Il virus Covid-19 ha impatti di enorme rilievo sulla quotidianità di persone e aziende a livello globale.
I disagi, soprattutto economici, che il coronavirus sta provocando possono però essere mitigati dalle assicurazioni, anche se in misura parziale.
La situazione di emergenza generata dal Coronavirus ha lasciato molti imprenditori e privati in situazioni ambigue e incerte riguardo il risarcimento da parte delle assicurazioni a fronte dei danni economici provocati dalla pandemia. La tutela assicurativa, in caso di danni generati dal coronavirus, è infatti di diversa portata e copertura: gli strumenti assicurativi possono garantire solo una copertura parziale qualora si verifichino determinate condizioni e solo in alcuni settori.
Qui di seguito riportiamo le informazioni aggiornate circa la copertura assicurativa a fronte di casi specifici.
Queste coperture agiscono fintanto che l'assicurato risulta in possesso di un certificato medico provante la malattia. Per contro, i casi di quarantena imposta, se non comprovati da certificato medico, non godono di tutela. I casi invece di malattia del figlio, e conseguente necessità di uno dei genitori di restare a casa per curarlo (sforzandosi tuttavia a cercare adeguate soluzioni alternative alfine di limitare il periodo di assenza), non vengono presi a carico dalle assicurazioni in questione seppur sia un diritto materiale del lavoratore (CO art. 324a).
L'assicurazione sociale contro la disoccupazione (LADI) rappresenta lo strumento del “lavoro ridotto” su cui fa ora leva l’Autorità alfine di tutelare l’attività imprenditoriale ed i posti di lavoro. L’assicurazione copre per un determinato periodo di massimo 12 mesi l’80% della retribuzione non corrisposta ai dipendenti la cui attività è stata ridotta. Tutti i dipendenti possono beneficiare del lavoro ridotto, fatta eccezione per chi ha un contratto di lavoro disdetto. Il datore di lavoro può far valere il suo diritto all’indennità concordando la nuova misura con il dipendente ed inoltrando la domanda di adozione di lavoro ridotto all’ufficio cantonale.
Secondo le direttive più recenti emanate a livello federale, anche gli indipendenti toccati dalle misure governative anti-coronavirus, le persone in quarantena ordinata dal medico, e i genitori che devono interrompere la propria attività lavorativa per accudire i figli a seguito della chiusura delle scuole, beneficiano di una tutela simile a quella della categoria dei dipendenti. Grazie infatti all'estensione di portata dell'assicurazione sociale sull'indennità di perdita di guadagno (LIPG), l'80% della perdita di guadagno su base giornaliera viene assicurata, al massimo CHF 196.- limitati a 10 diarie per chi in quarantena e a 30 diarie per chi accudisce. Questo strumento colma parte delle mancanze precedentemente indicate nell'assicurazione d’indennità giornaliera per malattia. Le casse di compensazione AVS sono incaricate di gestire le richieste di IPG.
Qualora l’imprenditore si vedesse costretto a interrompere il suo esercizio a causa di un’epidemia, la copertura assicurativa può garantire un discreto livello di protezione, ma solo nel settore della ristorazione. La copertura, infatti, è unicamente destinata a hotel, ristoranti e bar e contempla generalmente i casi di cibo infettato. Anche gli “ordini emanati dell’autorità competente con notifica individuale volta a chiudere preventivamente l’attività esercitata dall’assicurato” vengono in alcuni casi compresi, magari solo fino allo stadio di pandemia dichiarata: è pertanto consigliabile casi la notifica del danno attraverso il vostro assicuratore o intermediario.
È scontata la presa a carico della malattia. Negli scorsi giorni, peraltro, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha deciso di aggiungere il costo del test-Coronavirus nell’elenco delle analisi remunerate (da considerarsi la franchigia).
È prevista copertura per le malattie professionali che, in questo caso di carattere infettivo, colpiscono chi lavora in ospedali, laboratori, istituti sperimentali e simili (OLAINF Allegato 1). Le casistiche vengono comunque valutate individualmente dagli assicuratori.
Le spese di annullamento del viaggio o di assistenza sono prese a carico solo nei casi di comprovata malattia. Al contrario, “epidemie/pandemie/quarantene” o eventuali “grounding” di compagnie aeree non vengono considerate da tutti gli assicuratori. Tuttavia, dipende anche dalla valutazione delle Compagnie stesse su come entrare in materia dei casi: chi contempla i casi di viaggio in mete dove è confermata ufficialmente la presenza del virus, chi invece i casi di viaggio in mete ove vige la quarantena o si viene bloccati all'atterraggio, chi ancora solo per viaggi in Cina o in Italia. Le valutazioni evolveranno di continuo, è quindi consigliato annunciare sempre i sinistri al proprio assicuratore o intermediario.
Questa copertura di nicchia a favore degli organizzatori di manifestazioni stenta a rispondere positivamente all’attuale crisi, prevedendo esclusioni per "virus influenzali" o per pericolo di malattie trasmissibili o paura di esse, salvo che il Luogo sia chiuso per ordine governativo a causa del manifestarsi del virus in tale specifico Luogo.
È importante circoscrivere gli ambiti di “colpa” da quelli di “forza maggiore”, che riguardano eventi esterni straordinari ed imprevedibili che sfuggono al controllo umano e quindi alla responsabilità di una parte contrattuale e che non possono essere evitati anche adoperando la massima diligenza ed attenzione. Per questi casi, il CO art. 97/119 prevede la possibilità di annullamento del contratto, con conseguente liberazione dagli obblighi di prestazione dell’organizzatore, ma con il rimborso della prestazione già percepita.
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