Fine del Res Non Dom in UK: Svizzera alternativa fiscale vantaggiosa

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Cos'è lo status Non-Dom?

Il regime fiscale di Resident Non Domiciled, esistente da più di 200 anni, consente agli individui residenti nel Regno Unito, la cui abitazione principale (domicilio) è situata all’estero, di non assoggettare a tassazione tutti i redditi e i capital gain di fonte estera che non siano rimpatriati su un conto bancario in UK (cosiddetto principio di “taxation on a remittance basis”). Tale regime consente anche di esonerare dall’imposta di successione tutti i beni situati al di fuori del Regno Unito.

 
 

Come stanno cambiando le regole dello status Non-Dom?

 
Il regime fiscale di Resident Non Domiciled, anche detto Res Non Dom e Non-Dom, introdotto nel Regno Unito nel lontano 1799, ha subito diverse importanti modifiche nel corso degli ultimi vent’anni. 

Nel 2008 è stata introdotta un’imposta minima annua di GBP 30’000 per i Non-Dom che avevano trascorso in UK almeno sette dei nove anni precedenti, aumentandola a GBP 50'000 nel 2012 per coloro che avevano trascorso in UK almeno dodici degli ultimi quattordici anni.  

Nel 2015 l’ammontare dell’imposta minima annua è stato incrementato da GBP 50'000 a GBP 60'000 per i Non-Dom che risiedevano nel Regno Unito per più di dodici degli ultimi quattordici anni e introducendo un’imposta di GBP 90'000 per coloro che risiedevano in UK per più di diciotto degli ultimi venti anni.

Nel 2017, infine, il governo UK ha introdotto una nuova modifica che ha stabilito in quindici anni la durata massima del regime fiscale di Resident Non Domiciled.
 

Lo status Non-Dom è stato abolito nel Regno Unito

 
Il 6 marzo 2024 è stato pubblicato con lo Spring Budget 2024 il progetto di abolizione del regime fiscale di Res Non Dom. In sostituzione sarà applicato un nuovo regime opzionale per quanti si qualificheranno come fiscalmente residenti nel Regno Unito a partire dal 2025.
 

Gli impatti dei cambiamenti sugli individui non domiciliati nel Regno Unito a partire dal 2025

 
Per gli attuali Resident Non Domiciled è prevista una regola speciale per il primo anno che gli consentirà di veder tassati solo il 50% dei redditi di fonte estera per l’anno fiscale 2025/2026.  A partire dal 6 aprile 2026 l’intero reddito worldwide sarà soggetto a ordinaria tassazione nel Regno Unito. Per i primi due anni (2025/2026 e 2026 /2027) i Non-Dom potranno beneficiare di un’aliquota di tassazione ridotta al 12% su tutti i redditi trasferiti nel Regno Unito prima della data del 6 aprile 2025, ad eccezione di quelli provenienti da Trust offshore.

A partire dal 6 aprile 2025 i redditi e guadagni derivanti da Trust esteri potranno essere tassati in capo al settlor residente in UK al momento in cui questi hanno avuto origine. I redditi ed i guadagni antecedenti al 6 aprile 2025 invece dovrebbero essere tassati solo al momento della loro distribuzione da parte del Trust
Infine, a partire dal 6 aprile 2025, saranno introdotte delle modifiche anche alle tasse di successione, passando da un regime basato sul domicilio a un regime basato sulla residenza. 

Qualsiasi bene, anche estero, che sarà attribuito ad un Trust esistente, e/o i nuovi Trust costituiti a partire dal 6 aprile 2025 da un individuo Non-Dom nel Regno Unito, sarà soggetto a imposta di successione nel Regno Unito. I beni esteri già detenuti da un Trust prima della data del 06 aprile 2025 non dovrebbero essere soggetti all’imposta di successione. 

Diversi aspetti tecnici concernenti le modifiche alla tassa di successione saranno definiti nei prossimi mesi, in seguito a consultazioni con organi rappresentativi e altre parti interessate.  
 

La Svizzera come alternativa fiscale vantaggiosa alla fine del regime del Res Non Dom nel Regno Unito

Con l’abrogazione del Res Non Dom nel Regno Unito, molti cittadini facoltosi si troveranno ad affrontare una nuova realtà fiscale, senza i vantaggi di cui finora potevano godere. È altamente plausibile ritenere che un numero elevato UK Non-Dom deciderà di rilocarsi verso i Paesi che garantiscono regimi fiscali attrattivi, come ad esempio la Svizzera, l’Italia, gli Emirati Arabi Uniti e il Principato di Monaco.

I cittadini facoltosi del Regno Unito che cercano una valida alternativa possono trovare nel regime fiscale c.d. "globalista" offerto da alcuni cantoni svizzeri. Rispetto ad altri Paesi, la Svizzera offre un sistema fiscale favorevole con aliquote competitive, in particolar modo per gli individui ad alto reddito e/o patrimonio

I vantaggi offerti dalla Svizzera, comunque, non sono solo fiscali: dalle bellezze paesaggistiche al sistema sanitario eccellente, dalle infrastrutture all’avanguardia, all’alto livello di sicurezza personale. Le attrattive della Svizzera sono tante, fra cui:
  1. Eccellente Qualità della Vita:
    Città pulite, sicure e ben organizzate dal punto di vista infrastrutturale. Sistema sanitario all’avanguardia con offerta di servizi medici di alto livello.

  2. Stabilità Economica e Lavorativa:
    Economia stabile e competitiva a livello globale. Nella Confederazione hanno sede molte multinazionali e istituzioni finanziarie che offrono opportunità di carriera in diversi settori. Il tasso di disoccupazione è infatti generalmente basso.

  3. Sicurezza:
    La Svizzera è uno dei paesi più sicuri al mondo, con basso tasso di criminalità e cittadini rispettosi della legge e dell'ordine pubblico.

  4. Istruzione di Alta Qualità:
    Le scuole e le università svizzere sono rinomate per la loro eccellenza accademica. Inoltre, il sistema educativo svizzero offre percorsi diversificati e un’istruzione plurilingue.

  5. Ambiente e Natura:
    Con paesaggi mozzafiato composti da montagne, laghi e parchi naturali di grande bellezza, La Svizzera è una destinazione rinomata per gli amanti delle attività all'aperto.

  6. Multiculturalismo e Multilinguismo:
    Le lingue riconosciute ufficialmente sono quattro: tedesco, francese, italiano e romancio; inoltre, gran parte della popolazione parla correntemente l’inglese. La Svizzera è anche fortemente multiculturale, il che facilita l'integrazione di persone provenienti da qualsiasi paese.

  7. Servizi Pubblici Efficienti:
    Il Paese è dotato di una rete di infrastrutture moderna e ben mantenuta.

  8. Sostenibilità e Innovazione:
    La Svizzera è all'avanguardia nella sostenibilità ambientale e nelle tecnologie verdi ed è un importante centro di innovazione, ideale per start-up e istituti di ricerca.
 

Tassazione dei Non-Dom in Svizzera: le opzioni fiscali forfettarie e basate sul dispendio per gli stranieri

Fatta eccezione per i Cantoni di Sciaffusa, Appenzello Interno, Basilea Campagna, Basilea Città e Zurigo, la Confederazione riconosce già da tempo un trattamento fiscale agevolato per i soggetti stranieri che eleggono la Svizzera quale residenza, a condizione che vengano rispettati determinati criteri citati nella legge. Si tratta della cosiddetta imposizione secondo il “dispendio” o “tassazione globale” o regime fiscale “globalista” ed è un sistema di tassazione progettato per attirare cittadini stranieri ad alto reddito e/o patrimonio in virtù di una fiscalità competitiva. 
 
Gli elementi caratterizzanti del regime fiscale agevolato svizzero possono essere così schematicamente riassunti:
  1. Definizione e Base Legale: L'imposizione secondo il dispendio è un metodo di tassazione che permette a determinate persone fisiche di pagare un'imposta basata sulle spese di vita anziché sul reddito totale.

  2. Requisiti formali (cumulativi):
    o    Non Cittadini: non hanno la cittadinanza svizzera.
    o    Residenza: per la prima volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni sono assoggettati illimitatamente alle imposte svizzere; e. 
    o    Assenza di Attività Lucrativa in Svizzera: I richiedenti non devono avere attività lavorative in Svizzera.
    o    Coniugi: Se applicabile, entrambi i coniugi devono soddisfare questi criteri.

  3. Base di Calcolo dell’imposizione:
    o    L'imposta viene calcolata basandosi sulle spese di vita annue del contribuente e delle persone a suo carico, in Svizzera e all'estero. Tuttavia, la base di calcolo dell’imposizione non può essere inferiore a un importo minimo di 429.100 franchi (per l’anno fiscale 2024 questa cifra è identica sia a livello federale che Cantonale) o, alternativamente, una più alta soglia imponibile:
    - Per i contribuenti che hanno un’economia domestica propria: un importo corrispondente a sette volte la pigione annua o del valore locativo;
    - Per gli altri contribuenti: un importo corrispondente a tre volte il prezzo della pensione annua per il vitto e l’alloggio al luogo di dimora;
    -  Alla somma dei redditi lordi di fonte svizzera.
4.    Aliquote: L'aliquota fiscale applicata è quella ordinaria.
 
5.    Procedure di Imposizione:

•    Procedura ordinaria d’imposizione secondo il dispendio: Il contribuente che intende far valere il diritto all’imposizione secondo il dispendio deve presentare l’apposita dichiarazione d’imposta, nonché provare che egli soddisfa le relative condizioni. 
Prima di procedere ad una tassazione secondo il dispendio, l’autorità competente deve accertarsi ogni volta che il contribuente adempia le relative condizioni e, in questo contesto, che egli abbia fornito tutte le indicazioni e prove richieste. Il contribuente è tenuto a comunicare spontaneamente e immediatamente all’autorità fiscale competente qualsiasi circostanza suscettibile di incidere sul diritto all’imposizione secondo il dispendio o sulle condizioni della sua applicazione. 

I contribuenti che pagano l’imposta secondo il dispendio possono di principio pretendere di poter fruire dei vantaggi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse dalla Svizzera, in particolare degli sgravi dalle imposte alla fonte estere ivi previsti. Con la dichiarazione fiscale, essi devono dichiarare se, ed eventualmente in quale misura, abbiano preteso o intendano pretendere di fruire dei vantaggi conferiti dalla relativa convenzione. 

Il contribuente può beneficiare dei vantaggi della convenzione unicamente per i proventi maturati durante il periodo in cui era illimitatamente imponibile in Svizzera. Inoltre, nelle convenzioni concluse con l’Austria, il Belgio, il Canada, la Germania, l’Italia, la Norvegia e gli Stati Uniti sono previste condizioni particolari. 

•    Procedura in forma modificata d'imposizione secondo il dispendio: Secondo le convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse con l’Austria, il Belgio, il Canada, la Germania, l’Italia, la Norvegia e gli Stati Uniti, le persone fisiche residenti in Svizzera possono avvalersi dei vantaggi della convenzione soltanto se tutti i loro redditi provenienti da questi Stati contraenti sono imponibili secondo il diritto fiscale svizzero e soggiacciono alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. 

Di conseguenza, una persona fisica assoggettata all’imposta secondo il dispendio che, in base alle suddette convenzioni per evitare la doppia imposizione, chiede uno sgravio dalle imposte di questi Stati contraenti deve essere trattata, per quanto riguarda tutti gli introiti provenienti da questi Stati, come se fosse soggetta all’imposta ordinaria. Per questo motivo, nella base di calcolo vanno conglobate, oltre ai proventi menzionati nella legge, tutte le entrate provenienti da questi Stati contraenti, sempre che siano imponibili secondo il diritto interno svizzero e non siano esenti dalle imposte svizzere in virtù delle relative convenzioni per evitare la doppia imposizione. Le imposte su tutti i redditi provenienti da questi Stati contraenti vanno riscosse in base all’aliquota del reddito complessivo. 

Se il contribuente rinuncia alla regolare indicazione di tutti gli elementi, l’imposizione secondo il dispendio in forma modificata è effettuata all’aliquota massima. 
 
•    Sia a livello cantonale che comunale bisognerà considerare anche l’imposta patrimoniale e il calcolo varia in base al cantone di residenza. Per il cantone Ticino, la sostanza imponibile minima viene calcolata moltiplicando per cinque volte il reddito imponibile.
In conclusione, il sistema di tassazione secondo il dispendio è concepito principalmente per attrarre individui facoltosi che non intendono lavorare in Svizzera, offrendo loro un regime fiscale competitivo basato sul dispendio senza prendere in considerazione i redditi percepiti dall'estero.


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Fidinam & Partners

Questo articolo è a cura di Rudy Summerer e Giuseppe Lerose, Associate Partner e Co-responsabili del Centro di competenza fiscale svizzera di Fidinam & Partners, con la collaborazione di Fabrizio Ghidini, Associate Partner e responsabile del Centro di Competenza Fiscale Internazionale di Fidinam & Partners. 

 

 

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