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Italia - approda l’Investment Management Exemption

Scritto da Fidinam News | 3/04/24

Mediante Decreto Ministeriale è stata introdotta la cd. disciplina Investment Management Exemption (IME), ai sensi della quale viene espressamente prevista - nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - una nuova presunzione legale.

Tale presunzione, più nel dettaglio, esclude l’eventuale veicolo d’investimento residente all’estero - che si avvale di servizi di supporto alla propria attività da parte di Asset Manager (o agenti) residenti in Italia - dalla nota disciplina della stabile organizzazione.

L’esclusione del veicolo d’investimento dalla disciplina della stabile

Affinché il veicolo estero non venga qualificato da parte dell’Amministrazione italiana come stabile organizzazione, occorre che i soggetti che gestiscono (i.e. i già menzionati Asset Manager) gli investimenti a questa riconducibili siano qualificabili come agenti indipendenti.

A tal proposito, in capo agli Asset Manager, deve ravvisarsi almeno uno dei seguenti criteri:

  • concludono regolarmente contratti per conto di diversi veicoli di investimento non residenti, sia in proprio nome che per conto di società da questi controllate direttamente o indirettamente; oppure
  • contribuiscono attivamente all'esecuzione delle operazioni di acquisto, vendita o negoziazione di attività finanziarie, anche attraverso attività preliminari e accessorie.

Oltre a ciò, l’esclusione in oggetto si applica quando sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

  • la residenza o localizzazione del fondo (i.e. veicolo di investimento) e delle società da questo controllate -ove presenti- in Stati o territori che scambiano informazioni fiscali con l’Italia (i.e. inclusi nella cd. white list);
  • il rispetto dei requisiti di indipendenza del fondo non residente rispetto ai suoi sottoscrittori;
  • il rispetto dei requisiti di indipendenza dell'Asset Manager rispetto al fondo.

 

L’indipendenza del veicolo di investimento

Per quanto concerne il fondo estero, il decreto elenca le caratteristiche che il veicolo deve rispettare affinché il requisito dell’indipendenza possa considerarsi soddisfatto.

Si considerano indipendenti i seguenti veicoli di investimento:

  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;
  • gli OICR istituiti in uno stato o territorio ricompreso nella citata white list e che presenta requisiti specifici: (i) il patrimonio dell'organismo è raccolto da diversi investitori ed è soggetto a un regime di vigilanza simile a quello dei fondi europei; o (ii) l'organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale.
  • gli enti residenti o localizzati in uno Stato o territorio ricompreso nella white list che -oltre essere soggetto alla vigilanza prudenziale- abbia come oggetto principale od esclusivo l'investimento dei fondi raccolti da terzi, seguendo una politica d'investimento predefinita.

    Per questi ultimi sono richieste ulteriori condizioni:

-  nessun soggetto può possedere più del 20% del capitale sociale o del patrimonio dell'ente;

- il capitale raccolto deve essere gestito nell'interesse degli investitori e in modo autonomo da parte degli stessi.

 

I requisiti dell’asset manager

Affinché l’Asset Manager sia considerato indipendente -in breve- quest’ultimo dovrebbe:

  • evitare di assumere ruoli nei Consigli di amministrazione o di controllo del veicolo di investimento o delle sue società controllate;
  • evitare di detenere una partecipazione agli utili del veicolo di investimento e/o delle sue società controllate che superi il 25%.

 

La connessione tra il regime degli impatriati e l’IME

Premesso che  -recentemente - è stato modificato in ottica restrittiva il cd. regime degli impatriati”: l’ambito soggettivo risulta ora infatti decisamente più stringente (i.e. possono beneficiare del regime solamente i lavoratori collocabili all’interno delle categorie 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni); la disciplina IME potrebbe ben combinarsi con il noto regime di attrazione di capitale umano (ora altamente qualificato) dall’estero.

I veicoli d'investimento esteri, infatti, oltre che poter trarre vantaggio dalla nuova disposizione IME (esclusione dalla disciplina della stabile organizzazione) godrebbero di un valido argomento -in termini di efficientamento fiscale- per contrattare il trasferimento in Italia di Asset Manager altamente qualificati, posto che quest’ultimi potrebbero rientrare nell’ormai elitario ambito soggettivo di applicazione della norma agevolativa prevista per i cd. “impatriati”, in quanto potenzialmente classificabili come professionisti tecnici nelle attività finanziarie – categoria 3.3 nomenclatura ISTAT.

 

Fidinam può aiutarti

Questo articolo è a cura di Iacopo Carraro del team di consulenza fiscale di Fidinam Italia.

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