La Legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto il regime agevolativo italiano per i cd. “Resident Non Domiciled”, prevedendo, oltre all’applicazione della nota flat tax sostitutiva ed onnicomprensiva di tutti i redditi di fonte estera, anche un ulteriore e meno conosciuto beneficio fiscale, ovvero l’esenzione dall’imposta di successione e donazione sui beni situati all’estero, estendendo in tal modo l’applicabililità del regime anche ai fini di un passaggio generazionale fiscalmente efficiente.
In termini generali, il regime prevede un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri, pari ad € 100.000 per ciascun anno d’imposta, indipendentemente dall’ammontare dei redditi esteri riconducibili all’optante e, inoltre, offre la possibilità di estendere il beneficio anche ai familiari, scontando un’ulteriore imposta pari ad € 25.000 ciascuno.
In particolare, l’ambito soggettivo di accesso al beneficio individua le persone fisiche che:
Postò ciò, come anticipato, l’opzione per l’accesso al regime comporta alcuni benefici fiscali latenti, i quali sono soprattutto ravvisabili in relazione alle imposte indirette (i.e. successione e donazione).
Al fine di comprendere il vantaggio fiscale emergente dalla menzionata esenzione dall’imposta di successione e donazione, si introduce, in linea generale, il D.lgs n. 346 del 1990 (Testo unico sulle successioni e donazioni o, semplicemente, “TUS”), il quale stabilisce che al trasferimento di beni o diritti a titolo gratuito, le imposte sono applicate sul valore del bene trasferito o donato.
In merito all’imposta, inoltre, le aliquote applicabili (4%, 6% ed 8%) variano in relazione al grado di parentela intercorrente tra il soggetto dante causa (i.e. de cuius o donante) ed il soggetto avente causa (i.e. erede o donatario):
Per quanto concerne l’ambito oggettivo delle imposte in esame, occorre precisare che l’art. 2 del TUS ha introdotto il criterio di determinazione dei trasferimenti territorialmente rilevanti, tale per cui:
Come anticipato, l’accesso al regime agevolativo comporta benefici rilevanti anche sul piano delle imposte di successione e donazione.
Più nel dettaglio, in deroga al criterio di rilevanza territoriale, la norma prevede l’esenzione d’imposta in relazione a tutti i beni o diritti esteri trasferiti per successione o donazione durante la vigenza dell’opzione, a prescindere quindi dalla residenza in Italia del soggetto beneficiario del regime (in tale sede il de cuius o donante).
Per di più, la possibilità di estendere il beneficio al nucleo familiare dell’optante comporterebbe la medesima esenzione anche con riferimento ai trasferimenti perfezionati dai familiari che hanno aderito all’estensione del regime.
Di conseguenza, in altri termini, nelle ipotesi di trasferimento di beni o diritti a titolo gratuito perfezionati da soggetti che beneficiano del regime Res Non Dom, il presupposto impositivo si verificherebbe solamente in relazione ai beni e diritti esistenti in Italia e, parallelamente, le eventuali franchigie verrebbero erose unicamente per il trasferimento di tali beni.
Ciò posto, nella preliminare valutazione circa l’opportunità di optare per l’accesso al regime, un’attenta strategia di pianificazione patrimoniale dovrebbe attribuire la giusta importanza anche all’esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista per i beni e diritti esistenti all’estero, i quali, diversamente, verrebbero assoggetti ad imposta in ragione della residenza in Italia del dante causa (“World Wide Taxation Principle”).
In altri termini, l’accesso al regime comporta, in prima battuta, la possibilità di sgravare il carico imponibile sui redditi esteri mentre, in secondo luogo, offre altresì la possibilità di efficientare, in una più generale ottica di pianificazione successoria (mediante perfezionamento di atti inter vivos), il proprio passaggio generazionale.
Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro e Lorenzo Portolano del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.
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