici di anomalia non debitamente considerati, come il fatto che le operazioni erano registrate in modo carente e lacunoso.
  • Ordinanza Cassazione, n. 2351 del 2024, commentata in "Prima casa, aliquota agevolata anche sul terreno di pertinenza", IlSole24Ore del 25.1.2024, pagina 30: L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” compete anche con riferimento al trasferimento di un’area che sia considerabile come pertinenza di un’abitazione per il cui acquisto sia richiesto dall’acquirente il beneficio fiscale. Più nel dettaglio, l’aliquota agevolata si applica sia sul valore del fabbricato sia al valore del terreno di pertinenza. Lo afferma la Suprema Corte nell’ordinanza n. 2351 del 24 gennaio 2024 in relazione all’elencazione della norma, secondo la quale l’agevolazione in oggetto si estende alle pertinenze classificate in Catasto nelle categorie C/2 (solai e cantine), C/6 (autorimesse) e C/7 (posti auto). Da tempo ormai la giurisprudenza di vertice riconosce che si tratta di un’elencazione che il legislatore ha effettuato non per contenere le pertinenze agevolate nel perimetro di quelle elencate, ma per prenderle in considerazione al fine di concedere l’agevolazione per l’acquisto di una sola pertinenza per ognuna di dette categorie catastali. In altre parole, se si acquista una casa con due autorimesse, l’agevolazione spetta per una sola di queste ultime, ma ciò non toglie che l’agevolazione prima casa sia applicabile anche se si acquista un lastrico solare di categoria F/5 di pertinenza di un immobile abitativo. Al contrario, l’Agenzia delle Entrate è ferma sul punto che si tratti di un’elencazione tassativa (interpello 566/2021).

 

Prassi

  • Risposta ad istanza di Interpello n. 12 del 22.1.2024, commentata in "Rischio abuso per la scissione seguita dalla trasformazione agevolata", Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2024: Con la risposta a interpello n. 12 del 22 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi del rapporto tra la disciplina dell’assegnazione, cessione, trasformazione agevolata e l’abuso del diritto. Nell’analisi degli eventuali aspetti elusivi di questa complessa operazione, l’Amministrazione rileva il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito (primo e più importante requisito per integrare l’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000) nell’accesso al regime agevolativo in assenza di sostanziale estromissione dal regime d’impresa degli immobili locati: questi, infatti, resterebbero utilizzati in modo strumentale dallo stesso soggetto che li utilizzava prima dell’operazione e non avrebbero una cd. “scarsa connotazione imprenditoriale”. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate rivela un approccio esclusivamente sostanziale alla verifica del requisito della non strumentalità che gli immobili devono possedere per essere oggetto di assegnazione, cessione o trasformazione agevolata. La risposta prosegue con l’analisi dell’assenza di sostanza economica, che si rinviene nella constatazione che la trasformazione agevolata e la cessione degli immobili “appaiono esclusivamente preordinate a sfruttare i corrispondenti regimi fiscali”. Costituiscono evidenti corollari, il vantaggio fiscale quale essenziale nell’operazione prospettata e che non sussistano valide ragioni extrafiscali che impongano il ricorso alla procedura prescelta dal contribuente. Nella risposta si analizzano anche gli eventuali aspetti elusivi dal punto di vista delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In tal caso, però, l’Amministrazione non rileva alcun abuso, constatando che la cessione degli immobili da parte della società semplice, che non è un’impresa dal punto di vista fiscale, resta assoggettata alle imposte secondo le regole ordinarie.

 

Dottrina

  • “Azione di restituzione problematica per la circolazione immobiliare”, Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2024: La legge riconosce ai familiari più stretti di una persona (c.d. legittimari) una quota sul patrimonio ereditario al momento della sua morte. La quota di legittima non è fissa, ma è determinata per quote, a seconda della tipologia di legittimari presenti nella successione. Ove all’apertura della successione il de cuius non abbia lasciato beni in misura almeno pari alla quota di legittima, i legittimari potranno agire in giudizio con l’azione di riduzione ai fini di reintegrare il quantum dovuto. La tutela riservata ai legittimari può essere garantita anche mediante l’azione di restituzione, con la quale il legittimario può recuperare in natura i beni di cui il de cuius ha disposto. La tematica dell’azione di restituzione si pone come molto delicata in merito alla circolazione immobiliare, in quanto gli immobili costituiscono uno dei più importanti investimenti (soprattutto in Italia). Quanto precede, quindi, ha aumentato la tendenza ad abbandonare le trattative relative agli immobili di provenienza donativa, a causa proprio del potenziale rischio di subire l’azione di restituzione. Tuttavia, le possibilità per il legittimario di recuperare dai terzi il bene con l’azione di restituzione sono subordinate a una numerosa serie di condizioni. In primo luogo, è essenziale che all’apertura della successione vi sia una lesione. Solo in presenza di una lesione il legittimario potrà agire nel termine di 10 anni. Altro presupposto è che non siano decorsi più di 20 anni dalla trascrizione della donazione e che non sia stata proposta opposizione per interrompere il decorso di tale termine. In aggiunta, le norme precisano che l’azione di restituzione presuppone di subordinare l’aggressione dell’immobile alla pretesa a ricevere dal donatario un importo pari al valore del bene. Infine, il terzo acquirente potrebbe evitare di perdere il bene offrendosi di pagare l’equivalente in denaro, possibilità che ha permesso la diffusione di specifiche polizze assicurative.

 

Attualità

  • Livello di imposizione effettiva delle società in Europe in continua discesa”, Il Quotidiano del Commercialista del 22.1.2024: Il Rapporto OCSE “Corporate Tax Statistics” descrive alcuni scenari macroeconomici relativi alle principali economie mondiali, con particolare riferimento ai gruppi di grande dimensione. La quinta edizione si estende ai profitti che, benché allocati in giurisdizioni con aliquote nominali dell’imposta delle società almeno pari al 15%, scontano in realtà un’imposizione effettiva inferiore a questa soglia. Viene così stimato che il 56,8% dei redditi su base mondiale assoggettati ad imposizione effettiva inferiore al 15% sono di competenza di Stati con aliquote nominali superiori al 15% (tra questi, naturalmente, vi sono la gran parte degli Stati dell’Unione europea, gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea); in queste giurisdizioni, peraltro, è allocato oltre il 20% dei profitti sottoposti a un livello di imposizione effettiva inferiore al 5%. Posto ciò, il Rapporto conferma linee di tendenza già visibili, quale la sostanziale stabilizzazione delle aliquote nominali, dopo due decenni di discesa, ed il fatto che -in più economie mature- il peso dell’imposta sulle società sul gettito globale non è particolarmente significativo. Le statistiche del Rapporto evidenziano una discesa delle aliquote effettive, le quali si assestano nel 2022 ad una media del 20,2%. Come in passato, i fattori che più hanno contribuito in tal senso sono i regimi di ACE, gli ammortamenti anticipati o accelerati e le agevolazioni per gli investimenti in beni immateriali e per R&S. Si arriva, così, ad un dato di imposizione effettiva dell’Italia del 17,1%, in ulteriore discesa rispetto al 2021, il quale dà origine a uno dei maggiori divari con le aliquote nominali tra gli Stati considerati. In questo contesto, la scelta dell’Unione europea di prevedere su base opzionale una “imposta integrativa domestica qualificata” non è lontana dalla realtà, visti livelli di imposizione effettiva spesso bassi anche tra i 27 Stati. Per dare qualche numero, l’ETR medio si colloca al di sotto del 15% in cinque Stati dell’Unione europea (Bulgaria con il 10,4%, Ungheria con il 10,8%, Cipro con l’11,1%, Irlanda con il 12,8% e Romania con il 13,6%). Per quanto riguarda altri Stati e territori europei non appartenenti all’Unione con interscambio significativo con l’Italia, livelli particolarmente bassi si registrano in Liechtenstein (12%), Regno Unito (13,3%) e Albania (14,1%), mentre la Svizzera presenta un EATR del 18,1%.

 

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