Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività dell’azienda, comunque mantenendo il rapporto di lavoro con il dipendente. Si tratta di una misura riservata alle aziende svizzere particolarmente efficace in periodi di crisi economica.
L’ emergenza epidemiologica Covid-19 (“Coronavirus”) ha imposto a molte aziende svizzere di ricorrere alla richiesta di lavoro ridotto per cercare di contenere le inevitabili ripercussioni negative a livello economico che l’inarrestabile diffusione del virus ha provocato. In questo modo, infatti, vengono tutelate le aziende e i dipendenti in un momento in cui la contrazione degli ordini impone un drastico taglio dei costi, prevenendo allo stesso tempo di incorrere in licenziamenti.
Al fine di preservare i posti di lavoro e affrontare la crisi temporanea in cui versa l’azienda, l’imprenditore può temporaneamente ridurre il lavoro dei propri dipendenti. L’ assicurazione contro la disoccupazione, infatti, copre per un determinato periodo una parte della retribuzione ai dipendenti la cui attività è stata ridotta. La retribuzione, nel caso di lavoro ridotto, ammonta all’80% del salario soppresso.
Ad esempio, un dipendente impiegato al 100% presso un’azienda può vedere il suo impiego e il suo stipendio ridotto della metà; tuttavia, il lavoro ridotto assicura che venga corrisposta un’indennità pari all’80% del suo salario per la metà non corrisposta dal datore di lavoro, pari a un totale 90% del salario normale.
Non tutti i dipendenti possono beneficiare del lavoro ridotto: il datore di lavoro può richiedere l’indennità per lavoro ridotto solo in casi specifici. Non hanno infatti diritto all’indennità da lavoro ridotto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato disdetto o che abbiano un contratto di tipo determinato o temporaneo.
Il lavoro ridotto non ha alcuna influenza nemmeno sui contributi alle assicurazioni sociali. Datori di lavoro e lavoratori devono continuare a versarli integralmente.
A differenza di quanto avviene in caso dell’indennità di disoccupazione, è l’imprenditore che riceve l’indennità per lavoro ridotto. Il datore di lavoro può far valere il diritto all’indennità concordando la nuova misura con il dipendente e, successivamente, ha 10 giorni di tempo (fa fede il timbro postale) per inoltrare la domanda di adozione di lavoro ridotto all’ufficio cantonale, tramite i formulari predisposti. Tuttavia, il termine di preannuncio è eccezionalmente di 3 giorni se il datore di lavoro fornisce la prova che è costretto/a ad introdurre il lavoro ridotto in seguito a circostanze improvvise ed imprevedibili. Se l’ufficio cantonale in cui l’azienda risiede autorizza il lavoro ridotto, il datore di lavoro deve far valere tutti i diritti all’indennità presso la cassa designata. Un requisito essenziale per ricevere l’indennità da lavoro ridotto è che il rapporto di lavoro non debba essere disdetto. Se il datore di lavoro ha annunciato in ritardo l'introduzione dell’orario ridotto, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dalla scadenza del termine di preannuncio impartito.
Per far fronte alle conseguenze economiche del Coronavirus, il periodo in cui è possibile percepire indennità per lavoro ridotto potrebbe essere esteso dai canonici 12 mesi fino a 18: lo ha indicato il consigliere federale Guy Parmelin, in occasione di un incontro con i rappresentanti delle associazioni economiche e dei sindacati.
Fidinam SA, attraverso i suoi consulenti, ha le competenze per assistervi al meglio in questa delicata fase, supportandovi nella consulenza dei vostri processi organizzativi delle risorse umane con informazioni sempre aggiornate e facendosi tramite per l’inoltro della domanda di indennità di lavoro agli uffici cantonali preposti. Contattaci per richiedere maggiori informazioni o una consulenza.
Manuele Ferrari
Vicedirettore Fidinam SA
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