Il Canton Ticino costituisce un ambiente ideale allo sviluppo delle start-up. A sostegno delle aziende emergenti e dei loro progetti vi sono molteplici iniziative e strutture pubbliche. Dalle università del territorio, che si fanno incubatori - mettendo a disposizione degli imprenditori spazi di lavoro gratuiti e coach esperti – a programmi che creano occasioni di networking e facilitano all’accesso ai finanziamenti. Sostenendo le start-up il Ticino rafforza la sua competitività economica e contribuisce alla creazione di nuovi posti di lavoro per professionisti altamente qualificati. Per un approfondimento sui vantaggi per lanciare la propria start-up in Ticino, si veda questo articolo.
Anche dal punto di vista fiscale, il Ticino è all’avanguardia. Dal 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore delle misure fiscali a livello cantonale volte a sostenere le società start-up innovative e a rendere maggiormente attrattivo il Canton Ticino per queste ultime. Fra le misure è previsto anche un sostegno a coloro che vi intendono investire capitali.
Per godere di queste agevolazioni fiscali, le start-up innovative devono sottostare a determinati criteri e limiti sanciti dalla Legge Tributaria (LT) e dal Regolamento della Legge Tributaria (RLT).
Affinché una società possa definirsi start-up innovativa, e di conseguenza godere di agevolazioni fiscali, questa deve rispettare cumulativamente due criteri:
Se entrambi i criteri sono rispettati, l’Ufficio dell’Amministrazione e Controlling (UAC) valuterà se rilasciare l’attestazione di start-up innovativa, dopo che quest’ultima avrà fatto procedura di richiesta. L’ attestazione andrà poi allegata alla dichiarazione fiscale della start-up affinché possa godere delle agevolazioni. Attenzione: l’attestazione è concessa, infatti, solo se la società era già costituita quando ha adempiuto al criterio prescritto dall’art 5a RLT.
Le misure varate a sostegno delle start-up innovative sono essenzialmente quattro, di cui una dedicata in modo diretto a coloro che investono capitali in start-up innovative.
Importante precisare che, dinanzi a comportamenti elusivi oppure in caso di abbandono del territorio cantonale prima che siano trascorsi cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui la start-up beneficiava dell’esonero, le autorità fiscali possono avvalersi del recupero di imposta secondo gli articoli 236-238 LT.
Questa disposizione, sancita nell’art. 37c delle Legge Tributaria, prevede un’agevolazione a coloro che investono capitali in società innovative. Nella fattispecie, i redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative che sono assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con un’imposta annua intera dell’1%. L’agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa (art. 37c LT cpv. 1).
Questi investimenti devono tuttavia essere di almeno CHF 50'000 e non possono superare l’80% del reddito imponibile nel Cantone per un importo massimo stabilito dal Consiglio di Stato.
Esempio esemplificativo:
X, persona fisica domiciliata a Lugano, ha un reddito imponibile di CHF 150'000 nell’anno fiscale 2022. X decide di investire nel 2022 CHF 50'000 in una società start-up innovativa. Il calcolo dell’imponibile è il seguente:
Questa agevolazione, prevista dall’articolo 155 cpv.4 LT e che vede come soggetto la start-up innovativa, esenta dall’imposta di donazione i versamenti a fondo perso effettuati a quest’ultima da un terzo (ad esempio, un fornitore). L’esonero è concesso solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta dell’interessato.
Come ulteriore misura fiscale, l’art. 87 cpv.1bis prevede che l’imposta sul capitale delle società innovative è dello 0.01 per mille del capitale imponibile, andando così a favorire risparmi fiscali. L’agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente.
Come ultima misura, le Autorità, con l’art. 89 cpv. 1, hanno previsto una misura che vede come oggetto l’esonero per le start-up innovative dall’imposta immobiliare minima (quest’ultima, in base all’art. 88 LT, tassa le società di capitali e/o società cooperative con un onere minimo sugli immobili situati nel Cantone, quando suddetto onere è superiore all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile). Come le altre misure, anche questa è concessa solamente nei primi tre periodi fiscali in cui la società è considerata innovativa.
Fonti: Agevolazioni per start-up innovative, Ufficio per lo sviluppo economico, 2021.
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