Fidinam - Rassegna stampa

Italia - Rassegna stampa settimanale dal 5 al 11 ottobre 2024

Scritto da Fidinam News | 11/10/2024

Le news tributarie più importanti della settimana raccolte dai professionisti di Fidinam Italia in materia di: Legislazione, Giurisprudenza, Prassi, Dottrina & Attualità.

Legislazione

 

  • Legge n.143/2024 di conversione del DL 113/2024 commentata in:
-“In Gazzetta Ufficiale il decreto Omnibus convertito”, Il Quotidiano del Commercialista del 9.10.2024: Tra le principali disposizioni confermate, si evidenzia la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni al 1° gennaio 2024 e il differimento del termine per il pagamento delle imposte relative alla regolarizzazione del magazzino. È stata introdotta una nuova comunicazione per accedere al credito d’imposta nella ZES del Mezzogiorno e un regime fiscale agevolato per frontalieri svizzeri residenti nei nuovi Comuni di frontiera, oltre all’aumento dell’imposta sostitutiva per i neo-residenti. In aggiunta, in ambito IVA, è stata confermata l’esclusione per le operazioni tra soci di associazioni sportive dilettantistiche e l’aliquota del 5% sui corsi sportivi. Pertanto, è stata aggiunta un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti (il cd. “bonus Natale”) erogata con la tredicesima mensilità. Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale, è stato previsto un “regime di ravvedimento” per i soggetti ISA per i periodi d’imposta 2018-2022, con proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2027; al contrario, i soggetti che non si avvalgono di tale regime, i termini di accertamento per il 2018 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
- “Neo-residenti, la flat tax raddoppia a 200 mila euro”, IlSole24Ore del 8.10.2024, pagina 33: Con la conversione in legge, dell’art. 2 del DL 113/2024 è stato confermato l’incremento da 100.000 a 200.000 euro dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri per i neo-residenti, modificando per la prima volta l’art 24-bis del TUIR. Tale regime speciale, introdotto nel 2017, ha attratto 957 nuovi contribuenti nel solo 2022, con un gettito complessivo di quasi 90 milioni di euro. I neo-residenti sono persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia e optano per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri, purché non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nei dieci precedenti. L’aumento dell’imposta non intacca i familiari dei contribuenti principali, che continueranno a pagare 25.000 euro. La nuova imposta si applica solo ai soggetti che trasferiscono la residenza civilistica dopo il 10 agosto 2024, mentre chi già aderisce al regime non subisce alcun effetto incrementale.

Giurisprudenza


  • Sentenza Cassazione, n. 19363/2024, commentata in "Cessione di opere d’arte al test dell’intento speculativo", IlSole24Ore del 3.10.2024, pagina 38: La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19363/2024, ha confermato la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di opere d'arte, classificandole come redditi da attività commerciale occasionale ai sensi dell’art. 67 del TUIR, se effettuate con intento speculativo. Nel caso di un privato che ha venduto un Monet, la Corte ha ritenuto che l'uso di una casa d'aste e l'esposizione dell'opera in musei fossero indicatori di speculazione. La nuova legge delega fiscale (legge 111/2023) propone un approccio basato su parametri oggettivi, esentando dalla tassazione le vendite di opere ricevute per successione, donazione, permuta o reinvestimento delle plusvalenze in ulteriori beni d’arte. Non è invece previsto un periodo di detenzione minimo per escludere l'intento speculativo.
  • Sentenza Cassazione, n. 24387/2024, commentata in "Se la prima casa con agevolazioni va nel trust, no al secondo bonus", IlSole24Ore del 10.10.2024, pagina 36: La Corte di cassazione, nella sentenza n. 24387/2024, ha stabilito che un contribuente che abbia acquistato un immobile con l’agevolazione "prima casa" e poi lo abbia conferito in un trust non può beneficiare nuovamente della stessa agevolazione per un successivo acquisto. La Corte ha considerato il conferimento in trust come un atto fiscalmente neutro, che non comporta un vero trasferimento di ricchezza. Tuttavia, questa interpretazione contrasta con la normativa civilistica e la circolare n. 34/2022, che riconoscono il conferimento come un trasferimento patrimoniale rilevante.

Prassi

  • Provvedimento n. 379575/2024 commentato in "Fissate le regole per eleggere il domicilio digitale speciale", Il Quotidiano del Commercialista del 8.10.2024: Con il provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il modello di elezione del domicilio digitale speciale, nonché la conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, in conformità all’art. 60-ter, co. 5, del DPR 600/73. Il domicilio digitale, identificato come un indirizzo elettronico presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ha validità legale per la ricezione di comunicazioni elettroniche. Tale domicilio digitale speciale può essere eletto esclusivamente da persone fisiche, professionisti e altri enti privati non obbligati all’iscrizione in Albi, elenchi, registri professionali o nelle Registro delle imprese. Sono esclusi i soggetti che devono iscrivere il proprio indirizzo PEC nell’indice nazionale dei domicili digitali ai sensi dell’art. 6-bis del CAD. Il domicilio digitale speciale permette la notifica di atti, avvisi e provvedimenti, oltre a comunicazioni per le quali la legge non prescrive la notificazione, incluse quelli destinati all’erede o ai rappresentanti legali. Tale domicilio è utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica di cartelle di pagamento e atti della procedura esecutiva, riguardanti carichi affidati da vari enti creditori.
  • Circolare Assonime n.18 del 30 settembre 2024, commentata in "Autotutela sostitutiva legittima per emenda di vizi formali e procedurali, Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2024: Con la circolare in analisi, è stato analizzato il nuovo art. 9-bis della L. 212/2000, mediante il quale è stato codificato. Tale disposizione sancisce che, salvo previsioni specifiche o emendabilità di vizi formali, l'amministrazione finanziaria può esercitare l'azione accertativa una sola volta per ciascun tributo e per ogni periodo d’imposta. Tuttavia, l’art. 9-bis fa salvi gli accertamenti integrativi e parziali. L'accertamento integrativo, regolato dagli artt. 43, co. 3 del DPR 600/73 e 57, co. 4, del DPR 633/72, consente all'Amministrazione di procedere con un nuovo accertamento nei confronti di un contribuente, a condizione che siano rispettati i termini decadenziali e si abbiano nuovi elementi sopravvenuti, purché il primo atto non abbia carattere di accertamento parziale. L'accertamento parziale, disciplinato dagli artt. 41-bis del DPR 600/73 e 54, co. 5, del DPR 633/72, è invece una rettifica limitata a una parte della posizione fiscale del contribuente, basata su segnalazioni qualificate, come quelle provenienti dalla Guardia di Finanza o dall'Anagrafe tributaria. Assonime ritiene che l'art. 9-bis attenui la portata della riforma, poiché mantiene operativi gli accertamenti integrativi e parziali. L'autotutela sostitutiva, ovvero la possibilità di emettere un nuovo atto in sostituzione di uno precedente viziato, è disciplinata dalla norma che mantiene l’emendabilità dei vizi procedurali e formali. Secondo la circolare, l'autotutela sostitutiva può essere utilizzata solo per correggere errori formali o procedurali, e non per introdurre nuove pretese impositive basate sugli stessi elementi già considerati nel primo atto, evitando così di violare il principio di buona fede e i requisiti legali per l'accertamento integrativo.


Dottrina & Attualità

  • L’evasione si è ridotta”, ItaliaOggi del 8.10.2024, pagina 23: Il rapporto 2024 sull'evasione fiscale e sull'economia non osservata evidenzia una riduzione significativa del tax gap complessivo, che per l'anno 2021 si attesta a 82,4 miliardi di euro, registrando un decremento di 3,2 miliardi rispetto al 2020. Il tax gap tributario ammonta a 72 miliardi, con una riduzione di quasi 2,8 miliardi rispetto all'anno precedente. Questo miglioramento è principalmente attribuibile alla diminuzione del gap IVA, pari a circa 4,2 miliardi di euro, e del tax gap delle locazioni, ridottosi di 303 milioni di euro. Esaminando l'andamento quinquennale (2017-2021), il tax gap medio annuo si attesta a circa 96 miliardi di euro, con 84,4 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,6 miliardi di mancate entrate contributive. Nel periodo considerato si registra una riduzione complessiva di circa un quarto del tax gap, pari a 26 miliardi di euro, di cui 24,6 miliardi derivano dalla diminuzione del gap tributario. Il rapporto attribuisce la riduzione del tax gap a diversi fattori, pur precisando che, rispetto alla media europea, l’Italia presenta ancora un gap IVA superiore (10,8% contro il 5,3% dell'Unione Europea). Tuttavia, l'Italia ha registrato la riduzione più significativa in Europa nell'ultimo quinquennio, con un calo di 12,7 punti percentuali rispetto alla media europea di 5,6 punti percentuali.
  • Revisione catastale per gli immobili ristrutturati e caccia alle case fantasma”, ItaliaOggi del 9.10.2024, pagina 33: Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato un intervento di revisione catastale in relazione agli immobili che hanno beneficiato di detrazioni fiscali legate a interventi edilizi significativi, come il Superbonus 110%. L'obiettivo è aggiornare la rendita catastale di tali immobili e intensificare il controllo su quelli non censiti correttamente, i cosiddetti "immobili fantasma". Questo intervento risponde anche alle richieste dell'UE che sollecita l'Italia ad intervenire sulla tassazione immobiliare. La revisione riguarderà: gli immobili che hanno usufruito di agevolazioni edilizie, per i quali saranno rivisti i valori catastali a seguito di riqualificazioni strutturali finanziate con fondi pubblici e gli immobili non accatastati del tutto o non censiti in modo corretto, con l'obiettivo di includerli nel sistema catastale e di adeguare le loro rendite. In aggiunta, il ministro ha evidenziato ulteriori misure per rendere il sistema fiscale più efficiente, tra cui: (i) promozione dell'adempimento fiscale; (ii) maggiore interoperabilità delle banche dati per contrastare l’omessa dichiarazione; e (iii) riduzione dei tempi per il rimborso dell’IVA.
  • Branch di società estera: rebus individuazione del titolare effettivo”, IlSole24Ore del 10.10.2024, pagina 36: L’individuazione del titolare effettivo, pur mirata a contrastare il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro, presenta problematiche applicative rilevanti, in particolare per le stabili organizzazioni italiane di società estere. In particolare, si discute se tale obbligo ricada anche sulle branch, dato che la vera entità giuridica è la casa madre estera. Alcuni sostengono che, laddove la società madre sia già soggetta all’obbligo di comunicazione del titolare effettivo nel paese di origine (in particolare nell’UE), la branch italiana dovrebbe essere esonerata. Tuttavia, qualora si ritenga che la branch debba comunque adempiere a tale obbligo, emerge la necessità di individuare il soggetto da iscrivere nel Registro delle imprese italiano. Sul punto, due orientamenti sono emersi: (i) il legale rappresentante della casa madre come titolare effettivo, anche se questo spesso non ha poteri operativi diretti sulla branch italiana; (ii) oppure, considerare quale titolare effettivo il preposto della branch italiana, che effettivamente esercita poteri sulla stabile organizzazione. Tuttavia, questa seconda soluzione non è generalmente accettata dalle Camere di commercio. Una soluzione univoca è auspicabile per evitare disomogeneità nell'applicazione della normativa e ridurre l'incertezza per le società operanti, specialmente in settori come quello finanziario, dove il rischio di riciclaggio è considerato ridotto.
  • Dematerializzazione delle Pmi srl con obbligo di istituire il libro soci”, IlSole24Ore del 1.10.2024, pagina 38: Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione Nazionale Commercialisti hanno pubblicato un documento sulla dematerializzazione delle quote delle PMI costituite in forma di S.r.l., introdotta dalla legge Capitali (legge 21/2024). La dematerializzazione delle quote, prevista dall'art. 26, co. 2-bis del D.L. 179/2012, consente di ridurre i costi legati al trasferimento delle quote, offrendo un'alternativa ai tradizionali procedimenti previsti dal Codice civile (art. 2470) e dal D.L. 112/2008 (art. 36). Con l'uso di piattaforme di equity crowdfunding, le S.r.l. PMI possono accedere a un regime intermedio di circolazione delle quote. Le partecipazioni dematerializzate saranno gestite tramite scritturazioni informatiche da intermediari, semplificando il processo di trasferimento. Tuttavia, le S.r.l. PMI che optano per la dematerializzazione devono mantenere il libro soci, in cui vanno registrati i dati relativi alle partecipazioni, aggiornandolo entro 30 giorni in caso di trasferimenti per quote emesse in forma scritturale.


Fidinam può aiutarti

La rassegna stampa settimanale di natura tributaria è a cura del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

È possibile rivolgerci eventuali domande tramite l'apposito formulario.