Sulla base dei più recenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, l’interpello DRE Lombardia 956-39/2018), le criptovalute sono assimilate a valute estere.
Tale assimilazione comporta l’obbligo, come confermato per la prima volta anche dalle istruzioni alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF 2020, di essere indicate nel quadro relativo al monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (Quadro RW), non rilevando in ogni caso la modalità di conservazione (dispositivo elettronico o wallet).
L’unica eccezione a tale obbligo potrebbe essere rappresentata (il condizionale è d’obbligo in attesa di un indirizzo specifico dell’Agenzia delle Entrate) dal caso in cui il detentore possieda anche la cd. chiave privata. È il tipico caso dei crypto miner che estraendo e quindi creando, mediante l’utilizzo di super computer, le criptovalute, sono in possesso della chiave privata.
In tal caso, infatti, è difficile asserire la detenzione di un investimento o di una attività all’estero, non intervenendo alcun altro soggetto, oltre al detentore delle criptovalute, nel possesso e memorizzazione della criptovaluta.
Quanto alle modalità di compilazione del quadro RW, secondo quanto previsto dalle istruzioni della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2019 (Modello Redditi PF 2020), le criptovalute vanno dichiarate al controvalore in Euro al 31 dicembre del periodo di riferimento (o ove vendute precedentemente al 31 dicembre, alla data di cessione), indicando come codice di individuazione del bene (colonna 3) il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali“. Non è tuttavia obbligatoria la compilazione della colonna 4 relativa al codice dello Stato estero.
Nel quadro RW non deve, inoltre, essere liquidata l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) sulle criptovalute in quanto equiparabili a valute estere. E’ necessario pertanto flaggare la casella 20 del Quadro RW “Solo monitoraggio”.
Da ultimo, si ricorda che in caso di omessa o irregolare compilazione del quadro RW l’articolo 5, comma 2 del DL 167/1990 prevede sanzioni amministrative comprese tra il 3% al 15% degli importi non dichiarati. Le percentuali di tali sanzioni raddoppiano dal 6% al 30%) nel caso in cui l’investimento sia detenuto in uno Stato considerato paradiso fiscale (fattispecie tutt’altro che da escludere nel caso di investimenti in criptovalute).