Il 18 marzo 2025, l’AFC ha pubblicato una comunicazione per chiarire il trattamento fiscale delle stabili organizzazioni (c.d. Permanent Establishments - PE) nell'ambito delle regole sull’imposizione minima.
Un gruppo di imprese multinazionale assoggettato all’imposizione minima è composto da entità costitutive, soggette sia alle norme GloBE OCSE sia all’ordinanza sull’imposizione minima (OImM, RS 642.161).
Secondo l’articolo 1.3.1 GloBE, un’entità costitutiva può essere:
In base all’articolo 1.3.2, un Permanent Establishment che rientra nella definizione della lettera b è trattato come un’entità separata dalla casa madre e da qualsiasi altro stabilimento della stessa. Ai sensi dell’articolo 10 GloBE, il concetto di Permanent Establishment riguarda solo le entità estere, mentre le stabili organizzazioni delle entità nazionali del gruppo non sono considerate entità costitutive.
I Permanent Establishments che rientrano nella definizione di entità costitutive di un gruppo multinazionale potrebbero essere assoggettati all'imposta integrativa, qualora il livello di imposizione effettiva fosse inferiore al 15%. Inoltre, dovranno adempiere agli obblighi procedurali previsti dalle norme GloBE e dall’OImM. In base all’articolo 6 OImM, le entità costitutive fiscalmente rilevanti in Svizzera saranno solidalmente responsabili per l’imposta integrativa, in proporzione all’imposta loro attribuita secondo l’articolo 12 OImM.
Secondo la normativa svizzera, il Permanent Establishment (stabile organizzazione) è considerato un’entità senza personalità giuridica separata dalla casa madre ed è imponibile in Svizzera solo per i redditi a essa attribuibili.
La comunicazione dell’AFC evidenzia che, ai sensi della legge federale sull’imposta federale diretta, non è la stabile organizzazione ad essere direttamente assoggettata all’imposta, bensì si considera che vi sia un’appartenenza economica alla Svizzera della persona fisica o giuridica estera che non vi appartiene personalmente (art. 4 cpv. 1 lett. b e 51 cpv. 1 lett. b LIFD).
Di conseguenza, nel caso di uno stabilimento d’impresa svizzero considerato entità costitutiva secondo le disposizioni dell'OImM e delle norme GloBE, l’imposizione fiscale e gli obblighi procedurali previsti da tali normative non si applicheranno direttamente allo stabilimento d’impresa, ma saranno attribuiti alla casa madre estera. Lo stesso vale per la responsabilità solidale prevista dall’articolo 6 OImM.
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