L’imposta alla fonte è una forma di imposizione dedotta direttamente dal reddito da attività dipendente di lavoratori stranieri in Svizzera che non sono titolari di un permesso di domicilio (permesso C), che non sono coniugati con un cittadino svizzero o domiciliato o che percepiscono redditi in Svizzera senza averne un domicilio fiscale (per esempio pendolari transfrontalieri).
La trattenuta alla fonte non viene neppure dedotta ai dipendenti che vengono distaccati in Svizzera per meno di 180 giorni (purché rispettino i requisiti minimi secondo le convenzioni tra Svizzera e stato di residenza delle persone distaccate). Viene decurtata automaticamente ogni mese dal salario del lavoratore, con aliquote che variano a seconda della tabella fiscale in cui si rientra.
Con l’obiettivo di eliminare la disparità di trattamento tra le persone assoggettate all’imposta alla fonte e le persone tassate secondo procedura ordinaria, il Consiglio federale ha definito la possibilità di adeguare il modello di tassazione per tutti i lavoratori dipendenti in Svizzera, indipendentemente dal permesso di lavoro.
Sono assoggettati all’imposta alla fonte i lavoratori che lavorano in Svizzera con un permesso di dimora (permesso B), i così detti frontalieri (permesso G), oppure coloro che detengono un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L). In generale, in Svizzera i lavoratori senza permesso di domicilio (permesso C), sono assoggettati all’imposta alla fonte per i proventi della loro attività lucrativa.
Al contrario, i contribuenti svizzeri e gli stranieri in possesso di un permesso di lavoro di tipo C sono tenuti a compilare una dichiarazione fiscale, che funge da base per il calcolo delle imposte delle persone fisiche, secondo un sistema di tassazione comunale, cantonale e federale. Il sistema federalista elvetico prevede un numero differente di rate attraverso le quali è possibile procedere al pagamento delle imposte – dalla possibilità di pagare tutto in una sola volta alla rateizzazione mensile.
Questo sistema, standardizzato dal 1995, verrà rivoluzionato a partire dal 1° Gennaio 2021.
Dal 1° Gennaio 2021, potranno accedere alla tassazione ordinaria tutti coloro che producono almeno il 90% del reddito familiare in Svizzera. L’obbiettivo della riforma è eliminare le disparità di trattamento tra le persone assoggettate alla fonte e quelle tassate secondo la procedura ordinaria. È opportuno ricordare che la possibilità era data già da tempo, grazie ad una sentenza del tribunale federale di Losanna del 2010, ma dal 2021 verrà iscritta anche nella legge. Prima di entrare nel merito è doveroso specificare il termine reddito familiare: questo include infatti il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare, sommando anche il reddito dell’eventuale coniuge.
Sono considerati reddito lordo da attività lucrativa dipendente i seguenti proventi:
Le persone soggette a ritenuta alla fonte sono successivamente valutate secondo la procedura ordinaria se il loro reddito lordo in un anno fiscale raggiunge o supera un determinato importo (CHF 120'000) o se hanno attività o redditi non soggetti a ritenuta alla fonte. La successiva valutazione ordinaria è soggetta anche ai coniugi di queste persone, a condizione che vivano con loro nel matrimonio indiviso legalmente e di fatto.
Dopo la presentazione della dichiarazione d’imposta interamente compilata, l’autorità fiscale verifica innanzitutto se le condizioni d’entrata sono adempiute. Per stabilire se la soglia del 90% è stata raggiunta l’autorità determina il reddito complessivo mondiale del nucleo familiare, determinando in seguito il rapporto tra reddito imponibile in Svizzera e i proventi mondiali. Se le condizioni sono adempiute, l’autorità esegue la tassazione ordinaria sulla base della documentazione presentata; qualora invece le condizioni non siano soddisfatte, l’autorità fiscale competente emana una decisione negativa, impugnabile con i rimedi giuridici ordinari.
La possibilità di beneficiare di un effettivo risparmio fiscale è tuttavia molto soggettiva: questa infatti dipende dalla situazione personale del dipendente.
Oltre alle consuete deduzioni per le spese professionali dei dipendenti (quali ad esempio: doppia economia domestica, altre spese professionali, tragitto casa lavoro) vi è la possibilità di dedurre, a determinate condizioni, anche le spese di formazione / perfezionamento, spese di alloggio, contributi alla previdenza vincolata (terzo pilastro vincolato).
I frontalieri (sia quelli residenti in un comune nella fascia di confine che quelli al di fuori, cosiddetti frontalieri non fiscali), i residenti settimanali o di breve durata ma residenti all'estero, sono soggetti a ritenuta d'acconto sul reddito percepito in Svizzera, come già avviene oggi.
La modifica legislativa inerente all’imposizione alla fonte dei lavoratori, ha qualificato un nuovo concetto quale “quasi residente”.
La legge introduce il seguente emendamento: queste persone possono richiedere una valutazione ordinaria retrospettiva per ciascun periodo d'imposta fino al 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio fiscale se:
Questo emendamento tiene conto delle sentenze della Corte Federale del 2010. Secondo la Corte suprema federale, vi è una discriminazione inammissibile quando i non residenti sono trattati in modo diverso dai residenti, a condizione che si trovino in una situazione simile. Questo è il caso in cui il reddito dei non residenti in Svizzera rappresenta oltre il 90% del loro reddito mondiale. In questo caso, la persona non residente deve essere trattata come quasi residente.
È necessario tenere presente quanto segue: come nel caso delle persone fisiche residenti ai sensi del diritto tributario o residenti in Svizzera e in contrasto con l'attuale situazione giuridica, le persone che non presentano domanda per la successiva valutazione ordinaria non possono ricevere alcuna detrazione aggiuntiva. Una volta presentata, tuttavia, la richiesta non può essere ritirata.
Il legislatore stabilisce che anche i membri dell'amministrazione o della direzione delle persone giuridiche domiciliate o effettivamente amministrate in Svizzera sono soggetti a ritenuta alla fonte anche se la remunerazione per l'esercizio di tale attività ricade su un soggetto terzo e non direttamente sui membri dell'amministrazione o alla direzione.
Questa riforma, che recepisce i recenti sviluppi tecnologici in merito alla rendicontazione dei salari, avrà una notevole portata per i lavoratori in Svizzera: l’introduzione di una valutazione ordinaria retroattiva, obbligatoria o su richiesta, deve essere comunicata ai lavoratori interessati.
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