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Italia - Rassegna stampa settimanale dal 14 al 20 dicembre 2024

Scritto da Fidinam News | 23/12/2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.  

Legislazione

  • Legge n. 182 del 18.11.2024, commentata in “Esenzioni ampie per gli interessi nei rapporti tra Italia e Cina”, Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2024: La nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina è stata ratificata dall'Italia con la Legge n. 182/2024. Tra le principali novità rispetto al Trattato in vigore si segnalano: (i) la riduzione al 5% dell'imposizione in uscita per i dividendi infragruppo; (ii) la riconfigurazione delle ipotesi di esenzione per talune fattispecie 986600 interessi; (iii) la riduzione della base imponibile per l'imposizione in uscita di talune royalties. Per quanto riguarda nello specifico gli interessi, l'aliquota ordinaria permane al 10%, ma è prevista un'aliquota agevolata all'8% per gli interessi pagati a un'istituzione finanziaria in relazione a prestiti di durata di almeno 3 anni concessi per finanziare progetti di investimento; le esenzioni coinvolgono un novero ampio di pagamenti a favore di istituzioni pubbliche o in relazione a prestiti garantiti o assicurati da istituzioni pubbliche.
  • DM 9 dicembre 2024, commentato in: “Obbligo di garanzia per i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti”, Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2024: È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19.12.2024, il secondo dei due decreti ministeriali di attuazione dei nuovi oneri gravanti sui rappresentanti fiscali in Italia di soggetti non residenti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 13/2024, che ha modificato l'art. 17 co. 3 del DPR 633/72. Inoltre: (i) sono fissate le condizioni e le modalità di rilascio della garanzia patrimoniale che i rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti dovranno prestare all'Agenzia delle Entrate, definendo i relativi massimali, graduati in base al numero di soggetti rappresentati; (ii) viene disposto che la garanzia dovrà avere una durata minima di 48 mesi a partire dal momento di presentazione.
    Il decreto in parola definisce altresì il regime transitorio della nuova disciplina. Si precisa, comunque, che gli effetti della stessa decorreranno dalla data di pubblicazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate al quale il decreto demanda gli aspetti operativi dei nuovi obblighi.
  • DM 10 dicembre 2024, commentato in: “Il tasso di interesse legale scende al 2% dal prossimo anno”, Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2024: Il DM in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16.12.2024, modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. abbassandolo dall’attuale 2,5% al 2% in ragione d’anno a partire dall’ 1.1.2025. Alla luce di quanto previsto all’art. 1284 c.c. l’individuazione del tasso di interesse legale è demandata al MEF il quale, con proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Occorre ora richiamare le principali conseguenze sul piano fiscale e contributivo. In relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs 472/97, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis. Pertanto, è pari al 2,5% fino al 31.12.2024 e al 2% dall’1.1.2025 fino al giorno di versamento compreso. La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione: (i) capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR); (ii) agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR). Sul versante delle imposte indirette, un decreto adeguerà al nuovo tasso del 2% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: (i) delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; (ii) delle rendite o pensioni a tempo determinato; (iii) delle rendite e delle pensioni vitalizie; (iv) dei diritti di usufrutto a vita.

Giurisprudenza


  • Ordinanza Cassazione, Sez. Trib., n. 32761 del 16.12.2024, commentata in "Pignoramento e intimazione: impugnazioni distinte", IlSole24Ore del 17.12.2024, pagina 38: La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha confermato che, in caso di cartella di pagamento non notificata seguita da un pignoramento presso terzi, il contribuente può e deve impugnare l’atto di pignoramento davanti ai giudici tributari. Se non lo fa, non può impugnare la successiva intimazione di pagamento, lamentando il medesimo vizio di notifica. La vicenda all’esame della Corte ha rappresentato l’occasione per rimarcare alcuni importanti principi affermati dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 7822/2020. In tale arresto, in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che laddove il pignoramento presso terzi rappresenti il primo atto con cui viene manifestata la pretesa tributaria, laddove il contribuente intenda contestare il difetto di notifica dell’atto presupposto, lo stesso è legittimato a impugnare il pignoramento davanti al giudice tributario. Ne consegue che il soggetto passivo ha in realtà l’onere di contestare tempestivamente – e cioè entro 60 giorni dalla notifica - l’atto dell’esecuzione, senza attendere una successiva intimazione di pagamento. In mancanza, la pretesa tributaria si consolida e non potrà più essere impugnata per vizi dell’atto presupposto. Ricorda poi la sezione tributaria che l’impugnazione, a scelta del contribuente, potrà investire il solo atto di pignoramento, in quanto non preceduto dalla valida notifica di un provvedimento impositivo, oppure cumulativamente sia l’atto dell’esecuzione che la cartella precedente.   
  • Sentenza Cgt Lombardita, n. 3228 del 10.12.2024, commentata in "Compatibili opzione forfettario e impatriati", IlSole24Ore del 14.12.2024, pagina 30: Con la sentenza in oggetto, la Cgt  di II grado della Lombardia, ha affermato che  in costanza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti per usufruire del regime «impatriati», la legge non preclude al contribuente di usufruire dell’agevolazione successivamente anche se all’atto del rientro in Italia egli abbia inizialmente opzionato il «forfettario». Nel caso di specie, non costituiva materia del contendere la circostanza che il contribuente fosse in possesso tutti i presupposti previsti dalla legge, oggettivi e soggettivi, per usufruire del regime “impatriati” e, pertanto, è la stessa legge a non prevedere alcuna preclusione per l’accesso del contribuente all’agevolazione nel 2020 e 2021, ancorché nei due anni precedenti avesse usufruito delle agevolazioni di cui al regime “forfettario”. Secondo gli interpreti, siffatta preclusione sarebbe illogica in quanto la ratio legis è quella di agevolare il cosiddetto “rientro dei cervelli”, non avendo alcun senso precluderne l’agevolazione per fatti diversi da quelli del mancato possesso dei requisiti tassativamente indicati dalla legge. Diversamente opinando, peraltro, si porrebbe un ostacolo ad una libertà di scelta del contribuente di optare per il regime fiscale più adeguato all’attività che intende svolgere in Italia dopo avere trascorso un periodo all’estero.

Prassi


  • Circolare n. 20 del 4.11.2024, commentata in "Da rivedere le istruzioni dell’Agenzia sulla presunzione di residenza fiscale dei trust", Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2024: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, ha fornito istruzioni operative agli Uffici locali riguardo alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023 in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti. Secondo l’AdE, le modifiche all'art. 73 co. 3 del TUIR in materia di residenza del trust, che hanno esplicitato la natura relativa della presunzione di residenza italiana per i trust istituiti all'estero per i quali, successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettua un'attribuzione immobiliare, avrebbero l'effetto di portare da assoluta (nel regime ante 2024) a relativa (dal 2024 in poi) la natura di tale presunzione. Tale linea interpretativa dovrebbe essere rettificata, al fine di confermare la natura di presunzione relativa senza soluzione di continuità (la stessa Agenzia delle Entrate, del resto, già nella circ. 27.12.2010 n. 61 aveva previsto la possibilità di fornire la prova contraria).
  • Risposta ad istanza di interpello n. 258 del 16.12.2024, commentata in "Trust interposti se il trustee può essere rimosso", IlSole24Ore del 17.12.2024, pagina 38: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, ha esaminato la qualificazione fiscale, ai fini delle imposte dirette (art. 73 del TUIR), di tre trust, istituiti tra il 1990 e il 2012 negli Stati Uniti d'America da un disponente ormai deceduto, amministrati dal medesimo trustee ed aventi una sola beneficiaria, cittadina americana ma residente fiscale in Italia. Secondo l’AdE, il potere del disponente o beneficiario di rimuovere in ogni momento il trustee costituisce indizio del fatto che il trust sia interposto. L’orientamento si fonda sulla considerazione che il trustee che possa essere sostituito anche senza giusta causa può sentirsi condizionato nelle proprie scelte. L’interpello in commento è molto utile perché non riguarda solo il caso di trust interposti, ma anche di un trust “trasparente”, analogamente alle risposte 351/2021 e 237/2023. Nella fattispecie, la classificazione del trust come trasparente deriva dal fatto che in base all’atto istitutivo la beneficiaria ha diritto a ricevere distribuzioni annuali dell’intero reddito netto, così da renderla «titolare di reddito individuato» ai sensi dell’art. 73, co. 2, del Testo unico. Spesso accade che si faccia confusione fra trust interposto e trust trasparente, ma è bene ricordare che gli effetti in termini di tassazione sono molto differenti. La caratteristica del trust interposto è che i singoli proventi percepiti dal trust devono essere assoggettati ad imposizione per imputazione direttamente in capo all’interponente residente secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Testo unico, come se il trust non esistesse. Nel trust trasparente, invece, il reddito prodotto dal trust è assoggettato ad imposizione in capo al beneficiario individuato indipendentemente dalla effettiva percezione, come reddito di capitale; pertanto concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario, nell’esercizio di produzione del reddito e non è più tassabile al momento dell’effettiva percezione.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 266 del 18.12.2024, commentata in "Limiti per l’esclusione da IVA dei TP adjustment", Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2024: L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, ha ribadito che gli aggiustamenti di prezzo tra due società stabiliti in Stati diversi ma appartenenti allo stesso gruppo, derivanti dalle politiche di "transfer pricing", rilevano ai fini IVA solamente quando essi: (i) sono a titolo oneroso, ossia in denaro o in natura; (ii) si riferiscono a specifiche e individuate cessioni di beni o prestazioni di servizi infragruppo, soggette a IVA; (iii) esiste un collegamento diretto tra le rettifiche in commento e il corrispettivo originariamente pattuito per l'operazione intercompany. Tale principio è stato espresso dal working paper n. 855 del Comitato IVA, ripreso dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, l'Agenzia ha considerato rilevante ai fini IVA il corrispettivo addebitato in fattura da una delle società del gruppo, a titolo di consuntivo, pari al 95% dell'interno valore di "transfer pricing", ritenendolo comprensivo sia dell'aggiustamento del margine operativo del cessionario, sia del saldo dell'esportazione effettuata.
  • Risposta ad istanza di interpello n. 956-1678/2024 Direzione centrale Ufficio fiscalità internazionale, commentata in "Per l’Italia ancora valida la convenzione con la Russia", IlSole24Ore del 19.12.2024, pagina 39: L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, relativa a un caso di distribuzione di dividendi da una società italiana ad una società russa, ha confermato che, nonostante la Federazione russa abbia, per norma interna, sospeso l’applicazione del trattato contro le doppie imposizioni con l’Italia, la convenzione, per parte italiana, è ancora efficace. L’AdE, nella risposta, hanno dato rilevanza al fatto che, a oggi, né l’Italia né la Federazione russa hanno proceduto alla denuncia in senso tecnico della convenzione ex articolo 30 del trattato stesso. Pertanto, la sospensione unilaterale decretata dal governo russo non ha prodotto effetti sull’efficacia del trattato dal lato italiano, ma solo dal lato russo. Il sostituto d’imposta italiano, quindi, può continuare a operare la ritenuta ridotta in base alla convenzione. La risposta non si occupa del caso opposto di percezione, da parte di soggetti residenti in Italia, di proventi di fonte russa assoggettati alla ritenuta interna locale anziché a quella convenzionale. In questo caso il problema è se il credito d’imposta di cui all’articolo 165 del Testo unico e all’articolo 24 della convenzione spetti per l’intero ammontare dell’imposta estera o entro il limite convenzionale. Secondo la prassi italiana, le imposte accreditabili non possono eccedere quelle che la convenzione consente di operare allo Stato della fonte. Nel caso specifico però la convenzione è inefficace dal lato del soggetto che eroga il provento ed efficace dal lato del soggetto che lo percepisce. Dovrebbe quindi essere ammessa in Italia la spettanza del credito d’imposta per l’intero ammontare delle imposte dovute in Russia in base alla legislazione interna.

Dottrina e Attualità

  • Segnalazioni del revisore di situazioni di crisi nell’ambito di specifiche funzioni”, Il Quotidiano del Commercialista del 17.12.2024: Nel documento di ricerca n. 259, Assidevi fornisce indicazioni utili con riferimento all’obbligo di segnalazione di situazioni di crisi e insolvenza, esteso anche al revisore legale a seguito delle modifiche che il D.lgs. 136/2024 ha apportato all’art. 25-octies del Codice della crisi (“CCII”). Si evidenzia come la segnalazione del revisore legale debba essere effettuata nell'esercizio delle funzioni che gli sono proprie alla luce del framework normativo di riferimento allo stesso applicabile. Circa le tempistiche di svolgimento delle attività di revisione, si evidenzia come il revisore legale tragga le proprie conclusioni sulla continuità aziendale ai fini dell'emissione del proprio giudizio soltanto al termine dell'intero processo di revisione. Qualora, invece, si trattasse di valutare se procedere con la segnalazione nel corso dell'esercizio, il professionista dovrà tenere conto degli elementi "concretamente rinvenibili in quel momento e della natura delle funzioni che gli sono attribuite in quello specifico contesto". Indicazioni sull'esistenza dei segnali di crisi potrebbero emergere nel corso delle verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale, svolte in base alle previsioni contenute nel principio di revisione SA Italia 250B.
  • Canal+ cade nell’anno nero della Borsa di Londra”, IlSole24Ore del 17.12.2024, pagina 30: La quotazione di Canal+, la catena televisiva che faceva parte di Vivendi, al London Stock Exchange del 16.12.2024 avrebbe dovuto essere il ‘regalo di Natale’ alla Borsa, una buona notizia per chiudere in positivo un anno decisamente negativo per il listino. Secondo le anticipazioni della vigilia, sarebbe stato il maggiore listing dell’anno con una valutazione superiore ai 5 miliardi di sterline. Invece il titolo, che ha debuttato a 290p alle 8 del mattino, è crollato a 213p per poi chiudere a 222p, pari a una valutazione di 2,4 miliardi di sterline per Canal+, nota per il successo dei suoi film come la serie dedicata all’orso Paddington. Secondo alcuni analisti però un calo iniziale era previsto, dato che alcuni azionisti Vivendi possono detenere solo titoli di società francesi e quindi sono stati costretti a vendere le azioni Canal+. Il gruppo si è detto convinto che nelle prossime settimane il prezzo tornerà a salire raggiungendo la valutazione di mercato prevista di 5-6 miliardi di sterline. Il 2024 è l’anno più negativo per la Borsa londinese da quindici anni: ben 88 società per un valore complessivo di oltre 100 miliardi di sterline hanno abbandonato il listino o si sono trasferite a New York o altrove, mentre solo 18 si sono quotate. L’esodo è continuato nonostante i tentativi dell’LSE, del Governo e degli enti di regolamentazione di riformare le regole per facilitare le quotazioni. Alcune società, come Hargreaves Lansdown e Darktrace, leader nel campo della sicurezza informatica, sono state acquistate da società di private equity e sono uscite dal listino. Il timore è che l’esodo continui nel 2025, dato che diverse società che derivano gran parte dei loro utili negli Stati Uniti - come la società mineraria Rio Tinto, British American Tobacco o l’editore Pearson – potrebbero decidere di trasferirsi alla ricerca di rendimenti migliori. Quest’anno l’indice S&P 500 ha registrato una crescita del 27%, contro l’8% del Ftse 100.

 

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