Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina e Attualità.
Legislazione
- Legge di Bilancio 2025, commentata in:
- “La rivalutazione di quote e terreni fa i conti con l’imposta al 18%”, IlSole24Ore del 28.12.2024, pagina 18: La legge di Bilancio 2025 riconferma la possibilità di rivalutare il valore fiscale di quote e terreni, ma aumenta l'imposta sostitutiva al 18% (dal 16% del 2024). Il regime consente di rivalutare beni posseduti al 1° gennaio di ogni anno, con pagamento entro il 30 novembre, evitando le proroghe annuali. Restano esclusi i soggetti esteri con regime Pex. Possibili nuove rivalutazioni per beni già rivalutati, con scomputo delle imposte già versate.
- “Società di comodo, exit strategy con i beni assegnati ai soci”, IlSole24Ore del 30.12.2024, pagina 3: La manovra 2025 introduce agevolazioni per assegnazioni e cessioni di beni ai soci e trasformazioni in società semplici, utili per le società di comodo. Le operazioni, da completare entro il 30 settembre 2025, prevedono: (i) l’imposta sostitutiva ridotta: 8% (10,5% per le società di comodo) su redditi da operazioni agevolate; (ii) sconti sulle imposte indirette: riduzione del 50% dell’imposta di registro e imposte ipocatastali fisse; (iii) valore catastale rivalutato: garantisce stabilità nei trasferimenti immobiliari senza accertamenti fiscali. Le riserve in sospensione d’imposta sono tassate con un’imposta sostitutiva del 13%, ma può essere valutato un affrancamento al 10% da liquidare nella dichiarazione dei redditi del 2024. Le misure puntano a facilitare l’exit strategy per le società, riducendo rischi e costi fiscali.
- “L’obbligo di PEC per le società esteso agli amministratori”, IlSole24Ore del 2.01.2025, pagina 21: La legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo per gli amministratori di nuove società, costituite dal 1° gennaio 2025, di dotarsi di una propria PEC. La misura modifica l’articolo 5 del Dlgs 179/2012, che già imponeva alle imprese di registrare una PEC nel Registro delle imprese come sede legale digitale. L'obiettivo dichiarato è garantire una comunicazione tracciabile e sicura con la Pubblica Amministrazione, ma l'obbligo solleva dubbi sull’effettiva utilità rispetto al sistema attuale, che già prevede la PEC aziendale. Resta da chiarire se sarà possibile usare la stessa PEC della società o se sarà necessario un indirizzo per ogni amministratore, creando un potenziale onere burocratico. Non sono previste sanzioni specifiche per l’inadempimento da parte degli amministratori.
- Decreto IRPEF-IRES, commentato in “Riserve in sospensione d’imposta: a chi conviene liberarle con il 10%”, Il Sole24Ore del 6.01.2025, pagina 15: Con la chiusura dei bilanci al 31 dicembre 2024, le imprese potranno decidere se liberare, totalmente o parzialmente, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel loro patrimonio netto, applicando un'imposta sostitutiva del 10% (art. 14 del Dlgs 192/2024). La misura straordinaria consente alle aziende di ridurre il carico fiscale sulle riserve, rendendole disponibili per future distribuzioni ai soci. L'imposta sostitutiva dovrà essere liquidata nella dichiarazione dei redditi SC2025 e versata in quattro rate annuali. La convenienza è significativa soprattutto per le società di capitali: senza affrancamento, la distribuzione delle riserve ai soci persone fisiche comporterebbe un'imposizione complessiva del 50% (24% di Ires e 26% di ritenuta sui soci). Con l'affrancamento, resta solo l'onere fiscale a carico dei soci. Ancor più vantaggiosa è la misura per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria, poiché evita l'applicazione dell'Irpef marginale sul reddito dei soci o del titolare. Sono escluse dall'opportunità le imprese in contabilità semplificata e quelle che hanno già affrancato le riserve in passato o le hanno rivalutate solo contabilmente. Le aziende possono scegliere di affrancare solo una parte delle riserve, in base alle loro esigenze di distribuzione ai soci nel breve o medio termine. Inoltre, l'operazione non dovrebbe comportare la liberazione di imposte differite nella maggior parte dei casi.
Giurisprudenza
- Ordinanza Cassazione, n. 28801/2024, commentata in “Credito d’imposta per redditi esteri, la Convenzione batte l’omissione”, IlSole24Ore del 30.12.2024, pagina 17: La Corte di cassazione, con l’ordinanza, ha stabilito che il contribuente ha diritto al credito d’imposta per imposte pagate all’estero, anche se il reddito non è stato dichiarato in Italia. Questo perché le convenzioni contro le doppie imposizioni prevalgono sulle norme interne, evitando limiti che violerebbero obblighi internazionali. L’Agenzia delle Entrate, invece, richiede la presentazione di una dichiarazione integrativa. Tuttavia, l’orientamento consolidato della Cassazione offre maggiore sicurezza, a condizione che esista una convenzione bilaterale con lo Stato estero. Regolarizzare la dichiarazione resta comunque preferibile quando possibile.
- Sentenza Cassazione n. 34075/2024, commentata in “Il pignoramento nel trust si trascrive contro il trustee”, IlSole24Ore dell’8.01.2025, pagina 27: la Cassazione ribadisce che la trascrizione di pignoramenti o atti relativi a beni in trust deve essere effettuata a favore del trustee, non del trust, privo di soggettività giuridica. La trascrizione contro il trust è nulla e crea incertezza giuridica, come previsto dall’articolo 2665 del Codice civile. La Corte chiarisce che la Convenzione dell’Aja del 1985 non richiede trascrizioni a favore del trust, ma garantisce solo pubblicità del vincolo sui beni intestati al trustee. Anche rapporti contrattuali e conti bancari legati al trust devono essere intestati al trustee, rispettando le regole sulla separazione patrimoniale.
- Ordinanza Cassazione n. 34655/2024, commentata in “Flat tax impatriati fruibile anche tramite rimborso”, IlSole24Ore del 9.01.2025, pagina 32: Con l’ordinanza la Cassazione stabilisce che i contribuenti che soddisfano i requisiti del regime agevolativo per gli impatriati (Dlgs 147/2015) possono richiedere un rimborso per l’agevolazione non fruita, anche senza aver presentato richiesta al datore di lavoro. La mancata richiesta non preclude il diritto al rimborso, purché sussistano i requisiti sostanziali. Tuttavia, il comma 5-ter del DL 34/2019 limita il rimborso per somme versate spontaneamente, applicandosi solo in specifici casi, come la mancata iscrizione all’AIRE o atti impositivi definitivi. La decisione ribadisce il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale.
Prassi
- Risposta all’interpello n. 2 dell’8.01.2025, commentata in “IVA sulla concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune all’ASD”, Il Quotidiano del Commercialista del 9.01.2025: Con la risposta all’interpello l’Agenzia chiarisce che l’accordo tra un Comune e un’ASD per la gestione di un Palasport non può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 36-bis del DL 75/2023. Secondo l’Agenzia, infatti, l’accordo rappresenta una prestazione complessa che include servizi accessori (custodia, pulizia, manutenzione) e la possibilità di svolgere attività pubblicitaria, elementi che esulano dalle “prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva”. Nella risposta l’Agenzia richiama precedenti interpretazioni e giurisprudenza comunitaria, sottolineando che l’attività promozionale crea un valore economico aggiuntivo che rende la prestazione promiscua, quindi non rientrante nei criteri di esenzione. Inoltre, la Cassazione conferma che le norme agevolative, essendo di stretta interpretazione, non possono essere applicate oltre i limiti letterali definiti dalla legge. Questa interpretazione rigorosa, pur considerando l’importanza della pubblicità per il sostentamento delle ASD, mira a preservare l’equità fiscale e il rispetto delle normative comunitarie.
- Risoluzione n. 1 del 9.01.2025, commentata in “Versamento del socio da abbinare alla società che gode del ravvedimento con CPB”, Il Quotidiano del Commercialista del 10.01.2025: Con la risoluzione, l’Agenzia ha fornito chiarimenti sulle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva per le società in regime di trasparenza fiscale che aderiscono al ravvedimento 2018-2022. Questo regime consente di sanare eventuali irregolarità fiscali per i periodi dal 2018 al 2022, offrendo protezione da rettifiche sui redditi e sull’IVA. Le società possono effettuare il versamento direttamente, utilizzando il codice tributo “4075” per le imposte dirette e “4076” per l’IRAP, coprendo l’intero importo dovuto anche in forma rateale. In alternativa, i soci possono versare la propria quota indicando nel modello F24 il codice fiscale della società e il codice identificativo “73”, così da attribuire correttamente i pagamenti al beneficiario. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o in 24 rate mensili di pari importo, con interessi calcolati al tasso legale. Questi chiarimenti aiutano a gestire meglio i versamenti, semplificando il coordinamento tra società e soci e riducendo i margini di errore.
Dottrina e Attualità
- “Su usufrutto e rendite si applica il tasso base del 2,5%”, IlSole24Ore del 2.01.2025, pagina 23: Dal 1° gennaio 2025, il calcolo della base imponibile per usufrutti e rendite, ai fini delle imposte di registro, successione e donazione, continua a essere basato sul tasso del 2,5%. Questo nonostante l’abbassamento del tasso legale di interesse al 2%, introdotto dal Dm del 10 dicembre 2024. La riforma, prevista dal Dlgs 139/2024, stabilisce che il tasso per questi calcoli non possa scendere sotto il 2,5%, indipendentemente dal tasso legale in vigore. Questa misura evita distorsioni matematiche, come quelle verificatesi in passato, quando il tasso legale molto basso comportava basi imponibili sproporzionate. Nel 2020, ad esempio, con un tasso dello 0,05%, una rendita annua di 120mila euro era stata tassata su una base di 144 milioni, con imposte abnormi. La nuova norma non solo sterilizza questi effetti, ma si rivela cruciale anche in ambiti legati al risarcimento del danno biologico. La giurisprudenza (Cassazione 31574/2022) sta infatti riscoprendo l’articolo 2057 del Codice civile, che incoraggia l’uso di rendite vitalizie per danni permanenti. Il tasso minimo del 2,5% garantirà maggiore coerenza nei calcoli e nei valori fiscali applicati.
- “Litio nella morsa di Cina e crisi dell’auto: l’oro bianco crolla del 90% dai massimi”, IlSole24Ore del 5.01.2025, pagina 10: Il litio, noto come “oro bianco”, continua a perdere valore, segnando un calo del 90% dai massimi del 2022. Il rally che aveva moltiplicato per sette il prezzo del metallo ha lasciato spazio a un surplus d’offerta, aggravato dalla crisi dell’automotive in Europa. Nonostante la chiusura di alcuni impianti, molti produttori proseguono l’attività accumulando perdite, mentre la domanda non riesce a tenere il passo. La Cina domina il mercato globale, concentrando il 92% della filiera delle batterie. Pechino sembra adottare una strategia mirata a consolidare il proprio predominio, mantenendo attiva la produzione anche in condizioni di surplus. Questo approccio ha contribuito a ridurre del 20% i costi delle batterie nel 2023, favorendo la competitività dei veicoli elettrici, con un traguardo storico di 1,8 milioni di immatricolazioni globali solo a novembre. Tuttavia, l’eccesso d’offerta di litio non si assorbirà a breve. Stime indicano una crescita della produzione globale del 15% nel 2024, mentre i prezzi potrebbero continuare a calare. Analisti segnalano che il riequilibrio del mercato richiederà anni, con un surplus stimato fino al 2027. La Cina, grazie alla sua integrazione industriale, potrebbe uscire vincitrice, mentre il resto del mondo affronta le conseguenze di un mercato sempre più squilibrato.
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