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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 15 al 21 giugno 2024

Scritto da Fidinam News | 21/06/2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina, Attualità.

Legislazione

  • Bozza di decreto legislativo di riforma delle imposte indirette, commentato in: “Tassazione all’entrata nel trust: effetti sulle franchigie da definire”, IlSole24Ore del 17.6.2024, pagina 21: La bozza di testo messo a punto dal Governo prevede, oltre al regime di imposizione ordinario per il quale il presupposto impositivo sorge nel momento in cui il patrimonio in trust viene trasferito ai beneficiari, un regime alternativo di “tassazione all’entrata” rappresentato da una imposizione sostitutiva e volontaria per la quale può optare il disponente (o il trustee in caso di trust testamentario) in occasione di ogni trasferimento patrimoniale a favore del trustee. Sul punto, la bozza di norma prevede che le modalità attuative delle disposizioni saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo altresì le modalità di “consumo” delle franchigie in caso di imposizione all’entrata. In aggiunta, la bozza prevede che nel caso in cui, al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione, i beneficiari non siano individuati, l’imposta debba essere calcolata sulla base dell’aliquota più elevata, senza l’applicazione delle franchigie.
  • Bozza di decreto legislativo sulle imposte sui redditi, commentato in: “Scissioni con scorporo, i beni trasferiti conservano valori fiscali e anzianità”, IlSole24Ore del 17.6.2024, pagina 23: La bozza di decreto delegato sulle imposte sui redditi, approvata in via preliminare dal Governo, disciplina gli aspetti fiscali dell’operazione di scissione con scorporo ex articolo 2506.1 del C.c., inserendo il comma 15-ter nell’articolo 173 del TUIR. Tra le novità più rilevanti, la bozza prevede che la scissa conservi immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto; mentre in capo alla beneficiaria l’incremento del patrimonio netto contabile si qualifica ai fini fiscali quale riserva di capitale. In aggiunta, il testo disciplina due aspetti rilevanti sui cui la prassi dell’Agenzia aveva assunto posizioni rigide: (i) comma 15-ter, lett. g), per cui qualora la società scissa non sia residente e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile organizzazione in Italia, l’assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria di nuova costituzione non comporta alcuna imposizione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni; (ii) comma 15-ter, lett. b), che prevede espressamente la possibilità di trasferire alla beneficiaria il valore fiscale dell’avviamento.

Giurisprudenza

  • Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Como, Sez. I Civ., n. 146 del 16.5.2024, commentata in "Abitazione principale, conta l’accorpamento", ItaliaOggi del 17.6.2024, pagina 26: Il diverso censimento di più unità catastali accorpate non preclude il diritto all'esenzione IMU per l'abitazione principale; a condizione, tuttavia, che gli immobili abbiano le caratteristiche per essere censiti come unità immobiliare unica. Lo ha stabilito la Cgt di Como. Più nel dettaglio, la contribuente aveva accorpato tre distinte unità in un'unica unità immobiliare abitativa e riteneva spettante l'agevolazione anche se i tre immobili avevano conservato un distinto censimento. In seguito al ricorso attivato dalla contribuente, la Corte ha annullato la pretesa fiscale. In particolare, secondo i giudici, l'iscrizione dell'immobile nel catasto come unità unica non è una condizione necessaria, potendo beneficare dell'esenzione anche gli immobili suscettibili di essere iscritti come tali per aver perso la propria originale autonomia, essendo divenuti parte di un unico complesso. Di conseguenza, l’esenzione può estendersi a unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, siano destinate a essere in concreto utilizzate come abitazione principale.
  • Sentenza Corte di Cassazione n. 16681 del 17.06.2024, commentata in "Il mutuo dissenso può integrare nuova donazione", Il Quotidiano del Commercialista del 18.6.2024: L’art. 20 del DPR 131/86 consente di riqualificare in contratto di donazione l’atto denominato dalle parti “risoluzione per mutuo dissenso di donazioni” da cui emerga con evidenza la realizzazione di un nuovo trasferimento della proprietà all’originario proprietario. Nel caso di specie, con due donazioni intercorse nel 2004 e nel 2005, una donna donava al figlio la propria quota di due immobili. Nel 2014, i medesimi soggetti stipulavano un contratto di mutuo consenso alla risoluzione della donazione, allo scopo di risolvere con efficacia retroattiva le precedenti donazioni e far ritornare la madre titolare dei beni. In conseguenza dell’atto, l’Agenzia delle Entrate qualificava il mutuo dissenso quale autonoma donazione e applicava l’imposta. Giunti al giudizio di legittimità, la Corte precisava che l’istituto del mutuo consenso risolutivo presuppone che gli effetti traslativi del contratto non si siano ancora prodotti; nella diversa ipotesi (che ricorre nel caso di specie) in cui, al contrario, gli effetti traslativi siano già realizzati ed esauriti, “non di mutuo dissenso deve parlarsi, quanto di stipulazione tra le parti di un diverso negozio avente effetti uguali e contrari al precedente”.


Prassi

  • Provvedimento n. 262747 dell’11.06.2024, commentato in "Bonus ZES unica con immobili nel limite del 50% del totale dell’investimento", Il Quotidiano del Commercialista del 21.6.2024: Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica ex art. 16 del DL 124/2023, viene disposto che il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non possa superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Tale limitazione trova conferma nel software “ZESUNICA” di compilazione del modello di comunicazione da presentare, entro il prossimo 12 luglio. In particolare, nel quadro B, contenente i dati della struttura produttiva destinataria del progetto di investimento, devono essere indicati nella Sezione II i dati degli investimenti realizzati e/o da realizzare nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili, vale a dire: (i) impianti (B11); (ii) macchinari (B12); (iii) attrezzature (B13); e (iv) immobili (B14). Ferma restando l’assenza delle specifiche tecniche dettagliate nel sito dell’Agenzia delle Entrate, nel rigo B14 va indicato il valore degli immobili che, sulla base della citata disposizione normativa, deve essere uguale o inferiore al 50% dell’investimento complessivo agevolato. Pertanto, al fine di compilare correttamente tali righi, pare opportuno individuare il valore complessivo dell’investimento agevolato, calcolando poi il valore degli immobili effettivamente ammesso all’agevolazione.


Dottrina

  • "Regole variegate per le pensioni italiane pagate ai non residenti", Il Quotidiano del Commercialista del 19.6.2024: In tema di imposizione concorrente nell’ambito pensionistico, dal punto di vista convenzionale, qualora la pensione sia privata, l’imposizione viene assegnata in via esclusiva all’altro Stato, superando così la presunzione posta dall’art. 23 del TUIR. Al contrario, per le pensioni pubbliche, è prevista l’imposizione esclusiva nello Stato che corrisponde le pensioni, fatto salvo il caso in cui la persona abbia sia la residenza, sia la cittadinanza dell’altro Stato. Ulteriori temi si pongono nei casi in cui la pensione, pur se di natura pubblica, è pagata a fronte di servizi resi in passato nell’ambito di un’attività commerciale esercitata articolazioni statali. In queste situazioni, infatti, valgono le regole dell’art. 19 paragrafo 3 del modello OCSE, che per le pensioni rimandano a quelle dell’art. 18 sulle pensioni private; pertanto, la pensione INPS erogata a un residente portoghese, a fronte di prestazioni rese in epoca lavorativa a favore di una azienda di trasporto pubblico italiana, si considera imponibile in modo esclusivo in Portogallo. Ulteriori eccezioni si rinvengono per le pensioni erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, variamente disciplinate dai Trattati. Ad esempio, nei rapporti con la Francia è disposto un sistema di imposizione concorrente tra i due Stati. Un ultimo set di deroghe caratterizza le pensioni degli autonomi, le quali dal punto di vista convenzionale non rappresentano “pensioni”, bensì “altri redditi”, nel contesto del Trattati conformi al modello OCSE tassati solo nello Stato di residenza del percipiente.


Attualità

  • Brevetti, pronta anche Milano Legali al test delle nuove regole”, IlSole24Ore del 17.6.2024, pagina 12: A Milano è attesa il 26 giugno la partenza operativa della terza e ultima sede europea del Tribunale Unico dei Brevetti. In particolare, Milano si occuperà dei casi relativi all’agroalimentare e alla moda, mentre sono esclusi i cosiddetti certificati protettivi complementari (SPC) che permettono di allungare la durata di un brevetto (strategici per quanto riguarda il farmaceutico), trattati al contrario da Parigi. Il contenzioso brevettuale è di per sé molto complesso, davanti al TUB influiranno ulteriori fattori come la lingua, i costi ed elementi tecnico-processuali differenti. In ogni caso, gli operatori del settore precisano che occorrerà leggere le prime decisioni che assumerà la divisione centrale di Milano per capire se a questa partenza ne conseguirà un incremento del contenzioso. In effetti, uno dei dati che meglio riflette lo stato di salute dell’economia e dell’innovazione di un Paese è proprio il numero di brevetti depositati: nelle ultime statistiche si vede un buon posizionamento del nostro Paese, facendo presumere una certa fiducia nel nuovo sistema. In definitiva, si segnala che il TUB rappresenta un vero cambio di passo, non solo perché, grazie alla gestione integralmente digitale della procedura, il titolare italiano di un brevetto unitario può introdurre dall’Italia una causa in qualsiasi altra sezione europea, ma anche perché la stessa decisione verrà presa applicando una procedura che presenta notevoli differenze rispetto a quella del nostro sistema giuridico.

 

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